Repubblica Italiana
CODICE DELLA STRADA
TITOLO I DISPOSIZIONI
GENERALI Art.
1 (Principi generali) 1.
La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade
è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti
emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative
internazionali e comunitarie in materia. Le
norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della
sicurezza stradale, perseguendo gli obbiettivi di una razionale
gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del
risparmio energetico.
2.
Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici
della circolazione stradale.
3.
Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati
più significativi utilizzando i più moderni sistemi di
comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di
cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed
educativo.
Art. 2 (Definizione e classificazione delle
strade) Art.
3 (Definizioni stradali e di traffico) 1.
Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico
hanno i seguenti significati: 32)
LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante. 2.
Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di
traffico di specifico rilievo tecnico.
Art. 4 (Delimitazione del centro
abitato) 1.
Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale,
il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla
delimitazione del centro abitato. 2.
La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito
dall'articolo 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta
giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella
quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.
Art. 5 (Regolamentazione
della circolazione in generale) 1.
Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e
agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione
delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle
strade di cui all'articolo 2. 2.
In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori
pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i
relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non
ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici
dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza,
l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei
confronti degli enti medesimi. 3.
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono
emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a
norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al
pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi
dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso
gerarchico al Ministro della difesa.
Art. 6 (Regolamentazione
della circolazione fuori dei centri abitati) 1.
Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla
sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché
per esigenze di carattere militare può, conformemente alle
direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere
temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di
utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre,nei
giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito
calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di
cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali
deroghe. 2.
Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per
il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando
occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio. 3.
Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati
dal comandante della regione militare territoriale. 4.
L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui
all'articolo 5, comma 3: 6.
Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente
proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa
comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi
provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi. 7.
Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle
aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle
strade interne aperte all'uso pubblico è riservata
rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale
competente per territorio e al comandante di porto capo di
circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in
conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli
aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o
società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore
della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti
gli enti e le società interessati. 8.
Le autorità che hanno disposto la sospensione della
circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono
accordare, per esigenze gravi e indifferibili, o per accertate
necessito, deroghe o permessi, subordinati a
speciali condizioni e cautele. 9.
Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità
competente disponga diversamente in particolari intersezioni in
relazione alla classifica di cui all'articolo 2, comma 2.
Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è
stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di
cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con
proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve
essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura
e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza. 10.
L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità
o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza,
prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi
sulla strada a precedenza. 11.
Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti
allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la
precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione;
quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti
a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di
intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto,
decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici. 12.
Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della
circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. Se la violazione è commessa
dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. In questa ultima ipotesi dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro
mesi,nonché della sospensione della carta di circolazione del
veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. 13.
Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila. 14.
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. 15.
Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima
al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il
termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel
luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce
intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto
in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è
fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la
responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al
conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente è da due a sei mesi. Art.
7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati) 1.
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: 2.
I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20,
salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 3.
Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati,
i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di
competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo,
comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della
strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito
il parere dell'ente proprietario della strada. 4.
Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di
carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi,
divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessità, permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia
stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a
servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la
professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni,
nonché dalle persone con limitata o impedita capacità
motoria, muniti del contrassegno speciale. 5.
Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
per i problemi delle aree urbane. 6.
Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della
carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non
ostacolino lo scorrimento del traffico. 7.
I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti
proprietari della strada, sono destinati alla installazione,
costruzione e gestione di parcheggi in superficie,
sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme
eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità
urbana. 8.
Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1,
lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle
immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le
zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale" e
"zona a traffico limitato", nonché per quelle
definite "A" dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (*), pubblicato nella G.U.
n.97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza
urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta
nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 9.
I comuni,con deliberazione della giunta,provvedono a delimitare le
aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli
effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla
salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e
sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà
essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di
modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico,
di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare
l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle
zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con
direttiva emanata dall'Ispettorato generale perla circolazione e la
sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente
codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono
avvalersi di tale facoltà,nonché le modalità di
riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. 10.
Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi
segnali. 11.
Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni
ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni
hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco,
superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti
nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 12.
Per le città metropolitane le competenze della giunta e del
sindaco previste dal presente articolo sono esercitate
rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco
metropolitano. 13.
Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto
della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 14.
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel
presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 15.
Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è
applicata per ogni periodo di ventiquattro ore,per il quale si
protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o
regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di
una somma da lire trentamila a lire centoventimila e la sanzione
stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la
violazione. ____________ (*)
Il testo dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra
i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n.
765), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 16 aprile 1968, è
il seguente:
Art. 8 (Circolazione nelle
piccole isole)
1.
Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno
di cura, 2.
Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste dal
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art. 9 (Competizioni sportive su
strada)
1.
Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive
con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'
autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune in cui
devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con
animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata
dal prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni
nazionali sportive competenti, nonché per le gare atletiche,
ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione
animale che interessano più comuni. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. 2.
Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai
promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per
quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per
quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo
nulla osta dell' ente proprietario della strada. 3.
Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle
competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro
effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il
preventivo parere del C.O.N.I.. Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno,qualora
venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino
gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,nonché al
traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. 4.
L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal
programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura,
almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed
è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di
sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di
gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico
dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei
Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché
di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità
per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50
km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80
km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il
collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocità superiori ai detti limiti. 5.
Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di
chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al
Ministero dei lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno
sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto può
concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione
indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo
richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al
Ministero dei lavori pubblici. 6.
L'autorizzazione della prefettura è altresì subordinata
alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di
assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo
3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (*), e successive
modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì
la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati
per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa
vigente. 7.
Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente
al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del
programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione
precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e
l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. 8.
Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da
lire un milione a lire quattromilioni, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. 9.
Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il
presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione
sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila,se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore. ____________ (*)
Il testo dell'art. 3 della legge n. 990/1969 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile della circolazione
dei veicoli a motore e natanti) è il seguente:
Art. 10 (Veicoli eccezionali e
trasporti in condizioni di eccezionalità)
1.
E' eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia
superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o
massa stabiliti negli articoli 61 e 62. 2.
E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità: 3.
E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche
quello effettuato con veicoli: 4.
Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme,
quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse,
entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o
compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare
la sicurezza del trasporto. 5.
I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende
che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto
eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti
l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli
potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle
predette aziende.
6.
I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica
autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle
regioni per la rimanente rete viaria. Non sono soggetti ad
autorizzazione i veicoli: 7.
I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati
mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla
circolazione a condizione che: 8.
La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché
l'asse pió caricato non superi le 13 t, non può
eccedere: a)
veicoli a motore isolati: 9.
L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più
transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa
massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione
possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta
della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei
casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della
polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la
sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad
avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità
stabilite nel regolamento. 10.
L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità
dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono
indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il
trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada
in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli
assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è
richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato
l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della
strada, con le modalità previste dal comma 17.
L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle
spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla
organizzazione del traffico eventualmente necessaria per
l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di
rafforzamento necessarie. 11.
L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i
veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare
nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando
garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro
prevista dal regolamento.
12.
Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è
soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria
non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli
articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli
rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate
nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a
raggiungere la più vicina officina. 13.
Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato
il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero
autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il
complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'articolo 61. 14.
I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e
giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse
stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui
al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di
propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo
autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza
rispetto all'articolo 61 dovuta all'asta di presa di corrente in
posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e
l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella
disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il
trasporto di persone. 15.
L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed
è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di
esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dallo
articolo 93. 16.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto
eccezionale, nonché dei mezzi d'opera. 17.
Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio
delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi
comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel
caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la
imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della
strada. 18.
Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei
trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con
uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire quattro milioni. 19.
Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo
eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 20.
Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé
l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il
viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione
dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la
somma dovuta. 21.
Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da
quelle previste nell'articolo 54, comma 1,lettera n),è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni e alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei
mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da
chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà
il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in
un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta
di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera. 22.
Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di
massa stabiliti nell'articolo 62 sulle strade e sulle autostrade non
percorribili ai sensi del presente articolo ä soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. 23.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e
22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo,
nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito
per suo conto esclusivo. 24.
Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18,19, 21
e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a
sessanta giorni, nonché la sospensione della carta di
circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI. 25.
Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a
che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato
alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve,
quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la
violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che
il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la
sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo
e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come
sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente è da uno a tre
mesi. 26.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine
agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.
DELLA
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE Capo
I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche Art. 13 (Norme per la costruzione e la gestione delle strade) 1.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro
un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della
classificazione di cui all'articolo 2, le norme funzionali e
geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle
strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di
esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla
sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla
riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la
salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al
rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio
architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione
dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto
delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero
dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi
previsti dalla legge.
2.
La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per
le strade esistenti allorquando particolari condizioni locali,
ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne
consentono l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza
stradale e siano comunque evitati inquinamenti. 3.
Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni. 4.
Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in
vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità
di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade
esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
5.
Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete
entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli
stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle
strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più
le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui
all'articolo 2, comma 2. 6.
Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e
tenere aggiornati la cartografia,il catasto delle strade e le loro
pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto
che il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle
ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i
servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione
stradale.
7.
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare
rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano
validità temporale riferita all'anno nonché per
adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale. 8.
Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo,
l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza strada le,
di cui all'articolo 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati
dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli
annualmente nonché comunicarli agli organismi internazionali.
Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle
direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi
decreti. Art. 14
(Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) 1.
Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: 2.
Gli enti proprietari provvedono, inoltre: 3.
Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario della strada previsti dal presente codice sono
esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito. 4.
Per le strade vicinali di cui all'articolo 2, comma 7, i poteri
dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati
dal comune. Art. 15
(Atti vietati) 1.
Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: 2.
Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1,lettere a),b) e g),
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 3.
Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e),
f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. 4.
Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 16
(Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle
intersezioni fuori dei centri abitati) 1.
Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà
stradali fuori dei centri abitati è vietato: 2.
In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere
l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati
sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza
misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e
il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. 3.
In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di
rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle
relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che
si intersecano. 4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 5.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 17 (Fasce di
rispetto nelle curve fuori dei centri abitati) 1.
Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare,
fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto,
inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di
piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal
regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura. 2.
All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite
per le strade in rettilineo. 3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 4.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 18
(Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati) 1. Nei centri abitati,
per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di
rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non
possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento
in relazione alla tipologia delle strade. 2. In corrispondenza di
intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel
comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal
triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di
rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di
intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle
distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il
terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. 3. In corrispondenza di
intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno
dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente
proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le
fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere
quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra
quelle che si intersecano. 4. Le recinzioni e le
piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani
urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o
ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo
visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione. 5. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila. 6. La violazione delle
suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Art. 19 (Distanze di sicurezza dalle strade) 1. La distanza dalle
strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o
depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave
coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti
che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la
regolarità della circolazione stradale, è stabilita
dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal
prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e
dei vigili del fuoco. 2. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
quattromilioni. 3. La violazione delle
suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Art. 20
(Occupazione della sede stradale) 1. Sulle strade di tipo
A), B), C), e D) ä vietata ogni tipo di occupazione della sede
stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende
e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della
carreggiata puï essere autorizzata a condizione che venga
predisposto un itinerario alternativo per il traffico. 2. L'ubicazione di
chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere
provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle
fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento. 3. Nei centri abitati,
ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai
commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi,
edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad
un massimo della metà della loro larghezza, purché in
adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la
circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non
possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità
delle intersezioni, di cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di
rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari
caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente
alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore
del codice,possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in
deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia
garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle
persone con limitata o impedita capacità motoria. 4. Chiunque occupa
abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la
concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila. 5. La violazione di cui
ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'
obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere
abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Art. 21
(Opere, depositi e cantieri stradali) 1. Senza preventiva
autorizzazione o concessione della competente autorità di cui
all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire
cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze,
nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di
visibilità. 2. Chiunque esegue
lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o
alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti
necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e
mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve
provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il
personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli. 3. Il regolamento
stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la
delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità
della visibilità sia di giorno che di notte del personale
addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la
regolazione del traffico, nonché le modalità di
svolgimento dei lavori nei cantieri stradali. 4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
a lire quattromilioni. 5. La violazione delle
suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico
dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI. Art. 22
(Accessi e diramazioni) 1. Senza la preventiva
autorizzazione dell'ente proprietario della strada, non possono
essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai
fondi o fabbricati laterali, ne nuovi innesti di strade soggette a
uso pubblico o privato. 2. Gli accessi o le
diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione,
devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di
cui al presente titolo. 3. I passi carrabili
devono essere individuati con l'apposito segnale, previa
autorizzazione dell'ente proprietario. 4. Sono vietate
trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e
variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione
dell'ente proprietario della strada. 5. Il regolamento
determina i casi in cui l'ente proprietario può negare
l'autorizzazione di cui al comma 1. 6. Chiunque ha ottenuto
l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere
sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, ne le
caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale. 7. Il regolamento
indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli
accessi e delle diramazioni. 8. Il rilascio
dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di
qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi
nel rispetto delle normative vigenti in materia. 9. Nel caso di
proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di
costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi
di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi
esistenti, nonché in caso di forte densità degli
accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche
nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non
garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la
circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia
l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla
realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati,
intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le
stesse, interessando più proprietà, compor-tino la
costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la
manutenzione delle opere stesse. 10. Il Ministro dei
lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per
ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico
interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche
tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle
diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative
che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base
dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata
l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a
livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di
decelerazione. 11. Chiunque apre nuovi
accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso
senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in
esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila. La violazione importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei
luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie
spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono
essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio
di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria. 12. Chiunque viola le
altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila. Art. 23
(Pubblicità sulle strade e sui veicoli) 1. Lungo le strade o in
vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli,
manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni
orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno
e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
stradale, ovvero possano rendere difficile la comprensione o ridurne
la visibilità e l'efficacia, ovvero arrecare disturbo agli
utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo
per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non
devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione
delle persone invalide. Sono altresì vietati I cartelli e gli
altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le
pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle
isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la
posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. 2. E' vietata
l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui
veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie
rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento,
purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di
distrazione dell'attenzione nella guida per I conducenti degli altri
veicoli. 3. Lungo le strade,
nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a
tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi
di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli
e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di
cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di
esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte
dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti
norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei
comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario
se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e
gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da
un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è
subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e
gli altri mezzi pubblici posti lungo le sedi ferroviarie, quando
siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del
presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente
Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada. 6. Il regolamento
stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di
pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di
carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle
strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di
ordine pratico, I comuni hanno la facoltà di concedere deroghe
alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei
cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle
esigenze di sicurezza della circolazione stradale. 7. E' vietata qualsiasi
forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la
pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se
autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile
dalle stesse. Sono consentiti I cartelli indicanti servozo o
indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente
proprietario delle strade. 8. E' parimenti vietata
la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che
abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di
comportamento previste da questo codice. La pubblicità fonica
sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle
forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di
pubblico interesse, I comuni possono limitarla a determinate ore e a
particolari periodi dell'anno. 9. Per l'adattamento
alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto
dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento
di esecuzione.
10. Il Ministero dei
lavori pubblici può impartire Agli enti proprietari delle
strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo e di quelle attuate del regolamento, nonché disporre,
a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle
disposizioni stesse. 11. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilioni
trecentocinquantamila. 12. Chiunque non
osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. 13. Dalle violazioni
suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo
a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere,
cartelli, manifesti ed ogni altro impianto e forma di pubblicità,
secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI. Quando la
rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la
rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla
diffida notificata dall'ente proprietario della strada a terzo. Art. 24
(Pertinenze delle strade) 1. Le pertinenze
stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al
servizio o all'arredo funzionale di essa. 2. Le pertinenze
stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del
regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze
di servizio. 3. Sono pertinenze di
esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o
ineriscono permanentemente alla sede stradale. 4. Sono pertinenze di
servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il
rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le
aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque
destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed
esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze
di servizio sono determinate,secondo le modalità fissate nel
regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non
intralcino la circolazione, o limitino la visibilità. 5. Le pertinenze
costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati
destinate al ristoro possono apparte nere anche a soggetti diversi
dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario
in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal
regolamento. 6. Chiunque installa o
mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio
dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'articolo 26, o li
trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire unmilione a lire quattromilioni. 7. Chiunque viola le
prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni. 8. La violazione di cui
al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della
rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a
carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma
7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'attività esercitata fino all'attuazione delle
prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della
somma indicata nel comma 7. Art. 25
(Attraversamenti ed uso della sede stradale) 1. Non possono essere
effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario,
attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con
corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di
telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e
sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di
combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono
comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui
sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale
che il loro uso e la loro manutenzione non intralcino la circolazione
dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle
fasce di pertinenza della strada. 2. Le concessioni sono
rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo
accertamento tecnico dell'autorità competente di cui
all'articolo 26. 3. I cassonetti per la
raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono
essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla
circolazione. 4. Il regolamento
stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale. 5. Chiunque realizza
un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia
l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilione a lire quattromilioni. 6. Chiunque non osserva
le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 7. La violazione
prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese,
della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme
del capo I, sezione II,del titolo VI. 8. La violazione
prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione di ogni attività fino all'attuazione
successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. Art. 26
(Competenza per le autorizzazioni e le concessioni) 1. Le autorizzazioni di
cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della
strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente
concessionario della strada in conformità alle relative
convenzioni; l' eventuale delega è comunicata al Ministero dei
lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale. 2. Le autorizzazioni e
le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente
proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede
in conformità alle relative convenzioni. 3. Per i tratti di
strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di
centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il
rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza
del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 4. L'impianto su strade
e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di
speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio
pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative
pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono
autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano
possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti, se trattasi di
linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi
di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa. Art. 27
(Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni) 1. Le domande dirette a
conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente
titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate
al competente ufficio dell'A.N.A.S., e, in caso di strade in
concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con
il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le
convenzioni di concessione non consentono al concessionario di
adottare il relativo provvedimento. 2. Le domande rivolte a
conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non
statali sono presentate all'ente proprietario della strada. 3. Le domande sono
corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del
richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di
istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni. 4. I provvedimenti di
concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in
ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con
l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle
opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati. 5. I provvedimenti di
concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono
rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le
prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse
sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso
concesso, nonché la durata, che non potrà comunque
eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può
revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi
di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza
essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo. 6. La durata
dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi
ä fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine
per l'ultimazione dei relativi lavori. 7. La somma dovuta per
l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può
essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità
ovvero in unica soluzione. 8. Nel determinare la
misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla
strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto
principale dell'impresa, al valore economico risultante dal
provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che
l'utente ne ricava. 9. L'autorità
competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al
presente titolo puï chiedere un deposito cauzionale. 10. Chiunque
intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi
interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le
quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel
luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto
autorizzatorio o copia conforme,che è tenuto a presentare ad
ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati
nell'articolo 12. 11. Per la mancata
presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. 12. La violazione del
comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o
accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio,la
sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della
violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 28
(Obblighi dei concessionari di determinati servizi) 1. I concessionari di
ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di
linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di
servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua
potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e
quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno
l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte
dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la
sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a
servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al
Ministero dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento
sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed
autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga. 2. Qualora per
comprovate esigenze della viabilità si renda necessario
modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione
dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti
dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento
dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i
termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono
previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi
interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il
gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a
corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche
convenzioni. Art. 29
(Piantagioni e siepi) 1. I proprietari
confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non
restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. 2. Qualora per effetto
di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano
stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi
specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a
rimuoverli nel più breve tempo possibile. 3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. 4. Alla violazione
delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a
sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 30
(Fabbricati, muri e opere di sostegno) 1. I fabbricati ed i
muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere
conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica
e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze. 2. Salvi i
provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere
adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il
prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può
ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso
proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il
proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere
le opere necessarie. 3. In caso di
inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai
sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al
consolidamento, addebitando le spese al proprietario. 4. La costruzione e la
riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade,
qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi
adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno
per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od
autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente
proprietario della strada. 5. La spesa si divide
in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il
riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S.,
per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto
del presidente della regione, su proposta del competente ufficio
tecnico. 6. La costruzione di
opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i
fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è
a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico
dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione di
eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere. 7. In caso di mancata
esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei
confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3. 8. Chiunque non osserva
le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni. Art. 31
(Manutenzione delle ripe) 1. I proprietari devono
mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a
monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o
cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di
cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle
pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di
massi o di altro materiale sulla strada. 2. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. 3. La violazione
suddetta importa a carico dell'autore della violazione, la sanzione
amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello
stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. Art. 32
(Condotta delle acque) 1. Coloro che hanno
diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a
provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a
corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie
per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali
danni non causati da terzi. 2. Salvo quanto è
stabilito nell'articolo 33, coloro che hanno diritto di attraversare
le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e
di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la
condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le
altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o
si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare
ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali
opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche
contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione
rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la
sorveglianza dello stesso. 3. L'irrigazione dei
terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano
sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue
pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o
pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli
aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua
l'irrigazione. 4. L'ente proprietario
della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non
provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione
delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di
cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede
d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese. 5. Parimenti procede il
prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non
siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato. 6. Chiunque viola le
norme del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. Art. 33
(Canali artificiali e manufatti sui medesimi) 1. I proprietari e gli
utenti di canali artificiali in prossimità del confine
stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di
carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla
sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce
di pertinenza. 2. Gli oneri di
manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra
canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di
questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade o
abbiano titolo o possesso in contrario. 3. I manufatti a
struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che
attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere
eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste
secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente
proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la
strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere
ricadenti in località soggette a servitù militari per
le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente. 4. La ricostruzione dei
manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra
indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti
delle acque ed è a loro spese: a) quando occorre
spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali b) quando, a giudizio
dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di
insufficiente sicurezza. 5. E', altresì,
a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti
ricostruiti. 6. In caso di
ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo
all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a
carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico
dei proprietari, possessori o utenti delle acque, l'onere di
manutenzione dell'intero manufatto. 7. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. Art. 34
(Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento
delle infrastrutture stradali) 1. I mezzi d'opera di
cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai
fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante
l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari
alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa
e per la stessa durata. 2. Per la circolazione
sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle
concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di
usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale
applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e
deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte
controllate manualmente. 3. I proventi
dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un
apposito capitolo di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato. 4. Il regolamento
determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme
di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva
copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,
all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture. 5. Se il mezzo d'opera
circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. Se non è stato
corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma terzo della
legge 24 gennaio 1978, n.27, e successive modificazioni, a carico del
proprietario. (Modifiche al sistema
sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), aggiunto
dall'art. 5, quarantanovesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n.
953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.
53, è il seguente: Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei
pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese
successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico
del proprietario del veicolo o autoscafo una sopratassa pari al dieci
per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo
cui il pagamento si riferisce. La sopratassa è elevata al
venti per cento se il pagamento è effettuato entro il secondo
mese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora il
versamento sia effettuato successivamente la sopratassa è pari
all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le
predette sopratasse sono dovute sulla parte dei tributi non
corrisposta. L'importo delle sopratasse non può essere
inferiore a lire cinquemila. Capo
II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale Art. 35
(Competenze) 1. Il Ministero dei
lavori pubblici è competente ad impartire direttive per
l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica
stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua
competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso
militare, in ordine alle quali è competente il comando
militare territoriale. Stabilisce,inoltre, i criteri per la
pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari
delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti
dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario. 2. Il Ministro dei
lavori pubblici è autorizzato ad adeguare con propri decreti
le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice alle
direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia.
Analogamente il Ministro dei trasporti è autorizzato ad
adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle
segnalazioni di cui all'articolo 44. 3. L'Ispettorato
circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici assume la
denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del
Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono demandate le
attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre
attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui
al presente codice,le quali sono svolte con autonomia funzionale ed
operativa. Art. 36
(Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità
extraurbana) 1. Ai comuni, con
popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto
obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico. 2. All'obbligo di cui
al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione
residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche
in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino
interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque,
impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti
problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale.
L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e
pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le province
provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità
extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade
interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (*), che alla
redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate
all'articolo 17 della stessa, provvedano gli organi della città
metropolitana. 4. I piani di traffico
sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di
circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli
inquinamenti acustico ed atmosferico, ed il risparmio energetico, in
accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di
trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le
priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano
urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi
tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del
traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità
e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche
ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in
relazione agli obiettivi da perseguire. 5. Il piano urbano del
traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco
metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono
tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per
l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'articolo 226,
comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della
provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al
comma 3. 6. La redazione dei
piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle
direttive emanate dal Ministro dei lavori pubbici, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree
urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il
piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali
della programmazione economico-sociale e territoriale fissato dalla
regione ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 8 giugno
1990, n. 142. 7. Per il perseguimento
dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale
attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità
indicate dall'articolo 27,terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n.
142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle
amministrazioni, anche statali, interessate. 8. E' istituito, presso
il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di
piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il
bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici di concerto con il Ministro della università e
della ricerca scientifica e tecnologica. 9. A partire dalla data
di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è
fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di
traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio
Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi
nell'albo stesso. 10.I comuni e gli enti
inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal
Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine
assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione
d'ufficio del piano e alla sua realizzazione. a) pianificazione
territoriale dell'area metropolitana; b) viabilità,
traffico e trasporti; c) tutela e
valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente; d) difesa del suolo,
tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche,
smaltimento dei rifiuti; e) raccolta e
distribuzione delle acque e delle fonti energetiche; f) servizi di
area vasta nei settori della sanità, della scuola e della
formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello
metropolitano. 2. Alla città
metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui
servizi ad essi attribuiti. Art. 37
(Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale) 1. L'apposizione e la
manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel
regolamento per singoli segnali, fanno carico: a) agli enti
proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; b) ai comuni, nei
centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro
abitato, anche se collocati su strade non comunali; c) al comune, sulle
strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali; d) nei tratti di strade
non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con
popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari
delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le
caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente
segnaletica è di competenza del comune. 2. Gli enti di cui al
comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di
servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto
soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la
manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti. 3. Contro i
provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la
collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro
sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento,
al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito. Art. 38
(Segnaletica stradale) 1. La segnaletica
stradale comprende i seguenti gruppi: a) segnali verticali; b) segnali orizzontali; c) segnali luminosi; d) segnali ed
attrezzature complementari. 2. Gli utenti
della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo
della segnaletica stradale ancorché in difformità con
le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali
semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui
all'articolo 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali
verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni
dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali.
In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui
all'articolo 43. 3. E' ammessa la
collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni
in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto
dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le
prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in
contrasto con altre regole della circolazione. 4. Quanto stabilito
dalle presenti norme e dal regolamento per la segnaletica stradale
fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle
strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità
pari o superiore a 70 km/h. 5. Nel regolamento sono
stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i
mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il
significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni,
colori, materiali, rifrangenza,illuminazione), le modalità di
tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le
norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono,
inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive
didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini
del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque,
collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla
circolazione delle persone invalide. 6. La collocazione
della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità
sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro dei lavori
pubblici nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale
vigente. 7. La segnaletica
stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte
degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere
sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente
inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale
ä stata collocata. 8. E' vietato apporre
su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello
stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto
dal regolamento. 9. Il regolamento
stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi
segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle
intersezioni stradali. 10. Il campo di
applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le
strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata
aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso
pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove
adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento. 11. Per le esigenze
esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è
ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con
modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate
dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a
consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali
ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione
dei propri veicoli. 12. I conducenti dei
veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a
rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente
disposto dalle presenti norme. 13. I soggetti diversi
dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7,
8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 14. Nei confronti degli
enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui
al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio
delle segnaletiche previste, il Ministero dei lavori pubblici
ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel
termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei
lavori pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della strada
le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo
esecutivo. 15. Le violazioni da
parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente
articolo sono regolate dall'articolo 146. 1. I segnali verticali
si dividono nelle seguenti categorie: A) segnali di pericolo:
preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e
impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente; B) segnali di
prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli
utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in: a) segnali di
precedenza; b) segnali di divieto; c) segnali di obbligo; C) segnali di
indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada
informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione
di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono
in: a) segnali di
preavviso; b) segnali di
direzione; c) segnali di conferma; d) segnali di
identificazione strade; e) segnali di
itinerario; f) segnali di località
e centro abitato; g) segnali di nome
strada; h) segnali turistici e
di territorio; i) altri segnali che
danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli; l) altri segnali
che indicano installazioni o servizi. 2. Il regolamento
stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali
verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione. 3. Ai soggetti diversi
dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le
disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il
comma 13 dell'articolo 38. 1. I segnali
orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la
circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od
utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire. 2. I segnali
orizzontali si dividono in: a) strisce
longitudinali; b) strisce trasversali; c) attraversamenti
pedonali o ciclabili; d) frecce direzionali; e) iscrizioni e
simboli; f) strisce di
delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata; g) isole di
traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata; h) strisce di
delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto
pubblico di linea; i) altri segnali
stabiliti dal regolamento. 3. Le strisce
longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue,
eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano
il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata;
le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata. 4. Una striscia
longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua;
in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di
quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle. 5. Una striscia
trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente
ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni
semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare precedenza" o
il segnale di "passaggio a livello" ovvero un segnale
manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale. 6. Una striscia
trasversale discontinua indica il limite prima del quale il
conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per
rispettare il segnale "dare precedenza". 7. Nel regolamento sono
stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le
caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le
loro modalità di applicazione. 8. Le strisce
longitudinali continue non devono essere oltrepassate: le discontinue
possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le
altre norme di circolazione. E' vietato valicare le strisce
longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è
eventualmente affiancata una discontinua. 9. Le strisce di
margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in
attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che
debbono effettuare una sosta di emergenza. 10. E' vietata: a) la sosta sulle
carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua; b) la
circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio
di corsia; c) la circolazione dei
veicoli non autorizzati sulle corsie riservate. 11. In corrispondenza
degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare
la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo
comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti
dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli
attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle
persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti
possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di
pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi. 1. I segnali luminosi
si suddividono nelle seguenti categorie a) segnali luminosi di
pericolo e di prescrizione; b) segnali luminosi di
indicazione; c) lanterne semaforiche
veicolari normali; d) lanterne semaforiche
veicolari di corsia; e) lanterne semaforiche
per i veicoli di trasporto pubblico; f) lanterne semaforiche
pedonali; g) lanterne semaforiche
per velocipedi; h) lanterne semaforiche
veicolari per corsie reversibili; i) lanterna semaforica
gialla lampeggiante; l) lanterne semaforiche
speciali; m) segnali luminosi
particolari. 2. Le luci delle
lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di
colore: a) rosso, con
significato di arresto; b) giallo, con
significato di preavviso di arresto; c) verde, con
significato di via libera. 3. Le luci delle
lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su
fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è
identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai
veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia. 4. Le luci delle
lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a forma
di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di
arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di
via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un
triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di
arresto. 5. Gli attraversamenti
pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni
acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche
pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori
sono: a) rosso, con
significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare
l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata; b) giallo, con
significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai
pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo
il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano
sul marciapiede di impegnare la carreggiata; c) verde, con
significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento
della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde. 6. Le luci delle
lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta
colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il
significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2,
ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile. 7. Le luci delle
lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di X,
con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il
varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con
significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il
varco sottostante la luce. 8. Tutti i segnali e
dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo
accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche
geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati
dal regolamento e da specifiche normative. 9. Durante il periodo
di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso
tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed
orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di
intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla
sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono
dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data
contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono,
altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra
ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad
immettersi. 10. Durante il periodo
di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare
gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno
che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione
della luce gialla, che non possano più arrestarsi in
condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono
sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna
prudenza. 11. Durante il periodo
di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la
striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non
devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento
pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne
osservare le indicazioni. 12. Le luci delle
lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di
trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti
luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli
veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o
dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono
attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11. 13. Nel caso in cui la
lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta
o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo
di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità
che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il
passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di
attraversamento. 14. Durante il periodo
di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma di bicicletta,
i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso
di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai
commi 9, 10 e 11. 15. In assenza di
lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni
semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni. 16. Durante il periodo
di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie
reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o
impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono
percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a
forma di freccia rivolta verso il basso. E' vietato ai veicoli di
arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche per
corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della X
rossa. 17. In presenza di una
luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli
possono procedere purché a moderata velocità e con
particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza. 18. Qualora per avaria
o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo
sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo
di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza
anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni
siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le
indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche
efficienti egli deve tener conto di esse. 19. Il regolamento
stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei
segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il
comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle
varie situazioni segnalate. Art. 42
(Segnali complementari) 1. I segnali
complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto: a) il tracciato
stradale; b) particolari curve e
punti critici; c) ostacoli posti sulla
carreggiata o ad essa adiacenti. 2. Sono, altresì,
segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o
a rallentare la velocità. 3. Il regolamento
stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali
complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità
di impiego e di apposizione. Art. 43
(Segnalazioni degli agenti del traffico) 1. Gli utenti della
strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni
degli agenti preposti alla regolazione del traffico. 2. Le prescrizioni date
mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra
prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle
norme di circolazione. 3. Le segnalazioni
degli agenti sono, in particolare, le seguenti: a) braccio alzato
verticalmente significa: "attenzione, arresto" per tutti
gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in
grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il
segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto
ai conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione stessa; b) braccio o braccia
tesi orizzontalmente significano: "arresto" per tutti gli
utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da
direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia, e
per contro "via libera" per coloro che percorrono la
direzione indicata dal braccio o dalle braccia. 4. Dopo le segnalazioni
di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il braccio o le
braccia; la nuova posizione significa ugualmente "arresto"
per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di
lui e "via libera" per coloro che si trovano di fianco. 5. Gli agenti, per
esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della
circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la
marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli
veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere
situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica
esistente, ovvero con le norme di circolazione. 6. Nel regolamento sono
precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per la
regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per
rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno
che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i
loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo. Art. 44
(Passaggi a livello) 1. In corrispondenza
dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a
destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a
cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo
utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo
di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono
obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non
visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere
le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura
equivalenti. 2. In corrispondenza
dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla
destra della strada, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, un
dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente
che entra in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura
delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione
acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che
la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico
invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a
senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera carreggiata solo
in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere. 3. Nel regolamento sono
stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di
presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le
caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché
la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e
dei cavalletti da collocare in caso di avaria. 4. Le opere necessarie
per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare la
visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica
utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai
fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di
pubblica utilità. Art. 45
(Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e
controllo ed omologazioni) 1. Sono vietati la
fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non
conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o
dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la
collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da
quello prescritto. 2. Il Ministero dei
lavori pubblici può intimare agli enti proprietari,
concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle
imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della
segnaletica, di sostituire, integrare, spostare,rimuovere o
correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale
non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del
simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle
presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive
ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con
altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della
segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di
cui all'articolo 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il
Ministero dei trasporti. 3. Decorso inutilmente
il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione,
l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro
occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al
comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che
esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari,
concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli
uffici centrali o periferici. 4. Le spese relative
sono recuperate dal Ministro dei lavori pubblici, a carico degli enti
inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo. 5. Per i segnali che
indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti
autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare,
ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere
immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non
siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche
parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle
condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di
altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato
nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede
d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta
dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza
che costituisce titolo esecutivo. 6. Nel regolamento sono
precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri
mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché
quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle
violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la
loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od
omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo
accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche,
funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello
stesso regolamento sono precisate altresì le modalità
di omologazione e di approvazione. 7. Chiunque viola le
norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni. 8. La fabbricazione dei
segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
di cui all'articolo 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico
servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la
dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel
regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi
di revoca dell'autorizzazione. 9. Chiunque
abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o
apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi
dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto
non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. A tale violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle
cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
DEI
VEICOLI Capo
I - Dei veicoli in generale
Art. 46
(Nozione di veicolo) 1.
Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli
tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade
guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle
per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le
cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.
Art. 47
(Classificazione dei veicoli) 1.
I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione
animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con
caratteristiche atipiche. 2. I veicoli a motore e
i loro rimorchi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n)
sono altresì classificati come segue in base alle categorie
internazionali: a) - categoria L1:
veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima
di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i
50 km/h; - categoria L2: veicoli
a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50
km/h; - categoria L3: veicoli
a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50
km/h; - categoria L4: veicoli
a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i
50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con
carrozzetta laterale); - categoria L5: veicoli
a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i
50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; b) - categoria M:
veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno
quattro ruote; - categoria M1: veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a
5 t; - categoria M3: veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5
t; c) - categoria N:
veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno
quattro ruote; - categoria N1: veicoli
destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a
3,5 t; - categoria N2: veicoli
destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5
t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli
destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12
t; d) - categoria 0:
rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria 01:
rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; - categoria 02:
rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5
t; - categoria 03:
rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria 04:
rimorchi con massa massima superiore a 10 t. Art. 48
(Veicoli a braccia) 1. I veicoli a braccia
sono quelli: a) spinti o trainati
dall'uomo a piedi; b) azionati dalla forza
muscolare dello stesso conducente. Art. 49
(Veicoli a trazione animale) 1. I veicoli a trazione
animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si
distinguono in: a) veicoli destinati
principalmente al trasporto di persone; b) veicoli destinati
principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli
destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole. 2. I veicoli a trazione
animale muniti di pattini sono denominati slitte. Art. 50
(Velocipedi) 1. I velocipedi sono i
veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. 2. I velocipedi non
possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di
altezza. Art. 51
(Slitte) 1. La circolazione
delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione
animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di
ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento
del manto stradale. 2. Chiunque circola con
slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila. Art. 52
(Ciclomotori) 1. I ciclomotori sono
veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti
caratteristiche: a) motore di cilindrata
non superiore a 50 cc, se termico; b) capacità di
sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h. 2. I ciclomotori a tre
ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di
merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle
direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei
trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei
regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei
trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario. 3. Le caratteristiche
dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione.
Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle
caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo
delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad
evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione. 4. Detti veicoli,
qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche
indicate nei commi 1 e 2 sono considerati motoveicoli. Art. 53
(Motoveicoli) 1. I motoveicoli sono
veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in: a) motocicli: veicoli a
due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore
a due compreso il conducente; b) motocarrozzette:
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di
contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed
equipaggiati di idonea carrozzeria; c) motoveicoli per
trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso
quello del conducente; d) motocarri: veicoli a
tre ruote destinati al trasporto di cose; e) mototrattori:
motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi.
Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato,
con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al
comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore; f) motoveicoli per
trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
determinate cose o di persone in particolari condizioni, e
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo; g) motoveicoli per uso
speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari
attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli
è consentito il trasporto del personale e dei materiali
connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
3. Nel regolamento sono
elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per
trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale. 4. I motoveicoli non
possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di
altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non
puï eccedere 2,5 t. 5. I motoarticolati
possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m. 6. I motoveicoli di cui
alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero
di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a
due, compreso quello del conducente. 1. Gli autoveicoli sono
veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e
si distinguono in: a) autovetture: veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti,
compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli
destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove
posti compreso quello del conducente; c) autoveicoli per
trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a
batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli
destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al
trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali:
veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o
semirimorchi; f) autoveicoli per
trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate
cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative
a tale scopo; g) autoveicoli per uso
speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente
di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto
proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del
personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle
attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso
delle attrezzature stesse; h) autotreni: complessi
di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle
quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'articolo 61,
commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni
caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se
vengono superate le dimensioni massime di cui all'articolo 61, il
veicolo o il trasporto è considerato eccezionale; i) autoarticolati:
complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l) autosnodati: autobus
composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione
snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori
situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La
sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i
tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti
possono essere effettuate soltanto in officina; m) autocaravan: veicoli
aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per
essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al
massimo, compreso il conducente; n) mezzi d'opera:
veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per
il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta
dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e
materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il
ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia;
tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a
trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'articolo 62
e non superiori a quelli di cui all'articolo 10, comma 8, e comunque
nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'articolo 61. I
mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico
impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada. 2. Nel regolamento sono
elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti,
i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
specifici ed autoveicoli per usi speciali. Art. 55
(Filoveicoli) 1. I filoveicoli sono
veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una
linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la
installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non
necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una
sorgente ausiliaria di energia elettrica. 2. I filoveicoli
possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche,
nelle categorie previste dall'articolo 54 per gli autoveicoli. 1. Le macchine agricole
sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle
attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli,
circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto
per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e
sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni;
possono, altresì, portare attrezzature destinate alla
esecuzione di dette attività. 2. Ai fini della
circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in: a) SEMOVENTI: 1) trattrici agricole:
macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due
assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare,
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché
azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con
attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante
della trattrice agricola; 2) macchine agricole
operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per
l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di
operazioni agricole; 3) macchine agricole
operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che
possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non
puï superare 0,7 t compreso il conducente; b) TRAINATE: 1) macchine agricole
operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il
trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le
lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3); 2) rimorchi agricoli:
veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole;
possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per
lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non
sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
trattrice traente; 3. Ai fini della
circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote
pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a
superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le
macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli
metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le
macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il
conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale,
la velocità di 15 km/h. 4. Le macchine agricole
di cui alla lettera a),numeri 1) e 2),e di cui alla lettera b),
numero 1),possono essere attrezzate con un numero di posti per gli
addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i
rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo
degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non
permanente. Art. 58
(Macchine operatrici) 1. Le macchine
operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli,
destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate,
eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono
circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento
di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del
cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal
regolamento di esecuzione. 2. Ai fini della
circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in: a) macchine impiegate
per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle
infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; b) macchine
sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e
simili; c) carrelli: veicoli
destinati alla movimentazione di cose. 3. Le macchine
operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono
essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non
superiore a tre, compreso quello del conducente. 4. Ai fini della
circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte
a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le
macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità
di 15 km/h. Art. 59
(Veicoli con caratteristiche atipiche) 1. Sono considerati
atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi
o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli
ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro
specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli
articoli dal 52 al 58. 2. Il Ministro dei
trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio
decreto: a) la categoria, fra
quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli
atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della
guida; b) i requisiti tecnici
di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli
individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per
una o più delle categorie succitate. Art. 60
(Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e
collezionistico) 1. Sono considerati
appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i
motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e
gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico. 2. Rientrano nella
categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli
cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione
in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia
delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa
costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi
e negli equipaggiamenti, alle vigenti prescrizioni stabilite per
l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in
apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale
della M.C.T.C.. 3. I veicoli d'epoca
sono soggetti alle seguenti disposizioni: a) la loro circolazione
può essere consentita soltanto in occasione di apposite
manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della
località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni
o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere
provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui
circoscrizione è compresa la località sede della
manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente
presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco
particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono
indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la
velocità massima consentita in relazione alla garanzia di
sicurezza offerta dal tipo di veicolo; b) il trasferimento di
proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione
generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al
comma 2. 4. Rientrano nella
categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o
collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione nei registri
previsti dall'articolo 5, comma trentaquattresimo del decreto-legge
30 dicembre 1982,n.953 (*), convertito con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1983, n.53. I detti veicoli, qualora non iscritti al
P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter
circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del
P.R.A., secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione è
ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le
caratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie per
individuare tale tipo di veicoli, determinate dal regolamento. Il
regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti
tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano
ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le
modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della
circolazione.I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco
presso la Direzione generale della M.C.T.C.. 5. I veicoli di
interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade
purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di
veicoli determinati dal regolamento ai sensi del comma 4. 6. Chiunque circola con
veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero
con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per
questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila se si tratta di autoveicoli, o da lire
cinquantamila a lire duecentomila se si tratta di
motoveicoli. 1. Fatto salvo quanto
disposto nell'articolo 10 e nei commi successivi del presente
articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere: a) larghezza massima
non eccedente 2,50 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese
le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili; b) altezza massima non
eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi
pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari
prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m; c) lunghezza totale,
compresi gli organi di traino, non eccedente 7,50 m per i veicoli ad
un asse e 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli
isolati a due o più assi. 2. Gli autoarticolati e
gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli
organi di traino, di 16,50 m,sempre che siano rispettati gli altri
limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati
adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a
percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza
massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la
lunghezza massima di 18,35 m, sempre che siano rispettati gli altri
limiti stabiliti nel regolamento. 3. Le caratteristiche
costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. 4. La larghezza massima
dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di
temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di
2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori,purché
mobili. 5. Ai fini della
inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di
veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le
modalità di controllo. 6. I veicoli che per
specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro
carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono
essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali
se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento. 7. Chiunque circola con
un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che
supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che
lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. Per la prosecuzione del viaggio si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9. 1. La massa limite
complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto
nell'articolo 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo,
costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da
quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad
un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più
assi. 2. Con esclusione dei
semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico
unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia
superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può
eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità
posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più
assi. 3. Salvo quanto
diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore
isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio
trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8
daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la
distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa
complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può
eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta
di veicoli a tre o più assi;26 t e 32 t, rispettivamente, se
si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando
l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di
sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero
dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi
destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa
complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t. 4. Nel rispetto delle
condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un
autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un
autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare
30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un
autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se
a cinque o più assi. 5. Qualunque sia il
tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non
deve eccedere 12 t. 6. In corrispondenza di
due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t, se la
distanza assiale è inferiore a 1m; nel caso in cui la distanza
assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m il limite non
può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o
superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può
eccedere 20 t. 7. Chiunque circola con
un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto
dall'articolo 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo
e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste
dall'articolo 10. 1. Nessun veicolo può
trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò
risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di
cui all'articolo 10, e salvo quanto disposto dall'articolo 105. 2. Un autoveicolo può
trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più
atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali,
ovvero nei casi previsti dall'articolo 159. La solidità
dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele
di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della
circolazione. 3. Salvo quanto
indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può
autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di
veicoli non considerati rimorchi. 4. Nel regolamento sono
stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite
rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per
l'agganciamento. 5. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. Art. 64
(Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle
slitte) 1. I veicoli a trazione
animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di
frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque
occasione facilmente e rapidamente manovrato. 2. Sono vietati i
dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto
stradale. 3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo e dell'articolo 69 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila. Art.
65 (Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a
trazione animale e delle slitte) 1. Nelle ore e nei casi
previsti dall'articolo 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e
le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in
avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano
all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono,
altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi
anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un
catadiottro arancione su ciascun lato. 2. I veicoli di cui al
comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo. 3. Chiunque circola con
un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di
dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei
medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi
alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Art. 66
(Cerchioni alle ruote) 1. I veicoli a trazione
animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono
essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non
superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in
centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di
ruote gommate. 2. La larghezza di
ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i
bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati
con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella
determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella
misura massima di 5 mm per parte. 3. La superficie di
rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli,
sporgenze o discontinuità. 4. I comuni accertano
la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno
carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a
trasporto di cose. 5. Chiunque circola con
un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti
dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Art. 67
(Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte) 1. I veicoli a trazione
animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le
indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della
categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli
destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno
carico, nonché della larghezza dei cerchioni. 2. La targa deve essere
rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni
prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più
chiaramente leggibili. 3. La fornitura delle
targhe è riservata ai comuni che le consegnano agli
interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il
modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che
l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con
decreto del Ministro dei lavori pubblici. 4. I veicoli a trazione
animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del
comune di residenza del proprietario. 5. Chiunque circola con
un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa
prescritta,ovvero viola le disposizioni del comma 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila. 6. Chiunque
abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o
slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto,
ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 7. Alle violazioni di
cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o
abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Art. 68
(Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di
equipaggiamento dei velocipedi) 1. I velocipedi devono
essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di
un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera
pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni
acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni
visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di
luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere
applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere
applicati sui lati.
2. I dispositivi di
segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere
presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'articolo
152, comma 1. 3. Le disposizioni
previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai
velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. 4. Con decreto del
Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche
costruttive, funzionali nonché le modalità di
omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che
consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente. 5. I velocipedi possono
essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee
attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento. 6. Chiunque circola con
un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di
frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia
conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e
nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. 7. Chiunque circola con
un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. 8. Chiunque produce o
mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di
equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta
l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. Art. 69
(Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei
veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi) 1. Nel regolamento sono
stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero,
il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione
dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le
modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei
veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché,
limitatamente ai velocipedi le caratteristiche dei dispositivi di
segnalazione acustica.
Art. 70
Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte) 1. I comuni sono
autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con
veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area
comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui
tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I
veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla
targa indicata nell'articolo 67, devono essere muniti di altra targa
con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni possono
destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento
delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza. 2. Il regolamento di
esecuzione determina: a) i tipi di vettura a
trazione animale con le quali può essere esercitato il
servizio di piazza;
b) le condizioni ed i
requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture
a trazione animale;
c) le modalità
per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque
anni;
d) le modalità
per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località
e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte
possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si
applicano,in quanto compatibili,le norme sul servizio di piazza a
trazione animale. 4. Chiunque destina
vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza
senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila. Se la licenza è stata ottenuta, ma
non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. In
tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della licenza.
5. Dalla violazione
prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
Sezione
I - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per
la circolazione Art. 71
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi) 1. Le caratteristiche
generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della
circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di
inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad
accertamento e sono indicate nel regolamento. 2. Il Ministro dei
trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri
Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari
caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i
veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso
speciale, nonché i veicoli blindati. 3. Il Ministro dei
trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri
quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni
tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché
le modalità per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di
cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive
comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati
decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario,
l'omologazione è effettuata in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o
nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero
dei trasporti. 5. Con provvedimento
del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. -
sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie
di propria competenza. 6. Chiunque circola con
un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni
stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto
di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da lire
duecentomila a lire ottocentomila. Art. 72
(Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi) 1. I ciclomotori, i
motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con: a) dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi
silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di
segnalazione acustica;
d) dispositivi
retrovisori;
e) pneumatici o sistemi
equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i
motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti
del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì
essere equipaggiati con: a) dispositivi di
ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli
predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco,
aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di
veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;
b) segnale mobile di
pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri
avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
3. Gli autoveicoli
possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento
automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezioni di
segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono
altresì essere equipaggiati con il segnale mobile
plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina
d'uso sono stabilite nel regolamento. 4. I filoveicoli devono
essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in
quanto applicabili a tale tipo di veicolo. 5. I rimorchi devono
essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a)
ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di
rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con
idonei dispositivi di agganciamento. 6. Il Ministro dei
trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti
stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere
equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla
loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di
particolari norme di comportamento. 7. Il Ministro dei
trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui
dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere
condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto. 8. I dispositivi di cui
ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del
Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo
modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti,
salvo quanto previsto nell'articolo 162. Negli stessi decreti è
indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di omologazione. 9. Nei decreti di cui
al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati
nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero,
alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le
caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei
dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e
le modalità dell'apposizione. 10. Qualora le norme di
cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive
comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma
7;in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti,
l'omologazione è effettuata in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o
nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero
dei trasporti. 11. L'omologazione
rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra
può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di
reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali. 12. Con decreto del
Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il
rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere
definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali
e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo. 13. Chiunque circola
con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei
dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle
disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila. Art. 73
(Veicoli su rotaia in sede promiscua) 1. I veicoli su rotaia,
per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi
di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a
quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi
tali da consentire al conducente l'agevole visibilità anche a
tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente, in
avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare
con sicurezza. 2. Con decreto del
Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e le
modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma 1,
nonché le caratteristiche del campo di visibilità del
conducente. 3. Chiunque circola in
sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno dei
dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei
dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non
sia conforme per caratteristiche o modalità di installazione e
funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. Art. 74
(Dati di identificazione) 1. I ciclomotori, i
motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere
per costruzione: a) una targhetta di
identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di
identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una
struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non
poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il
numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili,
su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di
sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso. 3. Nel caso in cui il
numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia
contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere
riprodotto, a cura degli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con
punzone dell'ufficio stesso. 4. Nel regolamento sono
stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le
indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le
caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e
le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al
comma 3. 5. Qualora le norme del
regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive
comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli
interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e
nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministero
dei trasporti. 6. Chiunque contraffà,
asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la
targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del
telaio, è punito con l'arresto da quattro a dodici mesi e con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni, salvo che il
fatto costituisca più grave reato.
Art. 75
(Accertamento dei requisiti di idoneità
alla circolazione e omologazione) 1. I ciclomotori, i
motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere
ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni
tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste
dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un
normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50
cc, tale accertamento è limitato al solo motore. 2. L'accertamento di
cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con
modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con
lo stesso decreto è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento. 3. I veicoli indicati
nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in
serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a
seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indcata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda
di omologazione. 4. I veicoli di tipo
omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone di cui all'articolo 85 o a servizio di piazza,di
cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone
di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al
comma 2. 5. Fatti salvi gli
accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale, rilasciata
da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a
condizione di reciprocità. 6. L'omologazione può
essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo
accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità
previste nel comma 2. 7. Sono fatte salve le
competenze del Ministero dell'ambiente. Art. 76
(Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione
di conformità) 1. L'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto con esito
favorevole all'accertamento di cui all'articolo 75, comma 2, rilascia
al costruttore del veicolo il certificato di approvazione. 2. Alla richiesta di
accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo,
rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di
tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee che,
a termine dell'articolo 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento
dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di
origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità
di cui al comma 6. 3. Il rilascio del
certificato di approvazione è sospeso per i necessari
accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il
veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza. 4. Nel regolamento sono
stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di
approvazione e del certificato di origine. 5. La Direzione
generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole dell'accertamento
sul prototipo di cui all'articolo 75, comma 3, rilascia al
costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che
contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo. 6. Per ciascun veicolo
costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia
all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale
dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei
trasporti, per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad
omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al
tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena
responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve
tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di
conformità rilasciate. 7. Nel caso di veicoli
allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha
costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di
propria competenza,la certificazione di origine che deve essere
accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal
certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di
omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono
costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le
modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite
dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto. 8. Chiunque rilascia la
dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli
non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non
costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire unmilione a lire quattromilioni. Art. 77
(Controlli di conformità al tipo omologato) 1. Il Ministero dei
trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'
accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a
motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata
rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha
facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione
dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa
qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato
rispetto della conformità al tipo omologato. 2. Con decreto del
Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono
stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli
eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a
carico del titolare dell'omologazione. 3. Chiunque produce o
mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è
soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
quattromilioni. 4. Sono fatte salve le
competenze del Ministero dell'ambiente. Art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) 1. I veicoli a motore
ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando
siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento
indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o
modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle
modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne
danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei
conseguenti adeguamenti fiscali. 2. Nel regolamento sono
stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali,nonché i
dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo
previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento
medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli
accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. 3. Chiunque circola con
un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle
caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di
approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio
modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole,
le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale
sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti
abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni. 4. Le violazioni
suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. Art. 79
(Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione) 1. I veicoli a motore
ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in
condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la
sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di
cui al comma 2. 2. Nel regolamento sono
stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono
corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i
pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della
rumorosità e delle emissioni inquinanti. 3. Qualora le norme di
cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive
comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
direttive stesse. 4. Chiunque circola con
un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive
e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui
all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
1. Il Ministro dei
trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le
modalità per l'effettuazione della revisione generale o
parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al
fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza
per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi
non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti;
le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono
effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale
della M.C.T.C.. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui
deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che
costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai
fini della sicurezza stessa. 2. Le prescrizioni
contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono
mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della
Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a
motore. 3. Per le autovetture,
per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli
autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta
entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche
decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. 4. Per i veicoli
destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a
nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai
trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i
veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici, la
revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già
sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
6. 5. Gli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, qualora sorgano dubbi
sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed
inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singoli veicoli. 6. I decreti contenenti
la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo
dell'inquinamento acustico ed atmosferico, sono emanati sentito il
Ministero dell'ambiente. 7. In caso di incidente
stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi
danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni
di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono
tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione
singola. 8. Il Ministro dei
trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e
contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti
per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere
al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole
province individuate con proprio decreto affidare in concessione
quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che
svolgono la propria attività nel campo della meccanica e
motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese
che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli,
esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio,
l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere
iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di
autoriparazione di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 5
febbraio 1992, n. 122 (1). Le suddette revisioni possono essere
altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società
consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti
tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del
medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e
quattro le sezioni. 9. Le imprese di cui al
comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali,
di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati
nel regolamento;il titolare della ditta o, in sua vece, il
responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti
personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti
devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il
Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità
tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese
di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici
controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli,
anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le
medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui
all'ottavo comma sono effettuati, con le modalità di cui
all'articolo 19, primo, secondo, terzo e quarto comma,della legge 1
dicembre 1986,n.870 (2),da personale della Direzione generale della
M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in
qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle
qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel
regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno
essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate
dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei
trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal
Ministro del tesoro. 11. Nel caso in cui,
nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più
in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni
siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni
vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono
revocate. 12. Il Ministro dei
trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte
dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al
comma 8,nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10. 13. Le imprese di cui
al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno
stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono
all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della
M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione
effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e
degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione
del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della
relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà
procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della
carta stessa. Effettuato tale adempimento,la carta di circolazione
sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine,che
provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta
annotazione sulla carta di circolazione la certificazione
dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione. 14. Chiunque circola
con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Tale sanzione è
raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta
in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero
nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione
in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 15. Le imprese di cui
al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte
dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità
stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni. Se nell'arco di due anni
decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la
concessione. 16. L'accertamento
della falsità della certificazione di revisione comporta la
cancellazione dal registro di cui al comma 8. 17. Chiunque produce
agli organi competenti attestazione di revisione falsa è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni. Da tale violazione discende
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. 1. Le operazioni di cui
ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente
legge, possono essere effettuate - a richiesta degli interessati -
presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro
carico. In tal caso il personale sarà compensato con una
indennità oraria commisurata alla diaria di missione.
2. Qualora i servizi
vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al
personale sarà riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti,
l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di
trasporto prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sarà
a carico dei richiedenti.
4. Per lo svolgimento
dei servizi di cui ai commi precedenti il personale è
autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso
delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sarà anch'esso a
carico degli interessati richiedenti.
Art. 81 (Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C.) 1. Gli accertamenti
tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e
di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti
ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. della VI, VII, VIII
e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in
ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale,
perito nautico, geometra o maturità scientifica. 2. I dipendenti di cui
al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico,
geometra o maturità scientifica, vengono abilitati
all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito
corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. 3. Il regolamento
determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione
degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti. 4. Con decreto del
Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità
di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2. Sezione
II - Destinazione ed uso dei veicoli Art. 82
(Destinazione ed uso dei veicoli) 1. Per destinazione del
veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche
tecniche. 2. Per uso del veicolo
s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono
essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi. 4. Si ha l'uso di terzi
quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo,
nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di
circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso
proprio.
5. L'uso di terzi
comprende: a) locazione senza
conducente;
b) servizio di noleggio
con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea
per trasporto di persone;
d) servizio di
trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea
per trasporto di cose;
f) servizio di piazza
per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa
autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e
temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è
rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione
viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali
possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive
emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in
servizio di linea e viceversa. 7. Nel regolamento sono
stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione
alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito. 8. Ferme restando le
disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una
destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 9. Chiunque, senza
l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di
persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. 10. Dalla violazione
dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II,del titolo VI. In caso di recidiva la
sospensione è da sei a dodici mesi. Art. 83
(Uso proprio) 1. Per gli autobus
adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto
specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di
circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici,
imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di
necessità strettamente connesse con la loro attività, a
seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della
M.C.T.C. sulla sussistenza di tali necessità, secondo
direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti
ministeriali. 2. La carta di
circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di
cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza
per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta
carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per
l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come
previsto dalla legge 6 giugno 1974, n.298 (*),e successive
modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli
autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore
a 6 t.
3. Per gli altri
documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto
di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite
dalle norme speciali in materia. 4. Chiunque adibisce ad
uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo
prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella
carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 5. La violazione di cui
al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione della
carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 6. Chiunque adibisce ad
uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo
prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza
è punito con le sanzioni previste dall'articolo 46 della legge
6 giugno 1974, n.298. Art.
84 (Locazione senza conducente) 1. Agli effetti del
presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza
conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a
mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di
quest'ultimo, il veicolo stesso. 2. E' ammessa,
nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti
internazionali tra Stati membri delle Comunità europee,
l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi,
autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti
locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle
Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli
risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla
legislazione dello Stato membro. 3. L'impresa italiana
iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e
titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi
e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di
autorizzazione,acquisiti in disponibilità mediante contratto
di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana
iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di
autorizzazioni.
4. Possono, inoltre,
essere destinati a locazione senza conducente: a) i veicoli ad uso
speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli aventi
massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al
trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto
promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al
trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di
circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della
prescritta licenza. 6. Il Ministro dei
trasporti, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro
dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri
limitativi e le modalità per il rilascio della carta di
circolazione. 7. Chiunque adibisce a
locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni se trattasi di autoveicoli o
rimorchi ovvero da lire cinquantamila a lire duecentomila se trattasi
di altri veicoli. 8. Alla suddetta
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 86
(Servizio di piazza con autovetture con conducente
o taxi) 1. Il servizio di
piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato
dalle leggi specifiche che regolano il settore. 2. Chiunque guidi un
taxi senza essere munito della relativa licenza è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. Dalle violazioni conseguono le
sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di
circolazione e della confisca del veicolo, ai sensi delle
disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. 3. Chiunque, pur
essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme
in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione e della licenza, ai sensi delle norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. Art.
87 (Servizio di linea per trasporto di persone) 1. Agli effetti del
presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea
quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una
destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta
indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una
particolare categoria di persone. 2. Possono essere
destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus,
gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i
filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale
trasporto. 3. La carta di
circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla
osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative
concessioni. 4. I suddetti veicoli
possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali
l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo
legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il
concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli
destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa,
purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio.
A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un
documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono
indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i
veicoli possono essere utilizzati. 5. I proprietari di
autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di
persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo
direttive emanate con decreto del Ministro dei trasporti, ad altri
esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri
veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità
competenti a rilasciare le concessioni. 6. Chiunque utilizza in
servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega
un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 7. La violazione di cui
al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della
carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI. Art. 88
(Servizio di trasporto di cose per conto terzi) 1. Agli effetti del
presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di
trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga,
dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal
mittente. 2. La carta di
circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione
prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata
dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che
disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta
di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n.298
(*), non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 6 t. 3. Chiunque adibisce al
trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o
viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella
carta di circolazione è punito con le sanzioni previste dalla
legge 6 giugno 1974, n. 298. Art. 89
(Servizio di linea per trasporto di cose) 1. Il servizio di linea
per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche
che regolano la materia. Art. 90
(Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza) 1. Il servizio di
piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato
dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è
rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare
il servizio.
2. Chiunque utilizza
per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
Sezione
III - Documenti di circolazione e immatricolazione Art. 98
(Circolazione di prova) 1. Le fabbriche
costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro
rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i
commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici
di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di
riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono
soggetti all'obbligo di munire della carta di circolazione di cui
agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per
esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive,
dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di
allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti
di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.. Sul
veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di appo- sita delega. 2. La validità
dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata
previa verifica dei requisiti necessari. 3. Chiunque adibisce un
veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila. La stessa sanzione si applica se
il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. 4. Se le violazioni di
cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa
è del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 99
(Foglio di via) 1. Gli autoveicoli, i
motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di
accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per
recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a
riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere
autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata
pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di
via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C.. 2. Il foglio di via
deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni
tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni
sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di
veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare alla fabbrica
costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di
percorso, della durata massima di centottanta giorni. 3. Chiunque circola
senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria
di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. 4. Chiunque circola
senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di
via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 5. Ove le violazioni di
cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla
successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila e ne consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 100
(Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi) 1. Gli autoveicoli
devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa
contenente i dati di immatricolazione. 2. I motoveicoli devono
essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di
immatricolazione. 3. I rimorchi devono
essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di
immatricolazione. 4. I rimorchi e i
carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono
essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di
immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate
ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. 6. I veicoli in
circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una
targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di
autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata
posteriormente al veicolo rimorchiato. 7. Nel regolamento sono
stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione,
ripetitrici, di prova e di riconoscimento. 8. Nel regolamento è
stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con
esclusione di quelle ripetitrici, devono portare. 9. Il regolamento
stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la
formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le
modalità di installazione;
c) le caratteristiche
costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità,
nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni,
distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione
del veicolo. 11. Chiunque viola le
disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. 12. Chiunque circola
con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è
punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. 13. Chiunque viola le
disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila. 14. Chiunque falsifica,
manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe
manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice
penale. 15. Dalle violazioni di
cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Dalla
violazione di cui al comma 12 deriva la sanzione accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. Art. 101
(Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe) 1. La produzione e la
distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati
sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti, con proprio
decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze,
stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di
produzione e di una quota di maggiorazione da destinare
esclusivamente alle attività previste dall'articolo 208, comma
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con i
Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i
proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei
lavori pubblici nella misura del venti per cento e alla Direzione
generale della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 2. Le targhe sono
consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., all'atto dell' immatricolazione dei veicoli. 3. Le targhe del
veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere
restituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in
caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro
novanta giorni dal rilascio del documento stesso. 4. Nel caso di mancato
adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., su apposita segnalazione
dell'ufficio del P.R.A. provvede, tramite gli organi di polizia, al
ritiro delle targhe e della carta di circolazione. 5. Chiunque
abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni. 6. La violazione di cui
al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della
confisca delle targhe secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. Art. 102
(Smarrimento, sottrazione, deterioramento e
distruzione di targa) 1. In caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui
all'articolo 100, l'intestatario della carta di circolazione deve,
entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia che ne
prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. 2. Trascorsi quindici
giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o
sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano
state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione
generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con
le procedure indicate dall'articolo 93. 3. Durante il periodo
di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo
previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un
pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella
targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché
i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della
targa originaria. 4. I dati di
immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre
leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più
leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere
all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una
nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate
nell'articolo 93. 5. Nei casi di
distruzione di una delle targhe di cui all'articolo 100, comma 1,
l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta
di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del
veicolo. 6. L'intestatario della
carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o
della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli
adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui
al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e
2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 7. Chiunque circola con
targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. Art. 103
(Obblighi conseguenti alla cessazione della
circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi) 1. La parte
interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio,
o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A.,
entro sessanta giorni, la distruzione, la demolizione o la definitiva
esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il
certificato di proprietà, la carta di circolazione e le
targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvedendo
altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di
circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono
stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il
P.R.A. e la Direzione generale della M.C.T.C..
2. Le targhe ed i
documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio
tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici
del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione
del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'articolo 159, non sia
stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia
stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o
dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso
articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli
adempimenti previsti dal comma 1. 3. I gestori di centri
di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da
avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non
possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver
prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo
abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi
della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei
documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi
registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le
norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi
di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta
o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo
159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'articolo 215,
comma 4. 5. Chiunque viola le
disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. La sanzione è da lire cinquecentomila a lire
duemilioni se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e
4. Art. 104
(Sagome e masse limite delle macchine agricole) 1. Alle macchine
agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si
applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'articolo 61
rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi. 2. Salvo quanto
diversamente disposto dall'articolo 57, la massa complessiva a pieno
carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t
se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi. 3. Per le macchine
agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici,tali
che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla
strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli
a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia
inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non
possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 2O t. 4. La massa massima
sull'asse più caricato non può superare 1O t; quella su
due assi contigui a distanza inferiore a 1,2O m non può
superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,2O m, 14 t. 5. Qualunque sia la
condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa
trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non
deve essere inferiore al 2O% della massa della macchina stessa in
ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le
macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per
le macchine agricole semicingolate. 6. La massa complessiva
delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t. 7. Le trattrici
agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o
semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni: a) lo sbalzo anteriore
del complesso non deve risultare superiore al 6O % della lunghezza
della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore
del complesso non deve risultare superiore al 90 % della lunghezza
della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza
complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo
della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della
trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza
laterale non deve eccedere di 1,6O m dal piano mediano verticale
longitudinale della trattrice;
e) la massa del
complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la
massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal
regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
f) il bloccaggio
tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve
impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi
rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata
con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse
verticale rispetto al piano di appoggio.
8. Le macchine agricole
che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti
quelle previste nei commi dall' 1 al 6 e le trattrici equipaggiate
con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei
limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole
eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada,
dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal
compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla
regione di partenza per la rimanente rete stradale. 9. Nel regolamento sono
stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e
modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di
segnalazione visiva,atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine
agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate
le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.
1O. Chiunque circola su
strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse
fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 11. Chiunque circola su
strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle
norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di
segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le
prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. 12. Chiunque circola su
strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé
l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il
viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione
dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la
somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. 13. Dalle violazioni di
cui ai commi 1O e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria
prevista dai commi 24 e 25 dell'articolo 10 Art.
105 (Traino di macchine agricole) 1. I convogli formati
da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non
possono superare la lunghezza di 16,50 m. 2. Nel limite di cui al
comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio
agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se
munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice. 3. Alle trattrici
agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di
traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di disposivo di
frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente. 4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila . Art. 106
(Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine
agricole) 1. Le macchine agricole
indicate nell'articolo 57, comma 2, devono essere costruite in modo
che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente
stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando
effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono
equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere
garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole
semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un
idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con
cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente
e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve
essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi
adeguatamente agibili. 2. Le macchine agricole
semoventi indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera a),escluse
quelle di cui al punto 3), devono essere munite di: a) dispositivi per la
segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b) dispositivi per la
frenatura;
c) dispositivo di
sterzo;
d) dispositivo
silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la
segnalazione acustica;
f) dispositivo
retrovisore;
g) ruote o cingoli
idonei per la marcia su strada;
h) dispositivi
amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i) dispositivi di
agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
l) superfici
trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
3. Le macchine agricole
semoventi indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 3),
devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2,dei
dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre
essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se
amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei
dispositivi di cui alla let-tera b). 4. Le macchine agricole
trainate indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera b), devono
essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a),b),g),h)
ed i); le macchine agricole trainate di cui all'articolo 57, comma 2,
lettera b), punto 1), se di massa complessiva inferiore od uguale a
quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per
macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere
sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle
macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è
consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili. 5. Le prescrizioni
tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine
agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite,
quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'
agricoltura e delle foreste, fatte salve le competenze del Ministro
dell' ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo
stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e
modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente
articolo. 6. Le macchine agricole
indicate nell'articolo 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle
disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle
normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la
protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento. 7. Qualora i decreti di
cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del
Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive;
per l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli
interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle
raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero
competente per la materia. 8. Con gli stessi
decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di
unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2,3,4,5 e 6. Art.
107 (Accertamento dei requisiti di idoneità
delle macchine agricole) 1. Le macchine agricole
di cui all'articolo 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei
dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e
della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce
le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono
escluse dall'accertamento di cui sopra. 2. L'accertamento di
cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici
della Direzione generale della M.C.T.C. secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della
previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Per
le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità
tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un
prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il
Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.),
fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di
emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi
internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno
Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a
condizione di reciprocità.
GUIDA
DEI VEICOLI A CONDUZIONE DEGLI ANIMALI 1.
L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di
guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità
e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni. 2.
Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive,
modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei
trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea e
con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e
quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio. 3.
Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di
cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli
istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da
dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. 4.
Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei
dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo
all'effettuazione degli esami di cui al comma 3. 5.
Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e
modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli
esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4. 6.
L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può
svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idoneo
allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e
legalmente costituiti. 7.
Le prove d'esame sono pubbliche. 8.
Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso
un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per
l'esercitazione di guida. 9.
A partire dal primo gennaio 1995 la prova pratica di guida, con
esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A,
va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. 10.
Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una
successiva prova deve trascorrere almeno un mese. 11.
Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi
non oltre il 5° giorno precedente la data della prova entro il
termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di
guida. Nel limite di detta validità. E' consentito ripetere
per una volta soltanto, una delle due prove di esame . 12.
Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di
guida, il competente ufficio provinciale della Direzione Generale
della M.C.T.C rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto
richiesta ai sensi dell'art. 116.
Art. 122
(Esercitazioni di guida) 1.
A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida
ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre
categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e
psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per
esercitarsi alla guida. 2.
L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli
delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o
l'estensione di validità della medesima, purché al suo
fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non
superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la
stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per
la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti,
vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed
efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è
munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e
per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età
superiore a sessanta anni. 3.
Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente
di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle
di cui al comma 5. 4.
Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono
essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica
"P". Tale contrassegno è sostituito per i veicoli
delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le
caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di
applicazione saranno determinate nel regolamento. 5.
Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre
al conducente, altra persona in funzione di istruttore, sono
consentite in luoghi poco frequentati. 6.
L'autorizzazione è valida per sei mesi. 7.
Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo
a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di
guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni. La stessa sanzione si applica alla persona che funge
da istruttore. 8.
Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a
fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente
valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5
consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. 9.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila. 1.
Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei
conducenti sono denominate autoscuole.
2.
Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza
amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da
parte degli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C..
3.
I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza
amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite
direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei
principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica
sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in
relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla
estensione del territorio.
4.
Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono
ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al
comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e
dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare
funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società
od enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona
delegata dal legale rappresentante della società od ente
secondo quanto previsto dal regolamento. 5.
L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni
ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata
capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo
grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di
guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente
comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere
posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale
rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da
questi delegata.
6.
L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti
a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1. 7.
L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei
dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di
qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si
consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica,
riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro
dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed
attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte. 8.
L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi
quando: a) l'attività
dell'autoscuola non si svolga regolarmente; b) il titolare non
provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che
non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.; c) il titolare non
ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento
dell'autoscuola. 9. L'autorizzazione è
revocata quando: a) siano venuti meno la
capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare; b) venga meno
l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola; c) siano stati adottati
più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio. 1O. Il Ministro dei
trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di
capacità finanziaria; i requisiti di idoneità degli
insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le
prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine
di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la
durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della
idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i
programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. 11. Chiunque gestisce
un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
quattromilioni. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell' immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione
della relativa attività, ordinata dal competente ufficio
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 12. Chiunque insegna
teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle
autoscuole senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila. 13. Nel regolamento
saranno stabilite le modalità per il rilascio della
autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno
dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non
economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8
agosto 1991, n. 264. [Per il titolo della legge n. 264/1991 si
veda in nota all'art. 92] Art. 124
(Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici) 1. Per guidare macchine
agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché
macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su
strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo
116, comma 3, e precisamente: a) della categoria A,
per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 115,
comma 1, lettera c); b) della categoria B,
per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine
operatrici; c) della categoria C,
per le macchine operatrici eccezionali. 2. Con decreto del
Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei
veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere
guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle
categorie A e B, previste dall'articolo 116, comma 5. 3. Qualora non sia
necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma
2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma
1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. 4. Chiunque guida
macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della
patente è punito ai sensi dell'articolo 116, comma 13.
All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui
all'articolo 116, comma 12. Art. 125
(Validità della patente di guida) 1. Le patenti di guida
delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la
guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della
categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta
la patente delle categorie B e C. 2. La patente speciale
di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati
fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le
caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di
circolazione. 3. Chiunque, munito di
patente di categoria B, C o D, guida un autoveicolo per il quale è
richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di
cui è in possesso, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. 4. Parimenti chiunque,
munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D, guida un
veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in
relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di
patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato
fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la
cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. 5. Dalle violazioni di
cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 126
(Durata e conferma della validità della patente di guida) 1. Le patenti di guida
delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano
rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di
età sono valide per cinque anni, e a chi ha superato il
settantesimo anno di età sono valide per tre anni. 2. La patente speciale
di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati
fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni, e per
tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente
della categoria D è valida per cinque anni. 3. Il Ministro dei
trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di
validità più ridotti per determinate categorie di
patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli
condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e
psichici determinando altresì in quali casi debba addivenirsi
alla sostituzione della patente. 4. L'accertamento dei
requisiti previsti dall'articolo 119,comma 1, per la guida dei
motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo 116, comma 8,
deve essere effettuato ogni due anni. Detto accertamento biennale
dovrà effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano
superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a
guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 2O t, e macchine
operatrici. 5. La validità
della patente può essere confermata da ogni prefettura; a tal
fine occorre presentare un certificato medico, di data non anteriore
a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'articolo
119, comma 2, dal quale risulti che il titolare è in possesso
dei requisiti fisici e psichici descritti. Nel caso dell'articolo
116, comma 5, la visita ä effettuata dalla commissione di cui
all'articolo 119, comma 4. 6. L'autorità
sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi
che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della
validità della patente, comunica al prefetto del luogo di
residenza e al competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui
agli articoli 129, comma 2, e 130. 7. Chiunque guida con
patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 127
(Permesso provvisorio di guida) 1. In caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare
deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i
quali rilasciano attestazione di resa denuncia. 2. La prefettura
competente, previa presentazione della attestazione di cui al comma 1
e della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini
amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968,
n.15 e 11 maggio 1971, n.390 [Per il titolo delle leggi n. 15/1968
e n. 390/1971 si veda in nota all'art. 95], rilascia un documento
provvisorio di guida della validità massima di un mese. 3. In caso di accertata
distruzione, la domanda di duplicato può essere presentata
immediatamente. 4. Trascorso un mese
senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o
recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato presentando
all'ufficio provinciale della Direzione generale M.C.T.C. la relativa
domanda indirizzata al prefetto del luogo di residenza. Art. 128
(Revisione della patente di guida) 1. I prefetti e gli
uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono disporre che
siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale
di cui all'articolo 119, comma 4, o ad esame di idoneità i
titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza
nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o
dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'
esame di idoneità sono comunicati al prefetto per gli
eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
L'esito della visita medica è comunicato anche ai competenti
uffici della Direzione generale della M.C.T.C.. 2. Chiunque circoli
senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma
1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione
soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito
dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1,
temporaneamente inidoneo alla guida. 3. Dalle violazioni
suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. Art.
129 (Sospensione della patente di guida) 1. La patente di guida
è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di
interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa
accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una
delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per
il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato. 2. La patente di guida
è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di
accertamento sanitario per la conferma di validità o per la
revisione disposta ai sensi dell'articolo 128, risulti la temporanea
perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 119.In
tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non
produca la certificazione della commissione medica locale attestante
il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. Dei suddetti
provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti
uffici della Direzione generale della M.C.T.C.. 3. La patente di guida
è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare o
dal prefetto che ha disposto la revisione ai sensi dell'articolo 128.
Per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo
dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e
all'articolo 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento
all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la
patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. 4. Avverso il
provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è
ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni
venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede
nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è
comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione
generale della M.C.T.C.. Se il ricorso è accolto, la patente è
restituita all'interessato. Art. 130
(Revoca della patente di guida) 1. La patente di guida
è revocata dal prefetto del luogo di residenza del titolare
della stessa, secondo le norme di cui al capo I,sezione II, del
titolo VI: a) quando il titolare
non sia in possesso,con carattere permanente, dei requisiti fisici e
psichici prescritti dall'articolo 119; b) quando il titolare
non sia più in possesso dei requisiti morali previsti
dall'articolo 120; c) quando il titolare,
sottoposto alla revisione ai sensi dell'articolo 128, risulti non più
idoneo; d) quando il titolare
abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra
rilasciata da uno Stato estero. 2. Allorché
siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di
revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente
conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti
per la conferma di validità, una patente di guida di categoria
non superiore a quella della patente revocata, senza che siano
operanti i criteri di propedeuticità previsti dallo articolo
116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le
limitazioni di cui all'articolo 117 si applicano con riferimento alla
data di rilascio della patente revocata. Art. 131
(Agenti diplomatici esteri) 1. Le violazioni alle
disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e
consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo
a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme
internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti,
sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che
le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le
comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica. 2. Per le autovetture e
gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti
diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone
indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti, su richiesta del
Ministero degli affari esteri, rilascia, ai sensi delle vigenti
norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di
circolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando speciali
targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche
determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con
il Ministro degli affari esteri. 3. Le violazioni
commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al
comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono
perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per
via diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo. 4. La validità
delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione
rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo
status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La
relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta
giorni dalla scadenza. 5. Le disposizioni del
presente articolo si applicano a condizione di reciprocità,
salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali. Art. 132
(Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri) 1. Gli autoveicoli, i
motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che
abbiano già adempiuto alle formalità doganali, o a
quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legge 30 agosto
1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per
la durata massima di un anno, in base al certificato di
immatricolazione dello Stato di origine. 2. La disposizione di
cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di
Campione d'Italia. 3. Le targhe dei
veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e
contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe
e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che
verranno stabilite nel regolamento. 4. Il mancato rispetto
della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul
territorio nazionale. 5. Chiunque viola le
disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. Art. 133
(Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione) 1. Gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando
circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla
distintiva dello Stato di origine. 2. La sigla deve essere
conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali. 3. Sugli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in
Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato
di immatricolazione del veicolo. 4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. Art. 134
(Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini
italiani residenti all'estero o a stranieri) 1. Agli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica
acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle
formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini
italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio,
sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un
anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di
riconoscimento, come stabilito nel regolamento. 2. Chiunque circola con
la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 135
(Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri) 1. I conducenti muniti
di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno
Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è
valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano
residenti in Italia da oltre un anno. 2. Qualora la patente o
il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano
conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui
l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una
traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento
equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni
internazionali. 3. I conducenti muniti
di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato
estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è
prescritto, altresì, il possesso di un certificato di
abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che
della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono
essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari
titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità
competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente. 4. Chiunque viola le
disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. 5. Chiunque guida
munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale o di idoneità, quando prescritto, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila. 6. I conducenti muniti
di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno
Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e
le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi
si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana. Art. 136
(Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da
Stati della comunità europea) 1. I titolari di
patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro
della comunità economica europea, che abbiano acquisito la
residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e
dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle
stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza
soste nere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. La
patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità
italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità
dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si
applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza
peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a
sé stante. 2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità,
anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non
comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali. 3. Il rilascio di
patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo
controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti
psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli
119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a
norma dell'articolo 126, comma 5. 4. L'accertamento dei
requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si
dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno
Stato membro della comunità europea, è stato
subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a
quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova
patente non può essere accordata una validità che vada
oltre il termine stabilito per la patente da sostituire. 5. Nel caso in cui è
richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente
rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una
precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di
categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il
titolare sostenne l'esame di idoneità. 6. A coloro che,
trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della
residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento
abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso
di validità si applicano le sanzioni previste per chi guida
senza essere munito della patente di guida o del certificato di
abilitazione professionale. 7. A coloro che, avendo
acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con
patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno
Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che,
trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della
residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di
validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con
patente italiana scaduta di validità.
Art. 137
(Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e
permessi internazionali di guida) 1. I certificati
internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per
circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni
internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., previa
esibizione dei documenti di circolazione nazionali. 2. I prefetti
rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione
della patente. Art. 138
(Veicoli e conducenti delle Forze armate) 1. Le Forze armate
provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione
agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio
dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento. 2. I veicoli delle
Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62,
devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una
autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare
sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto
comando competente. 3. Le Forze armate
provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio: a) all'addestramento,
all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la
guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente
militare di guida,che abilita soltanto alla guida dei veicoli
comunque in dotazione delle Forze armate; b) al rilascio dei
certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e
di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla
lettera a). 4. Gli insegnanti, gli
istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle
disposizioni del presente titolo. 5. Coloro che sono
muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame
di idoneità, la patente di guida per veicoli delle
corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza
stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero
della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il
tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il
servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla
cessazione dal servizio. 6. Il personale
provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può
ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad
istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità
stabilite dal Ministero dei trasporti, purché gli interessati
ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla
cessazione dal servizio. 7. I veicoli alienati
dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile
previo accertamento dei prescritti requisiti. 8. Le caratteristiche
delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi
trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra
il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei
trasporti. 9. Le Forze armate
provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive
e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e
le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia. 1O. In ragione della
pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i
mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie
M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico. 11. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della
Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia
penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi
dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano,
della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato e della
Protezione civile. 12. Chiunque munito di
patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del
comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile, è
soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3. La
patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha
rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie
dell'amministrazione di appartenenza. Art. 139
(Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia
stradale) 1. Il personale già
in possesso di patente di guida, che esplica il servizio di polizia
stradale indicato nell'articolo 12, comma 1, per guidare i veicoli
immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'articolo 93,
comma 11, deve essere munito di una patente speciale di servizio, che
indichi le generalità dell'intestatario, tutti i dati atti
alla sua identificazione, la sua qualifica ed il corpo, ufficio o
comando da cui dipende. 2. La patente di
servizio è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale
l'agente o dipendente esplica il servizio di polizia stradale, su
richiesta del corpo, comando o ufficio cui appartiene. Nel
regolamento sono stabiliti i requisiti e le modalità per il
rilascio di tale patente. La patente
rilasciata dall'autorità militare ai sensi dell'articolo 138
è alternativa a quella prevista dal comma 1.
NORME
DI COMPORTAMENTO
Art. 140
(Principio informatore della circolazione) 1.
Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire
pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni
caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2.
I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei
precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono. 1.
E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in
modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al
carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni
della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi
natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e
delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 2.
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo
ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in
condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del
veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a
qualsiasi ostacolo prevedibile. 3.
In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei
tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in
prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi
frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti
discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei
casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o
per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei
tratti di strada fiancheggiati da edifici. 4.
Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e,
occorrendo, anche fermarsi, quando riesce malagevole l'incrocio con
altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e,
in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a
scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi,
gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento. 5.
Il conducente non deve gareggiare in velocità. 6.
Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta
da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della
circolazione. 7.
All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è
tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella. 8.
Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila. 9.
Chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. 10.
Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7
la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila. 11.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 142
(Limiti di velocità) 1.
Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana la velocità massima non può superare i 130 km/h
per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i
90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade
extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati,
con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo
di 70 km/h sulle strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione
degli appositi segnali. 2.
Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada
possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti
di velocità minimi e limiti di velocità massimi,
diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti
di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati
nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi,
seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori
pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di
adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno
delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il
Ministro dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti
presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle
proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al
comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione
di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso
di mancato adempimento il Ministro dei lavori pubblici può
procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con
diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3.
Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità
sottoindicate: a) ciclomotori: 45
km/h; b) autoveicoli o
motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose
rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui
all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori
dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati; c) macchine agricole e
macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri
sistemi equipollenti; 15 km/h int utti gli altri casi; d) quadricicli: 80 km/h
fuori dei centri abitati; e) treni costituiti da
un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) ed l)
dell'articolo 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h
sulle autostrade; f) autobus e filobus di
massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei
centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; g) autoveicoli
destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12t: 80 km/h fuori dei centri
abitati; 100 km/h sulle autostrade; h) autoveicoli
destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a
pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80
km/h sulle autostrade; i) autocarri di massa
complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il
trasporto di persone ai sensi dell'articolo 82,comma 6: 70 km/h fuori
dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; l) mezzi d'opera quando
viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori
dei centri abitati. 4. Nella parte
posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di
cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità
massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli,
l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui
semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli
militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3,
quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed
organismi indicati nell'articolo 138, comma 11. 5. In tutti i casi nei
quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli
obblighi stabiliti dall'articolo 141. 6. Per la
determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono
considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, nonché le registrazioni del
cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come
precisato dal regolamento. 7. Chiunque non osserva
i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di
velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. 8. Chiunque supera di
oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 9. Chiunque supera di
oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. Da tale violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II,del titolo VI. Se la violazione è commessa da un
conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa è da tre a sei mesi. 10. Chiunque viola le
disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila . 11. Se le violazioni di
cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli
indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni
ivi previste sono raddoppiate. 12. Quando il titolare
di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in
una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria è della sospensione della patente da due a sei
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso
della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della
stessa è da quattro a otto mesi. Art. 143
(Posizione dei veicoli sulla carreggiata) 1. I veicoli devono
circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità
del margine destro della medesima, anche quando la strada è
libera. 2. I veicoli sprovvisti
di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino
possibile al margine destro della carreggiata. 3. La disposizione del
comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano
ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che
circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata
ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a
senso unico di circolazione. 4. Quando una strada è
divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di
destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve
percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa
segnalazione. 5. Salvo diversa
segnalazione, quando una carreggiata è a due o più
corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più
libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al
sorpasso. 6. Sulle strade di tipo
A) e B) di cui all'articolo 2, comma 2, a tre o più corsie per
senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli
lenti. 7. All'interno dei
centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è
a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la
corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra
sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia
l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più
opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere
alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono
peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o
a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che
regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso
che in tale ipotesi è consentita anche a destra. 8. Nelle strade con
binari tranviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari
stessi purché, compatibilmente con le esigenze della
circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva
diversa segnalazione. 9. Nelle strade con
doppi binari tranviari a raso, entrambi su di un lato della
carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona
interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte
della carreggiata relativa al loro senso di circolazione. 10. Ove la fermata dei
tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a
destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione
che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare
indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché
rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di
circolazione e purché non comportino intralcio al movimento
dei viaggiatori. 11. Chiunque circola
contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 12. Chiunque circola
contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in
ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la
carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più
carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Dalla violazione prevista dal presente comma, consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di
recidiva la sospensione è da due a sei mesi. 13. Chiunque viola le
altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. Art. 144
(Circolazione dei veicoli per file parallele) 1. La circolazione per
file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due
corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del
traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della
carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una
velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono,
ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano.
E' ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una
intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso,
al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di
manovra dell'intersezione stessa. 2. Nella circolazione
per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli,
esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi
presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella
corsia prescelta. 3. Il passaggio da una
corsia all'altra è consentito, previa la necessaria
segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di
destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per
svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocità
o una volontaria sospensione della marcia al margine della
carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si
trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da
detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o
comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione. 4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. Art. 145
(Precedenza) 1. I conducenti,
approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza
al fine di evitare incidenti. 2. Quando due veicoli
stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro
traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare
la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione. 3. Negli
attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i conducenti hanno
l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie,
salvo diversa segnalazione. 4. I conducenti devono
dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali
sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi
dell'articolo 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito
segnale. 5. I conducenti sono
tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima
di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito
dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 37 e la
prescrizione sia resa nota con apposito segnale. 6. Negli sbocchi su
strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno
l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla
strada. 7. E' vietato impegnare
una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o
tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di
proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da
consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni. 8. Negli sbocchi su
strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è
fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi
circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche
di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco
sulla strada. 9. I conducenti di
veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della
precedenza. 10. Chiunque viola le
disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila. 11. Quando lo stesso
soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI. Art. 146
(Violazione della segnaletica stradale) 1. L'utente della
strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla
segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli
articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento 2. Chiunque non osserva
i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative
norme di regolamento,ovvero dagli agenti del traffico,è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila. Sono fatte salve le
particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonché
dall'articolo 191, comma 4. 3. Il conducente del
veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del
semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. Art. 147
(Comportamento ai passaggi a livello) 1. Gli utenti della
strada, approssimandosi ad un passaggio a livello,devono usare la
massima prudenza al fine di evitare incidenti edevono osservare le
segnalazioni indicate nell'articolo 44. 2. Prima di impegnare
un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti
della strada devono assicurarsi, in prossimità delle
segnalazioni previste nel regolamento di cui all'articolo 44, comma
3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare
rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza
impegnarli. 3. Gli utenti della
strada non devono attraversare un passaggio a livello quando: a) siano chiuse o
stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere; b) siano in movimento
di apertura le semibarriere; c) siano in funzione i
dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti
dall'articolo 44, comma 2,e dal regolamento, di cui al comma 3 dello
stesso articolo; d) siano in funzione i
mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo
articolo. 4. Gli utenti della
strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In
caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di
portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità,
deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni
pericolo per le persone,nonché fare in modo che i conducenti
dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza
del pericolo. 5. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. 6. Quando lo stesso
soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di
cui al comma 5 per almeno due volte,all'ultima violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI. Art. 148
(Sorpasso) 1. Il sorpasso è
la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un
animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte
della carreggiata destinata normalmente alla circolazione. 2. Il conducente che
intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità
sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi
senza costituire pericolo o intralcio; b) che il conducente
che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler
compiere analoga manovra; c) che nessun
conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata,
ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la
carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia
iniziato il sorpasso; d) che la strada sia
libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del
sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità
e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di
utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono
l'utente da sorpassare. 3. Il conducente che
sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla
stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi
sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da
questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena
possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o
semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve
essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del
veicolo che si intende superare. 4. L'utente che viene
sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade
ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il
più vicino possibile al margine destro della carreggiata. 5. Quando la larghezza,
il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della
densità della circolazione in senso contrario, non consentono
di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento,
ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il
conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario,
mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che
seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di
quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio
pubblico di linea per trasporto di persone. 6. Sulle carreggiate ad
almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo
aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo
o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo
sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli
più rapidi che sopraggiungono da tergo. 7. Il sorpasso deve
essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si
vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra
ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a
sinistra, e abbia iniziato dette manovre. 8. Il sorpasso dei
tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata,
deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a
destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso
unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i
lati. 9. Qualora il tram o il
filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la
discesa dei viaggiatori e non esista un salva gente, il sorpasso a
destra è vietato. 10. E' vietato il
sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei
dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi
il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due
carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due
corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita
segnaletica orizzontale. 11. E' vietato il
sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché
il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a
livello, ai semafori o per altre cause di congestione della
circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte
della carreggiata destinata al senso opposto di marcia. 12. E' vietato il
sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni.
Esso è, però, consentito: a) quando il conducente
del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende
svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra; b) quando avvenga su
strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a
senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le
corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale; c) quando il veicolo
che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia
necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso
opposto di marcia; d) quando la
circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico. 13. E' vietato il
sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a
livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia
regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si
sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un
attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la
carreggiata. 14. E' vietato il
sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a
3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti
di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale. 15. Chiunque sorpassa a
destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero
compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Alla stessa sanzione
soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. 16. Chiunque non
osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. Quando non si osservi il
divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso in
una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte,
all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ovvero da
due a sei mesi quando si tratti del divieto di cui al comma 14. 1. Durante la marcia i
veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza
di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo
e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono. 2. Fuori dei centri
abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune
categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una
distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva
nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia. 3. Quando siano in
azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere
con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali
macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che
procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi
al fine di non intralciarne il lavoro. 4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. 5. Quando
dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo
deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da
determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 8O,
comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Ove il medesimo
soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte
in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI. 6. Se dalla collisione
derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni, salva l'applicazione delle
sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio
colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II,
del titolo VI. 1. Quando l'incrocio
non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli,
il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può
tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi
per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso. 2. Sulle strade di
montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli
è malagevole o impossibile, il conducente che procede in
discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al
margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove
esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di
una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto
stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia. 3. Quando la manovra di
retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la
precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di
massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto
agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla
medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere
eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno
che non sia manifestamente più agevole per il conducente del
veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si
trovi in prossimità di una piazzola. 4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. 5. Alla violazione
delle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 149,
commi 5 e 6. Art. 151
(Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi) 1. Ai fini del presente
titolo si intende per: a) proiettore di
profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in
profondità la strada antistante il veicolo; b) proiettore
anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada
antistante il veicolo senza abbagliare; c) proiettore
fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare
l'illuminazione della strada in caso di nebbia,caduta di neve,
pioggia o nubi di polvere; d) proiettore di
retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada
retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada
che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia; e) indicatore luminoso
di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a
segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende
cambiare direzione verso destra o verso sinistra; f) segnalazione
luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli
indicatori luminosi di direzione; g) dispositivo
d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad
illuminare la targa posteriore; h) luci di posizione
anteriore e posteriore: i dispositivi che servono a segnalare
contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla
parte anteriore e posteriore; i) luce posteriore per
nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più
visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia,
di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto; l) luce di sosta: il
dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta
in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione; m) luce d'ingombro: il
dispositivo destinato a completare le lucidi posizione del veicolo,
per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro; n) luce di arresto: il
dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente
aziona il freno di servizio; o) catadiottro: il
dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del
veicolo; p) pannello riflettente
o fluorescente: il dispositivo a luce riflessa oppure fluorescente
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli. Art. 152
(Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli) 1. L'uso dei
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è
obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima
del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia,
di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa
visibilità. 2. Ad eccezione dei
velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei
dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche
durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso
pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato
fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si
trova sulle corsie di emergenza. 3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. Art. 153
(Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi) 1. Nelle ore e nei casi
indicati nell'articolo 152, comma 1, durante la marcia dei veicoli a
motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di
posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro.
In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere
accesi: a) i proiettori
anabbaglianti: nei centri abitati, quando la illuminazione pubblica
manchi o sia insufficiente; fuori dei centri abitati, anche se
l'illuminazione pubblica sia sufficiente; fuori e dentro i centri
abitati, anche di giorno,in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata
in atto, pioggia intensa. Nei centri abitati tali proiettori devono
essere utilizzati anche quando la illuminazione pubblica sia
discontinua e quando altre sorgenti di luce possano pregiudicare sia
la visibilità per il conducente, sia quella del veicolo da
parte di altri; b) i proiettori di
profondità fuori dei centri abitati quando l'illuminazione
esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro,durante le brevi
interruzioni della marcia connesse con le esigenze della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. 2. I proiettori di
profondità non devono essere usati fuori dei casi
rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia,
fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori
anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti
da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che
trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i
proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei
casi indicati dall'articolo 152, comma 1, nei centri abitati anche se
l'illuminazione pubblica sia sufficiente. 3. I conducenti devono
spegnere i proiettori di profondità passando a quelli
anabbaglianti nei seguenti casi: a) quando stanno per
incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla
distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli
incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza
pericolo; b) quando seguono altro
veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di
profondità avvenga brevemente in modo intermittente per
segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare; c) in qualsiasi altra
circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della
strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi
d'acqua o su altre strade contigue 4. E' consentito l'uso
intermittente dei proiettori di profondità per dare
avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al
veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è
consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al
comma 1, punto b), anche all'interno dei centri abitati. 5. Nelle ore e nei casi
indicati nell'articolo 152, durante la fermata e la sosta si devono
tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se
prescritte, le luci di ingombro. 6. Nei centri abitati e
nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1, durante la
sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro
rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e
larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando
in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte
del traffico. 7. I conducenti dei
veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di
pericolo: a) nei casi di ingombro
della carreggiata; b) durante il tempo
necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove
questo sia necessario; c) quando per avaria il
veicolo è costretto a procedere a velocità
particolarmente ridotta; d) quando si
verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti; e) in tutti i casi in
cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per
gli altri utenti della strada. 8. In caso di nebbia
con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta
nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia,
qualora il veicolo ne sia dotato. 9. E' vietato l'uso di
dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati
nell'articolo 151. 10. Chiunque viola la
disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. 11. Chiunque viola le
altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i
dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. Art. 154
(Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre) 1. I conducenti che
intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della
circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso
di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra,
per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non
soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter
effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri
utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza,
direzione di essi; b) segnalare con
sufficiente anticipo la loro intenzione. 2. Le segnalazioni
delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi
indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare
per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché
essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve
essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi.
Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le
segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda
fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello
sinistro, qualora intenda voltare. 3. I conducenti devono,
altresì: a) per voltare a
destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro
della carreggiata; b) per voltare a
sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico
passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della
carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta
in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di
questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una
carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più
possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi
i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono
usare la massima prudenza; c) nelle manovre di
retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la
precedenza ai veicoli in marcia normale. 4. E' vietato usare
impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione. 5. Nell'esecuzione
delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o
rallentare improvvisamente. 6. L'inversione del
senso di marcia è vietata in prossimità o in
corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi. 7. Chiunque viola la
disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. 8. Chiunque viola le
altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. Art. 155
(Limitazione dei rumori) 1. Durante la
circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di
guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è
sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione
stessa. 2. Il dispositivo
silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone
condizioni di efficienza e non deve essere alterato. 3. Nell'usare
apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli
non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità
fissati dal regolamento. 4. I dispositivi di
allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare
l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in
ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al
rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1 marzo 1991 [Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno]. 5. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.. Art. 156
(Uso dei dispositivi di segnalazione acustica) 1. Il dispositivo di
segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e
solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve
essere la più breve possibile. 2. Fuori dei centri
abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è
consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo
richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le
manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne
ricorre la necessità, il segnale acustico può essere
sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i
proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia
vietato. 3. Nei centri abitati
le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e
immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni
acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità
a breve intermittenza. 4. In caso di
necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o
ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e
limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica. 5. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. Art. 157
(Arresto, fermata e sosta dei veicoli) 1. Agli effetti delle
presenti norme: a) per arresto si
intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze
della circolazione; b) per fermata si
intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove
non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle
persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la
fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione,
il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia; c) per sosta si intende
la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con
possibilità di allontanamento da parte del conducente; d) per sosta di
emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il
veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per
malessere fisico del conducente o di un passeggero. 2. Salvo diversa
segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di
fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallela mente
ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede
rialzato,deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito
dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. 3. Fuori dei centri
abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati
fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né,
salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di
impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate
il più vicino possibile al margine destro della carreggiata,
parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle
carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata. 4. Nelle strade urbane
a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il
margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio
sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non
inferiore a tre metri di larghezza. 5. Nelle zone di sosta
all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo
prescritto dalla segnaletica. 6. Nei luoghi ove la
sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo
ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in
cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo
della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione. 7. E' fatto divieto a
chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo
stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi
assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per
gli altri utenti della strada. 8. Chiunque viola le
disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. Art. 158
(Divieto di fermata e di sosta dei veicoli) 1. La fermata e la
sosta sono vietate: a) in corrispondenza o
in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee
ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne
la marcia; b) nelle gallerie, nei
sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo
diversa segnalazione; c) sui dossi e nelle
curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di
scorrimento, anche in loro prossimità; d) in prossimità
e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in
modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei
segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di
canalizzazione; e) fuori dei centri
abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di
intersezione; f) nei centri abitati,
sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità
delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più
vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; g) sui passaggi e
attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché
sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; h) sui marciapiedi,
salvo diversa segnalazione. 2. La sosta di un
veicolo è inoltre vietata: a) allo sbocco dei
passi carrabili; b) dovunque venga
impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure
lo spostamento di veicoli in sosta; c) in seconda fila,
salvo che si tratti di veicoli a due ruote; d) negli spazi
riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei
filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano
delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m,
nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in
servizio di piazza; e) sulle aree destinate
al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore
stabilite; f) sulle banchine,
salvo diversa segnalazione; g) negli spazi
riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide
di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei
raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la
carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; h) nelle corsie o
carreggiate riservate ai mezzi pubblici; i) nelle aree pedonali
urbane; l) nelle zone a
traffico limitato per i veicoli non autorizzati; m) negli spazi
asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza
o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica; n) davanti ai
cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; o) limitatamente alle
ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante
ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m
prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione. 3. Nei centri abitati è
vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo
trainante, salvo diversa segnalazione. 4. Durante la sosta e
la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a
evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo
consenso. 5. Chiunque viola le
disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. 6. Chiunque viola le
altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. 7. Le sanzioni di cui
al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario
per il quale si protrae la violazione. Art. 159
(Rimozione e blocco dei veicoli) 1. Gli organi di
polizia, di cui all'articolo 12, dispongono la rimozione dei veicoli: a) nelle strade e nei
tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della
strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave
intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di
divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo; b) nei casi di cui agli
articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3; c) in tutti gli altri
casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave
intralcio alla circolazione; d) quando il veicolo
sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate
dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o
pulizia delle strade e del relativo arredo. 2. Gli enti proprietari
della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione
dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme
regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le
caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro
dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle
caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla
rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della
tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della
circolazione. 3. In alternativa alla
rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo,
il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote,
senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità
di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di
detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in
posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla
circolazione. 4. La rimozione dei
veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione
amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai
sensi delle norme del capo I, sezione II,del titolo VI. 5. Gli organi di
polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli
in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa
ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può
provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti
preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso
l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n.915 . ___________ Art. 160
(Sosta degli animali) 1. Salvo quanto
disposto nell'articolo 672 (*) del codice penale, nei centri urbani
il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con
o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente
assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in
modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei
veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno
sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei
centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla
carreggiata. 2. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila. ________ Art. 161
(Ingombro della carreggiata) 1. Nel caso di ingombro
della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per
qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni
pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere
libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere
l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò
non è possibile, a collocarlo sul margine destro della
carreggiata e parallelamente all'asse di essa. 2. Chiunque non abbia
potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide,
infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla
circolazione, deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele
necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito. 3. Nei casi previsti
dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il
pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui
all'articolo 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché
informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia. 4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. Art. 162
(Segnalazione di veicolo fermo) 1. Fatti salvi gli
obblighi di cui all'articolo 152, fuori dei centri abitati i veicoli,
esclusi i velocipedi,i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per
qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando
manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di
emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere
scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo,
devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui
i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla
distanza prevista dal regolamento. 2. Il segnale mobile di
pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale
retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta
l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale
in modo da garantirne la visibilità. 3. Nel regolamento sono
stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del
segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e
riportare gli estremi dell'approvazione. 4. Qualora il veicolo
non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il
conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente
l'ostacolo. 5. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. Art. 163
(Convogli militari, cortei e simili) 1. E' vietato
interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o
di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì
inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli. 2. E' vietato
interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni. 3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. Art. 164
(Sistemazione del carico sui veicoli) 1. Il carico dei
veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la
dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al
conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella
guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non
mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né
le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio. 2. Il carico non deve
superare i limiti di sagoma stabiliti dallo articolo 61 e non può
sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può
sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da
cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso,
purché nei limiti stabiliti dall'articolo 61. 3. Fermi restando i
limiti massimi di sagoma di cui all'articolo 61, comma 1,possono
essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma
del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi
30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.
Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili,
collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente
oltre la sagoma propria del veicolo. 4. Gli accessori mobili
non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma
propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno. 5. E' vietato
trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in
parte sostenute da ruote. 6. Se il carico sporge
oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le
cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In
ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante
uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale
retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo
da risultare costantemente normali all'asse del veicolo. 7. Nel regolamento sono
stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei
pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e
riportare gli estremi dell'approvazione. 8. Chiunque viola le
disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. 9. Il veicolo non può
proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a
sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente
articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi
di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al
comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e
della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del
ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché
il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti
norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal
regolamento. Art. 165
(Traino di veicoli in avaria) 1. Al di fuori dei casi
previsti dall'articolo 63, il traino, per incombente situazione di
emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire
attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da
effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od
altro analogo attrezzo,purché idoneamente segnalati in modo
tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte
degli altri utenti della strada. 2. Durante le
operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il
dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'articolo 151,
lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere
esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui
all'articolo 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui
all'articolo 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve
mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto
dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale. 3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. Art.
166 (Trasporto di cose su veicoli a trazione
animale) 1. Sui veicoli a
trazione animale il trasporto di cose non può superare la
massa complessiva a pieno carico indicata nella targa. 2. Chiunque circola con
un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicata
nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di
cui all'articolo 62, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. Art. 167
(Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi) 1. I veicoli a motore e
i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla
carta di circolazione.
2. Chiunque circola con
un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere
superiore di oltre il cinque per cento, a quella indicata nella carta
di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da lire
cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera 1 t; b) da lire centomila a
lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da lire duecentomila
a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da lire
cinquecentomila a lire duemilioni, se l'eccedenza supera le 3 t. 3. Per i veicoli di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni
amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché
la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi
rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il
trenta per cento della massa complessiva. 4. Gli autoveicoli
adibiti al trasporto di veicoli di cui all'articolo 10, comma 3,
lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle
autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e
con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco
minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20
cm. I veicoli di cui all'articolo 10, comma 3, lettere e) e g),
possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza
libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo
rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. 5. Chiunque circola con
un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno
carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella
indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica
sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. 6. La sanzione di cui
al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno
solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel
complesso. 7. Chiunque circola in
violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila, ferma restando la responsabilità
civile di cui all'articolo 2054 (*) del codice civile.
8. Agli effetti delle
sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse
complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione,
nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di
qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento
chilogrammi superiori. 9. Le sanzioni
amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al
conducente che al proprietario del veicolo, nonché al
committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è
tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse
l'indennizzo di cui all'articolo 10, comma 10, commisurato
all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'articolo 62. 10. Quando è
accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della
massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di
circolazione, la continuazione del viaggio ä subordinata alla
riduzione del carico entro i limiti consentiti. 11. Le sanzioni
amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche
ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10,
quando venga superata la massa complessiva massima indicata
nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del
cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi
dell'articolo 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al
rilascio di una nuova autorizzazione.
12. Costituiscono fonti
di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di
pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione
agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento
previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a
carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. 13. Ai veicoli
immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal
presente articolo. ________ Art. 168
(Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi) 1. Ai fini del
trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli
appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di
cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839 (1), e successive
modificazioni e integrazioni. 2. Le prescrizioni
relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico
ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del
trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli
allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti può altresì
prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed
equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto
di singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per
le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le
prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci
pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di
rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò' essere
abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,
le necessarie misure applicative. 3. Le merci pericolose,
il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli
accordi internazionali, possono essere trasportate su strada,
all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i
predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino
pericolo di esplosione e per i gas tossici, resta salvo l'obbligo per
gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto
qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Con i decreti del
Ministro dei trasporti,di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto
su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma
1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono
indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci
elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci
assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì
essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto,
precisando l'autorità competente,nonché i criteri e le
modalità da seguire. 5. Per il trasporto
delle materie fissili o radioattive si applicano le norme
dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1704 (2), e successive modifiche. 6. Il Ministro dei
trasporti provvede con propri decreti al recepimento delle direttive
comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle
merci pericolose. 7. Chiunque circola con
un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di
merci pericolose,la cui massa complessiva a pieno carico risulta
superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è
soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'articolo 167,
comma 2, in misura doppia. 8. Chiunque trasporta
merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia
prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della
sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione, è
punito con l'arresto sino a otto mesi e con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. All'accertamento del reato
conseguono le sanzioni amministrative accessorie della sospensione
della carta di circolazione e della sospensione della patente di
guida per un periodo da due a sei mesi, a norma, rispettivamente, del
capo I, sezione II, e del capo II, sezione II, del titolo VI. 9. Parimenti, chiunque
viola le prescrizioni contenute nei decreti del Ministro dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, di cui al comma 2
ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. A tale violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida e della carta di circo- lazione da uno a
quattro mesi, a norma del capo I,sezione II, del titolo VI. 10. Alle violazioni di
cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'articolo
167, comma 9. ___________ Art. 169
(Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore) 1. In tutti i veicoli
il conducente deve avere la più ampia libertà di
movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. 2. Il numero delle
persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui
al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può
superare quello indicato nella carta di circolazione. 3. Il numero delle
persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli
autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse
le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non
possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta
di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in
relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. 4. Tutti i passeggeri
dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la
libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la
visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i
ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono
determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. 5. Sulle autovetture e
sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è
consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due
ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad
anni sedici. 6. Sui veicoli diversi
da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,n.320 (*), è
vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e
comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la
guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in
numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o
contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente
diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in
via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.. 7. Chiunque guida
veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che
hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai
valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta
un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 8. Qualora le
violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il
veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I,
sezione II, del titolo VI. 9. Qualora le
violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una
autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. 10. Chiunque viola le
altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila. a) gli autoveicoli
ed i rimorchi posseggono i requisiti di cui al precedente articolo; b) l'esercente
dispone di adatti mezzi per l'operazione di pulizia, lavaggio e
disinfezione presso la propria autorimessa ovvero presso altra
convenientemente attrezzata. L'autorizzazione è valevole per
un anno".] ___________ Art. 170
(Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due
ruote) 1. Sui motocicli e sui
ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle
braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione
corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con
una mano in caso di necessità per le opportune manovre o
segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori è
vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente. 3. Sui motocicli
l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed
equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature
del veicolo. 4. E' vietato ai
conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare
da altri veicoli. 5. Sui veicoli di cui
al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano
solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse
del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i
cinquanta centimetri,ovvero impediscano o limitino la visibilità
al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il
trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o
contenitore. 6. Chiunque viola le
disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. 7. Se le violazioni di
cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla
sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo
del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI. Art. 171
(Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote) 1. E' fatto obbligo
durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente allacciato un
casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa
stabilita dal Ministero dei trasporti: a) ai conducenti
minorenni alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli; b) ai conducenti di
motocicli di qualsiasi cilindrata, o di moto carrozzette, nonché
agli eventuali passeggeri, questi ultimi anche se minorenni. 2. Chiunque viola le
presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della
violazione risponde il conducente. 3. Se la violazione è
commessa da conducente minorenne, in luogo della sanzione pecuniaria
si applica il fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 4. Chiunque importa o
produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi
commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o
ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
quattromilioni. 5. I caschi di cui al
comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed
alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I sezione
II, del titolo VI. Art. 172
(Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta) 1. Il conducente ed i
passeggeri dei veicoli delle categorie: a) M1; b) M2, ad eccezione
degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su
veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli
che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in
piedi; c) N1, ad eccezione
degli occupanti i sedili posteriori;classificati nell'articolo 47,
comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo
72, comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione
di marcia. 2. Il conducente è
tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di
ritenuta. 3. Sono esentati
dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza: a) gli appartenenti
alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale
nell'espletamento di un servizio di emergenza; b) i conducenti ed
addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di
interventi di emergenza; c) gli appartenenti a
servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano
scorte; d) i conducenti di
autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da
piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il
servizio nei centri abitati; e) gli istruttori di
guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma
2; f) le persone che
risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità
sanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie di
altro Stato membro delle Comunità europee, affette da
patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica
all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare
la durata di validità, deve recare il simbolo previsto
nell'articolo 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita
su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12; g) le donne in stato di
gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo
curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti
all'uso delle cinture di sicurezza. 4. I passeggeri di età
inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m
devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla
loro statura ed al loro peso. 5. I bambini di età
inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non
essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un
veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai
sedici anni. 6. Le norme di cui al
comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili
posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio
pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente,
durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su
itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, a
condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età
non inferiore ad anni sedici. 7. I sistemi di
ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le
normative stabilite dal Ministero dei trasporti. 8. Chiunque non fa uso
delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila. Quando il mancato uso
riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero,
se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto
alla sorveglianza del minore stesso. 9. Chiunque, pur
facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale
funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. 10. Chiunque importa o
produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi
commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non
omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. 11. Le cinture o
sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché installati
sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 1. Il titolare di
patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della
patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie
deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo
di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante
la guida. 2. E' vietato al
conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici
ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei
veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma
11, e di polizia,nonché per i conducenti dei veicoli adibiti
ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone
in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce che non
richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. 3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. Art. 174
(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone
o cose) 1. La durata della
guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e
i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal
regolamento CEE n. 3820/85. 2. Gli estratti del
registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'articolo 14
del regolamento CEE n.3820/85 debbono essere esibiti, per il
controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia
stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. 3. I registri di
servizio di cui all'articolo 14 del suddetto regolamento, conservati
dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari
della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del
lavoro. 4. Il conducente che
supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa
entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n.3820/85 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. 5. Il conducente che
non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto
dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di
servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. 6. Gli altri membri
dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma
5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trentamila a lire centoventimila. 7. Chiunque non ha con
sé o tiene in modo incompleto o alterato lo estratto del
registro di servizio o copia dell'orario di servizio è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila, salva l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
8. Per le violazioni
delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il
lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta. 9. L'impresa che,
nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute
nel regolamento CEE n.3820/85 (*) e non tiene i documenti prescritti
o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila per ciascun dipendente cui la violazione si
riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
penale, ove il fatto costituisca reato.
10. Nel caso di
ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e
frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio
non di linea o di cose incorre nella sospensione, per n periodo da
uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il
veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida
rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un
congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. 11. Qualora l'impresa
di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo carico,
continui a dimostrare una costante recidività nel commettere
infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di
trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che
l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si
riferiscono. 12. Per le inadempienze
commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in
servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle
disposizioni vigenti in materia. 13. La sospensione, la
decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte
dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al
trasporto. 14. Contro i
provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici
della Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 11,è
ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei
trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti
adottati da autorità diverse sono definitivi. ___________ Art. 175
(Condizioni e limitazioni della circolazione sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali) 1. Le norme del
presente articolo e dell'articolo 176 si applicano ai veicoli ammessi
a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e
su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con
apposita segnaletica d'inizio e fine. 2. E' vietata la
circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di
cui al comma 1: a) velocipedi,
ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore
termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a
motore termico;
b) altri motoveicoli di
massa a vuoto fino a 400 Kg o di massa complessiva fino a 1300 Kg;
c) veicoli non muniti
di pneumatici;
d) macchine agricole e
macchine operatrici;
e) veicoli con carico
disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti
consentiti;
f) veicoli a tenuta non
stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di
dispersione;
g) veicoli il cui
carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e
62, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 10;
h) veicoli le cui
condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire
pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico
non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui
al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti
proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati.
L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle
macchine operatrici-gru, come individuate dalla carta di
circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali. 4. Nel regolamento sono
fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla
circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
di determinate categorie di veicoli. 5. Con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli
enti proprietari di cui all'articolo 6, possono essere escluse dal
transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre
determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze
della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli
destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è
adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli
appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il
Ministro della difesa. 6. E' vietata la
circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di
servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono
circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza
è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i
punti per le richieste di soccorso. 7. Sulle carreggiate,
sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e
in ogni altra pertinenza autostradale è vietato: a) trainare veicoli che
non siano rimorchi;
b) richiedere o
concedere passaggi;
c) svolgere attività
commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono
consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate
dall'ente proprietario;
d) campeggiare, salvo
che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito
dall'ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue
alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi
sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività
di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività
commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade
stesse. 9. Nelle aree di
servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza
autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un
tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi
riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre
aree analogamente attrezzate. 10. Decorso il termine
indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso
coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159 11. Gli organi di
polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che
per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi
abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di
raccolta autorizzati a norma dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (1). Per tali
operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente
proprietario. 12. Il soccorso
stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e
alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente
proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di
polizia. 13. Chiunque viola le
disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. 14. Chiunque viola le
disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila, salvo l'applicazione delle norme
della legge 28 marzo 1991, n.112 (2). 15. Chiunque viola le
disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. Dalla detta violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI. 16. Chiunque viola le
altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda le
disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da lire
trentamila a lire centoventimila. 17. Accertate le
violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai
conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la
necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al
comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui
non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle
presenti norme. Art. 176
(Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali) 1. Sulle carreggiate,
sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'articolo 175,
comma 1, è vietato: a) invertire il senso
di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei
varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel
senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la
retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta
eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di
parcheggio;
c) circolare sulle
corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere
la marcia;
d) circolare sulle
corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire
dalla carreggiata.
2. E' fatto obbligo: a) di impegnare la
corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché
di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima
corsia;
b) di impegnare
tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra,
immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo
inizio;
c) di segnalare
tempestivamente nei modi indicati nell'articolo 154 il cambiamento di
corsia.
3. In occasione di
arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di
code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia
occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla
circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che
occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più
vicino possibile alla striscia di sinistra. 4. In caso di ingorgo è
consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo
fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di
uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo. 5. Sulle carreggiate,
sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo
fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere
degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo;
in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve
tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando
questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque
qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento. 6. La sosta d'emergenza
non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare
l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore.
Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso
coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175,
comma 10. 7. Fermo restando il
disposto dell'articolo 162,durante la sosta e la fermata di notte, in
caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute
accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi
prescritti dall'articolo 153, comma 5. 8. Qualora la natura
del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la
sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché
il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi
spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla
distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo
stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina
di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità,
qualora siano inefficienti le luci di posizione. 9. Nelle autostrade con
carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è
vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui
massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o
complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare
altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro
della carreggiata. 10. Fermo restando
quando disposto dall'articolo 144 per la marcia per file parallele è
vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia. 11. Sulle autostrade
per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti,
ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle
apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le
indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto
e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe
vigenti. 12. I conducenti dei
veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di
specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati,
quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza
delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:
a) la manovra di
inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la
retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
c) il traino dei
veicoli in avaria.
13. I conducenti di cui
al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite
con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui
veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati
dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma
12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a
servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in
funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
blu lampeggiante. 15. Il personale in
servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in
caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune
cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni. 16. Per l'utente di
autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni
gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in
suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla
più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo.
All'utente ä data la facoltà di prova in ordine alla
stazione di entrata. 17. Chiunque transita
senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per
la circolazione nonché per la sicurezza individuale e
collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere
in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto,
salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 18. Parimenti il
conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con
la revisione prevista dall'articolo 80, ovvero che non l'abbia
superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo
che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo
detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la
prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme
dell'articolo 214.
19. Chiunque viola le
disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso
sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con
l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a
lire unmilione. 20. Chiunque viola le
disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni. 21. Chiunque viola le
altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila .
22. Dall'accertamento
del reato per la violazione del divieto di cui al comma 1, lettera
a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi,
secondo le disposizioni di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.
Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1,
lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da due a sei mesi. Art. 177
(Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi
di polizia o antincendio e delle autoambulanze) 1. L'uso del
dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne
siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti
degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o
antincendio, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati
adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di
servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono
avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da
parte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati,
gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la
via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei
veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di
istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico
supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti
e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della
segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad
eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto
comunque delle regole di comune prudenza e diligenza. 3. Chiunque si trovi
sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade
adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena
udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di
lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato
seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di
marcia. 4. Chiunque, al di
fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi
supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. 5. Chiunque viola le
disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. Art. 178
(Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non
muniti di cronotachigrafo) 1. I libretti
individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie
dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti,
per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12. 2. I libretti
individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui
al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari
della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del
lavoro. 3. Il conducente che
supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa
entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi
di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto
individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o
della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. La stessa sanzione si applica
agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette
prescrizioni. 4. Chiunque non ha con
sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale
di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila, salvo che il fatto costituisca reato. 5. Per le violazioni
alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il
lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta. 6. L'impresa che,
nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute
nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene
scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,
salvo che il fatto costituisca reato. 7. Nel caso di ripetute
inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e
frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio
non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da
uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il
veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da
parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di
trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto. 8. Qualora l'impresa,
malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva,
anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre
nella revoca dell'autorizzazione al trasporto. 9. Le stesse sanzioni
si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in
servizio di linea. 1O. Le sanzioni della
sospensione e delle revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate
dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. 11. Contro i
provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro
trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro
sessanta giorni. 1. I veicoli devono
circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le
modalità d'impiego stabilite nel regolamento CEE n. 3821/85
(1), nei casi previsti dal regolamento stesso. 2. Chiunque circola con
un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è
previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo
avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel
regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di
registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. La
sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che
l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del
cronotachigrafo. 3. Il titolare della
licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in
circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi
fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure
non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
4. Qualora siano
accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al
comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della
licenza o autorizzazione,relativa al veicolo con il quale le
violazioni sono state commesse,per la durata di un anno. La
sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste. 5. Se il conducente del
veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa
persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella
misura stabilita per la sanzione più grave. 6. Per le violazioni di
cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate
all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
presso il quale il veicolo risulta immatricolato. 7. Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il
funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo
con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il
conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la
strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il
conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano
la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di
ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più
presto. 8. Decorso inutilmente
il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i
quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n.
3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il
fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito
dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di
circolazione. 9. Alla violazione di
cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 10. Gli articoli 15, 16
e 20 della legge 13 novembre 1978, n.727 (2), sono abrogati. Per le
restanti norme della legge 13 novembre 1978,n.727, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso
di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e
3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per
le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di
funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo. ____________
[ 1) Il regolamento
n. 3821/85/CEE, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada, è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. L370 del 31 dicembre 1985,
e successivamente modificato dal regolamento n. 3314/90/CEE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.
L353 del 17 dicembre 1990. Il testo dell'art. 16 del citato
regolamento è il seguente: "Art. 16": 1. In caso di
guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, il datore di
lavoro deve farlo riparare da un installatore in una officina
autorizzata, appena le circostanze lo consentono. Se il ritorno alla
sede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore a
una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione
del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata
durante il percorso. Gli stati membri possono prevedere nel quadro
delle disposizioni di cui all'articolo 19, la facoltà per le
autorità competenti di vietare l'uso del veicolo per i casi in
cui non si ripari il guasto o il funzionamento difettoso alle
condizioni sopra stabilite. 2. Durante il periodo del guasto o del
funzionamento difettoso dell'apparecchio, i conducenti devono
riportare le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in
cui non sono più correttamente registrati dall'apparecchio,
sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc
da accludere al foglio di registrazione". - alla prefettura,
per le violazioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 della
presente legge;
- agli uffici
provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, per le
violazioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 16. è fatta salva
l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le
infrazioni di cui ai precedenti articoli costituiscano reato".
] ____________ Art. 180
(Possesso dei documenti di circolazione e di
guida) 1. Per poter circolare
con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i
seguenti documenti: a) la carta di
circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla
circolazione del veicolo;
b) la patente di guida
valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per
l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del
veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b),
nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di
assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge
da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé
la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola
guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica
professionale di cui all'articolo 123, comma 7. 3. Il conducente deve,
altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza
quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti
dall'articolo 82. 4. Quando l'autoveicolo
sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di
circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova,
il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. 5. Il conducente deve
avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il
certificato di idoneità, quando prescritti. 6. Il conducente di
ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità
tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento. 7. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è
da lire trentamila a lire centoventimila. 8. Chiunque senza
giustificato motivo non ottempera all'invito della autorità di
presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad
uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai
fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal
presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Art. 181
(Esposizione dei contrassegni per la circolazione) 1. E' fatto obbligo di
esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella
parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il
pagamento della tassa automobilistica e quello relativo
all'assicurazione obbligatoria. 2. I conducenti di
motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1
purché abbiano con sé i contrassegni stessi. 3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo
180.
Art. 182
(Circolazione dei velocipedi) 1. I ciclisti devono
procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della
circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero
superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono
sempre procedere su unica fila salvo che uno di essi sia minore di
anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. 2. I ciclisti devono
avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio
almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di
vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la
massima libertà, prontezza e facilità le manovre
necessarie. 3. Ai ciclisti è
vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti
norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. 4. I ciclisti devono
condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della
circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal
caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e
la comune prudenza. 5. E' vietato
trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia
appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al
conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di
età,opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui
all'articolo 68, comma 5. 6. I velocipedi
appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre
persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più
di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo. 7. Sui veicoli di cui
al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone
adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto
contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età. 8. Per il trasporto di
oggetti e di animali si applica l'articolo 170. 9. I velocipedi devono
transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il
divieto per particolari categorie di essi, con le modalità
stabilite nel regolamento. 10. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila. La sanzione è da lire cinquantamila a lire
duecentomila quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. Art. 183
(Circolazione dei veicoli a trazione animale) 1. Ogni veicolo a
trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve
mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente
il controllo degli animali. 2. Un veicolo adibito
al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da
più di due animali se a due ruote o da più di quattro
se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri. 3. I veicoli adibiti al
trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre
comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di
animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione
dell'ente proprietario della strada. Nei centri abitati
l'autorizzazione ä rilasciata in ogni caso dal sindaco. 4. I veicoli trainati
da più di tre animali devono avere due conducenti. 5. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila. Art. 184
(Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi) 1. Per ogni due animali
da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da
sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un
conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei
medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la
circolazione.
2. La disposizione del
comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli
gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al
pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo. 3. Nelle ore e nei casi
previsti dall'articolo 152, ad eccezione per le strade
sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti
devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in
orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che
risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte
posteriore.
4. A tergo dei veicoli
a trazione animale possono essere legati non più di due
animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3.
Tuttavia nei casi previsti dall'articolo 152 tali animali non
dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per i
veicolo a cui sono legati. 5. Gli armenti, le
greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su
strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di
cinquanta e da non meno di due per un numero superiore. 6. I guardiani devono
regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla
sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì,
tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al
numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la
regolarità della circolazione. 7. Le moltitudini di
animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di
notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro;
ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che
proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto
in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella
posteriore. 8. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. Art. 185
(Circolazione e sosta delle autocaravan) 1. I veicoli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione
stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti
negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista
per gli altri veicoli. 2. La sosta delle
autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce
campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul
suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo
quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede
stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo
medesimo. 3. Nel caso di sosta o
parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe
maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in
analoghi parcheggi della zona. 4. E' vietato lo
scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade
ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento
igienico-sanitario. 5. Il divieto di cui al
comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di
appositi impianti interni di raccolta. 6. Chiunque viola le
disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. 7. Nel regolamento sono
stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e
autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti
igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque
chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti
veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico- sanitari,
nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di
analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e
l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni
impianto. 8. Con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e
delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui
organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti
igienico-sanitari di cui al comma 4. Art. 186
(Guida sotto l'influenza dell'alcool) 1. E' vietato guidare
in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche. 2. Chiunque guida in
stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più
grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. All'accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei
mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso
di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. 3. Il veicolo, qualora
non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere
fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla
più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario
o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. 4. In caso di incidente
o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si
trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza
dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12
hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e
procedure determinati dal regolamento. 5. Qualora
dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento,
l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini della
applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 6. In caso di rifiuto
dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto
fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
duemilioni. Art. 187
(Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) 2. In caso di incidente
o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente
del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui
all'articolo 12, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla
legge, hanno facoltà di accompagnare il conducente presso le
strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e
psichica sarà accertato con le modalità stabilite con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario
positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di
polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo
della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di
competenza. 3. Il prefetto, sulla
base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 2,
ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e può disporre, in via cautelare, la
sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di
revisione, che deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal
regolamento. 4. Si applicano le
disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 186. 5. In caso di rifiuto
dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto
fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
duemilioni. Art. 188
(Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide)
1. Per la circolazione
e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti
proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere
apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per
consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto
stabilito nel regolamento. 2. I soggetti
legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono
autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti
determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo
indicate. 3. I veicoli al
servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono
tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in
sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. 4. Chiunque usufruisce
delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione
prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila. 5. Chiunque usa delle
strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando
le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal
comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Art. 189
(Comportamento in caso di incidente) 1. L'utente della
strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza
occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla
persona. 2. Le persone coinvolte
in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a
salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con
tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo
stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle
responsabilità. 3. Ove dall'incidente
siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente
della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare
intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'articolo
161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi,
dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione,
salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali
rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente. 4. In ogni caso i
conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità,
nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori,
alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare
loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. 5. Chiunque, nelle
condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi
in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. 6. Chiunque, nelle
condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle
persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la
reclusione fino a quattro mesi. Il conducente che si sia dato alla
fuga è in ogni caso passibile di arresto. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. 7. Chiunque, nelle
condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare
l'assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la
reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a lire duemilioni. 8. Il conducente che si
fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito
danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli
organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il
delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è
soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. 9. Chiunque non
ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. Art. 190
(Comportamento dei pedoni) 1. I pedoni devono
circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri
spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri,
interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della
carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare
il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri
abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a
quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia
e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli
quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da
mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere,
ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri
abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di
marciare su unica fila. 2. I pedoni, per
attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti
pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non
esistono, o distano più di cento metri dal punto di
attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in
senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare
situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. E' vietato ai pedoni
attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato
attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti
pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a
quella indicata nel comma 2. 4. E' vietato ai pedoni
sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità;
è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui
marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali,
causare intralcio al transito normale degli altri pedoni. 5. I pedoni che si
accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di
attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. 6. E' vietato ai pedoni
effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli
autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. 7. Le macchine per uso
di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con
le limitazioni di cui all'articolo 46,possono circolare sulle parti
della strada riservate ai pedoni. 8. La circolazione
mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura ä
vietata sulla carreggiata delle strade. 9. E' vietato
effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni
sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è
vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che
possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. 10. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila. Art. 191
(Comportamento dei conducenti nei confronti dei
pedoni) 1. Quando il traffico
non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono
dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai
pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti
che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si
trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza,
rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano
sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il
passaggio. 2. Sulle strade
sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire
al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando
la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di
sicurezza. 3. I conducenti devono
fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità
motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata
da cane guida, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la
carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire
situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti
scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole
prevederli in relazione alla situazione di fatto. 4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
Art. 192
(Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti) 1. Coloro che circolano
sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari,
ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di
polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito
segnale distintivo. 2. I conducenti dei
veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali
e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la
patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi
delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé. 3. I funzionari,
ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono: a) procedere ad
ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme
relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo
medesimo;
b) ordinare di non
proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici
presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave
pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle
condizioni atmosferiche o della strada;
c) ordinare ai
conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando
questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con
l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli
necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti
di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza
pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si
fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le
caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le
modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici
e di grazia e giustizia. 5. I conducenti devono
ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non
coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'articolo 12,
comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio
militare.
6. Chiunque viola gli
obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. 7. Chiunque viola le
disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca più
grave reato, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila Art. 193
(Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile) 1. I veicoli a motore
senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non
possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura
assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilità civile verso terzi. 2. Chiunque circola
senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
quattromilioni. 3. La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando
l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i
terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al
termine di cui all'articolo 1901 (1), secondo comma, del codice
civile. 4. Si applicano gli
articoli 13, comma terzo e 21, comma primo, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (2).
DEGLI
ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE DELLE RELATIVE SANZIONI Capo
I - Degli illeciti e delle relative sanzioni Sezione I
- Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni
amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime Art. 194
(Disposizioni di carattere generale) 1.
In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una
determinata violazione consegua una sanzione amministrativa
pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689 [La
legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale], salve le
modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
Art. 195
(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) 1.
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato
dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di lire
trentamila ed il limite massimo generale di lire quattromilioni. Tale
limite massimo generale può essere superato solo quando si
tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai
sensi dell'articolo 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui
al comma 3. 2.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata
dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha
riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta
dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonché alla personalità del trasgressore e
alle sue condizioni economiche. 3.
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è
aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due
anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del
tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle
aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1
gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli
massimi di cui al comma 1. Art. 196
(Principio di solidarietà) 1.
Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria
il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario,
l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore
della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non
prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde
solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del
contrassegno di identificazione.
2.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e
di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o
vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata
della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con
l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta,
salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. 3.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi
di personalità giuridica o comunque da un imprenditore,
nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona
giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è
obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento
della somma da questi dovuta. 4.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita
per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti
dell'autore della violazione stessa. Art. 197
(Concorso di persone nella violazione) 1.
Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale
è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna
soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge
disponga diversamente. Art. 198
(Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie) 2.
In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree
pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai
divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o
limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola
violazione.
Art. 199
(Non trasmissibilità dell'obbligazione) 1.
L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria non si trasmette agli eredi. Art. 200
(Contestazione e verbalizzazione delle violazioni) 1.
La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2.
Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente
anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano
inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello. 3.
Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se
presente, alla persona obbligata in solido. 4.
Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o
comando da cui dipende l'agente accertatore.
Art. 201
(Notificazione delle violazioni)
1.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il
verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con
la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento,
essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia
stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente
di un veicolo a motore,munito di targa, ad uno dei soggetti indicati
nell'articolo 196, quale risulta dai pubblici registri alla data
dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve
essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.
Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia
identificato successivamente, la notificazione può essere
effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni
dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve
essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. 2.
Qualora la residenza,la dimora o il domicilio del soggetto cui deve
essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non
è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua
agli altri soggetti di cui al comma 1. 3.
Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati
nell'articolo 12, dei messi comunali o di un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione con le modalità
previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta,
secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando
siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante
dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o
dalla patente di guida del conducente. 4.
Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di
chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria. 5.
L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del
soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto. Art. 202
(Pagamento in misura ridotta) 1. Per le violazioni
per le quali il presente codice stabilisce una sanzione
amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle
eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a
pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. 2. Il trasgressore può
corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende
l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente
postale, oppure, se l'Amministrazione lo prevede, a mezzo di conto
corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato
devono essere indicate le modalità di pagamento, con il
richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o,
eventualmente, su quelli in conto corrente bancario. 3. Il pagamento in
misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non
abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di
conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il
documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro
documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé;
in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere
trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione. Art. 203
(Ricorso al prefetto) 1. Il trasgressore o
gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, nel termine di giorni
sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è
consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della
commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui
appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con
raccomandata con ricevuta di ritorno. 2. Il responsabile
dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1 è tenuto a
trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal deposito o
dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento
utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente. 3. Qualora, nei
termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto
il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n.689 (*), costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà
del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento. ____________
[ * Il testo dell'art.
17 della citata legge n. 689/1981 è il seguente: "Art.
17 (Obbligazioni del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato
il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha
accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista
nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono
demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza
rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in
mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il
rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto dal
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre
1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui
servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle
regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse
delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale
competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali
il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente
della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente
competente è quello del luogo in cui è stata commessa
la violazione. Art. 204
(Provvedimenti del prefetto) 1. Il prefetto,
esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando
accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti
gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato
l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza motivata con
la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite
non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola
violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2.
L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata
all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al
pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga
fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola
integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore, il quale ne da notizia ai ricorrenti. 2.
L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo
201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve
essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato
nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il
pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne da
comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore. 3.
L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per
l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese. Art. 205 (Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria) 1. Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di
sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero. 2. Nei casi indicati
dal comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile, nel testo
sostituito dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (a),
l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogo
della commessa violazione. Resta ferma la competenza del pretore
quando sia stata applicata una sanzione amministrativa accessoria. 3. Il giudizio di
opposizione previsto dal comma 2 è regolato dalle disposizioni
di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.689
(b). 1) per le cause
relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze
stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagliusi riguardo al
piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause
relative alla misura ed alle modalità d'uso deiservizi di
condominio di case;
3) per le cause
relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a
civile abitazione in materia di immissionidi fumo o di calore,
esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la
normale tollerabilità.
4) per le cause di
apposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75
del testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309".
(b) Il testo degli
articoli 22 e 23 della citata legge 689/1981 è il seguente:
"Art. 22 (Opposizione dell'ordinanza-ingiunzione). - Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone
la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione
davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la
violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del
provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante
ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. Il
ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia
indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la
elaborazione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono
eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando è stato
nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel
corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le
modalità stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che
il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con
ordinanza inoppugnabile". "Art. 23 (Giudizio di
opposizione). - Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il
termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara
l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione. Se
il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa
l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso,
ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento
impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della
udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi
all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura
della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al
suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Tra
il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono
intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 313
del codice di procedura civile. L'opponente e l'autorità che
ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente;
l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi
anche di funzionari appositamente delegati. Se alla prima udienza
l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre
alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile
per cassazione , convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico
dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. Nel corso
del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova
che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni
anche senza la formulazione di capitoli. Appena terminata
l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni
ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa,
pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del
dispositivo. Tuttavia dopo la precisazione delle conclusioni, il
pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a
dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa
all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per
la discussione e la pronuncia della sentenza. Il pretore può
anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione
della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. A
tutte le notificazione e comunicazioni occorrenti si provvede
d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta. Con la sentenza il pretore può rigettare
l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte
l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità
della sanzione dovuta. Il pretore accoglie l'opposizione quando non
vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per
cassazione".] _____________ Art. 206
(Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) 1. Se il pagamento non
è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204,
salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della legge
24 novembre 1981, n.689 (a), la riscossione delle somme dovute a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata
dall'articolo 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n.689 (b). 2. I ruoli per i titoli
esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal
prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i
proventi spettano ad ente diverso,i ruoli sono predisposti dalle
amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore. 3. I ruoli di cui al
comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di
finanza competente, il quale da in carico all'esattore il ruolo per
la riscossione in unica soluzione. ______________ Art. 207
(Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE) 1. Quando con un
veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata
una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione
amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad
effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202. L'agente
trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma
riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del
pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore
medesimo. 2. Qualora il
trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà
prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare
all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla
metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la
violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta,
il trasgressore può fornire apposito documento fideiussorio
che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versamento della
cauzione o del rilascio del documento fideiussorio è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'una e
l'altro sono versati al comando od ufficio da cui l'accertatore
dipende.
3. In mancanza del
versamento della cauzione o della presentazione della garanzia di cui
al comma 2, viene disposto in via cautelare l'immediato ritiro della
patente da parte dell'agente accertatore. In mancanza della patente
si applica il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia
stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2, e comunque,per un
periodo non superiore a sessanta giorni. 4. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei
cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia. Art. 208
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) 1. I proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché
da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e
tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni,
province e comuni, quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti,rispettivamente, delle regioni, delle
province e dei comuni. 2. I proventi di cui al
comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) al Ministero dei
lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per cento del totale
annuo,definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13
giugno 1991, n. 190 (1), per studi, ricerche e propaganda ai fini
della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di
coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità
e sulla sicurezza stradale (CCISS),istituito con legge 30 dicembre
1988, n.556 (2), per la redazione dei piani urbani di traffico, per
finalità di educazione stradale e per l'assistenza e
previdenza del personale della Polizia di Stato dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza;
b) alla Direzione
generale della M.C.T.C. nella misura del venti per cento del totale
annuo sopra richiamato,per studi e ricerche sulla sicurezza del
veicolo.
3. Il Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e dei
trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi
alle suindicate finalità. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad adottare,con propri decreti,le necessarie variazioni
di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. 4. I proventi spettanti
agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità
di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione
sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica
stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla
fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia
stradale di loro competenza. Gli stessi enti determinano annualmente,
con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate
finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei
lavori pubblici; per i comuni la comunicazione è dovuta solo
da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti. 5. Il Ministro del
tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti le
occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici. _____________
1. La prescrizione del
diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente
codice è regolata dall'articolo 28 della legge 24 novembre
1981, n.689 . [ L'art. 28 della citata legge 689/1981 è il
seguente: "Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le
somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è
stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è
regolata dalle norme del codice civile"]. Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a
sanzioni amministrative pecuniarie Art. 210 (Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni
amministrative pecuniarie in generale) 1. Quando le norme del
presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa
pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria,
quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono. 2. Le sanzioni
amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente
codice si distinguono in: a) sanzioni relative ad
obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere
o cessare una determinata attività
b) sanzioni concernenti
il veicolo;
c) sanzioni concernenti
i documenti di circolazione e la patente di guida.
3. Nei casi in cui è
prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del
veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della
sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale
di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto
del luogo della commessa violazione entro dieci giorni. 4. Dalla
intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità
di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte
dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua
esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della
carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il
dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi. Art. 211
(Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino
dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive) 1. Nel caso in cui le
norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua
la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero
l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa
menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi
dell'articolo 200 o,in mancanza, nella notificazione prescritta
dall'articolo 201. Il verbale così redatto costituisce titolo
anche per l'applicazione della sanzione accessoria. 2. Il ricorso al
prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla
sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2
dell'articolo 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando
da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al
prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere. 3. Il prefetto,
nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione
pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino
dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in
relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei
luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato
ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o
comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto
il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada.
Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte
immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione
del procedimento per adempimento della sanzione accessoria.
L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente
proprietario della strada. 4. Ove il trasgressore
non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto,
su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della
strada, da facoltà a quest'ultimo di compiere le opere
suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario
trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette
ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo
esecutivo ai sensi di legge. 5. Nell'ipotesi in cui
il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di
archiviazione si estende alla sanzione accessoria. 6. Nei casi di
immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di
impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente
accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di
contestazione. In tal caso il prefetto può disporre
l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente
proprietario, con le modalità di cui al comma 4. 7. L'opposizione, di
cui all'articolo 205, si estende alla sanzione accessoria.
Art. 212
(Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata
attività) 1. Nell'ipotesi in cui
le norme del presente codice dispongono che da una violazione
consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di
cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne
fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi
dell'articolo 200 o nella notificazione da effettuare secondo
l'articolo 201. Il verbale così redatto costituisce titolo
anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le
circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente,
altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni
dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il
controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore. 2. Il ricorso al
prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla
sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'articolo 203,
commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso,
nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e
della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria. 3. L'opposizione
prevista dall'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria. 4. Quando il
trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini
di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla
denuncia del trasgressore per il reato di cui all'articolo 650 (*)
del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo,
provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva
dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve
essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese
eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del
trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. 5. Ove trattasi di
attività continuativa sottoposta dal presente codice a
determinate condizioni, il trasgressore può successivamente
porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta
istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato
il venir meno degli impedimenti, consente a che l'attività
sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data
comunicazione al prefetto. ___________ Art. 213
(Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca
amministrativa) 1. Nell'ipotesi in cui
il presente codice prevede la sanzione acces soria della confisca
amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione
provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della
violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della
violazione. 2. L'organo di polizia
che procede al sequestro fa rimuovere il veicolo e lo fa condurre in
un apposito luogo di custodia secondo le modalità previste dal
regolamento. Di ciò si fa menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Sul veicolo è posta
segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità
stabilite dal regolamento. 3. Avverso il
provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai
sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il
sequestro è confermato. Nel caso di declaratoria di
infondatezza dell'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si
estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. 4. Chiunque, durante il
periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola
abusivamente con il veicolo stesso, è punito con l'arresto da
uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi. 5. Quando siano
trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di
cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al
prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del
periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata
presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere
venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il
prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria,
se questa non è stata soddisfatta,nonché delle spese di
trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è
restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del
sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. 6. La sanzione
stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a
persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può
essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. 7. Il provvedimento con
il quale è stata disposta la confisca del veicolo è
comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri
registri. Art. 214
(Fermo amministrativo del veicolo) 1. Nelle ipotesi in cui
il presente codice prevede la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo,l'organo di polizia che accerta la
violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a
far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le
modalità previste dal regolamento. Di ciò è
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel
caso di fermo amministrativo del ciclomotore, è ritirato il
certificato di idoneità tecnica, facendone menzione nel
verbale di contestazione. 2. Il veicolo è
restituito all'avente titolo o, in caso di trasgressione commessa da
minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne
appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e
custodia.
3. Della restituzione è
redatto verbale da consegnare in copia all'interessato. 4. Avverso il
provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso
ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203. 5. Quando il ricorso
sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione,
l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la
restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. 6. Quando sia stata
presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione
non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità
giudiziaria che rigetta il ricorso. 7. E' sempre disposto
il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui
a norma del presente codice è previsto il provvedimento di
sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono
gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel
regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire
detta sanzione accessoria. 8. Chiunque circola con
un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. Viene disposta, inoltre, la
custodia del veicolo in un deposito autorizzato.
Art. 215 (Sanzione
accessoria della rimozione o blocco del veicolo) 1. Quando, ai sensi del
presente codice, è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli
organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a
che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione,
sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della
sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione
notificato a termine dell'articolo 201.
2. I veicoli rimossi ai
sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso
delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità
previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica
il terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui
è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto
dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità
stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta
menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi
dell'articolo 201. La rimozione del blocco è effettuata a
richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di
intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità
stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il terzo comma
dell'articolo 2756 del codice civile [Testo dell'art. 2756, terzo
comma, del codice civile: Il creditore può ritenere la cosa
soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo
credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la
vendita del pegno].
4. Trascorsi
centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la
contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata
rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del
documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando
da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco,
il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità
stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato
serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata,
nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco.
L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto. 5. Avverso la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione o blocco del veicolo è
ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203. Art. 216
(Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di
circolazione della targa o della patente di guida) 1. Nell'ipotesi in cui,
ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o
del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole,
o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero
della targa, ovvero della patente di guida, il documento è
ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione,
dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi,
al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si
tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità
tecnica per le macchine agricole,delle autorizzazioni, licenze o
della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la
competenza territoriale di detti uffici è determinata con
riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto
competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti
adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del
trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le
modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia.
Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo
del veicolo ai sensi dell'articolo 214. 2. La restituzione del
documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando
ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene
effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del
compimento delle prescrizioni suddette. 3. Il ritiro e la successiva
restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel
certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o
nella patente. 4. Il ricorso al
prefetto presentato ai sensi dell'articolo 203 si estende anche alla
sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione
accessoria è confermata. In caso di declaratoria di
infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione
accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente
all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento. 5. L'opposizione di cui
all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria. 6. Chiunque, durante il
periodo in cui il documento di circolazione è ritirato,
circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce
ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è
punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
Art. 217
(Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione) 1. Nell'ipotesi in cui
il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione
della validità della carta di circolazione, questa è
ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione;
del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione.
L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione
limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo
nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul
verbale di contestazione. 2. L'organo che ha
ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del
verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo
cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo
fissati dalla singola norma, è determinato in relazione alla
gravità della violazione commessa, all'entità del danno
apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe
apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e
comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno
in cui il documento è ritirato, a norma del comma 1. Qualora
l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici
giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte
dell'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C..Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno
Stato estero, il competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della circolazione
sul territorio nazionale per un determinato periodo con le stesse
modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata
all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta
di circolazione e viene annotata sulla stessa.
3. Al termine del
periodo fissato la carta di circolazione viene restituita
all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..
Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed
all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le
modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono
stabilite nel regolamento. 4. Avverso l'ordinanza
di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al
prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la
sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata
restituzione. 5. L'opposizione di cui
all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria. 6. Chiunque, durante il
periodo di sospensione della carta di circolazione, circola
abusivamente con lo stesso veicolo è punito con l'arresto da
uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da tre a dodici mesi. Art. 218
(Sanzione accessoria della sospensione della patente) 1. Nell'ipotesi in cui
il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo determinato,
la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che
accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale
di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia
permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a
condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato,
con annotazione sul verbale di contestazione. 2. L'organo che ha
ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del
verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo
della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo
cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo
e massimo fissati nella singola norma, è determinato in
relazione alla gravità della violazione commessa ed alla
entità del danno apportato, nonché al pericolo che
l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è
notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Essa è
iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal
giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata
nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può
ottenerne la restituzione da parte della prefettura. 3. Quando le norme del
presente codice dispongono che la durata della sospensione della
patente di guida è aumentata a seguito di più
violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia
che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente
constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi
del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata
ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica
altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti
sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene
a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma
del comma 2. 4. Al termine del
periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal
prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei
propri registri. 5. Avverso il
provvedimento di sospensione della patente è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205. 6. Chiunque, durante il
periodo di sospensione della validità della patente, circola
abusivamente è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con
l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
Art. 219
(Revoca della patente di guida)
1. Quando, ai sensi del
presente codice, è prevista la revoca della patente di guida,
il provvedimento è emesso dal prefetto del luogo di residenza
del titolare della patente stessa, nei casi previsti dall'articolo
130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione
quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa
accessoria. 2. L'organo, l'ufficio
o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le
quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne
dà,entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto
indicato nel comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni
predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con
l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni
dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza
si dà comunicazione all'ufficio competente della Direzione
generale della M.C.T.C.. 3. Avverso il
provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Ministro dei
trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordi nanza di
cui al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se
il ricorso è accolto, il provvedimento stesso è
revocato e la patente è restituita all'interessato; la
restituzione è comunicata al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C.. Capo
II - Degli illeciti penali Sezione I - Disposizioni generali in tema di reati e relative
sanzioni Art. 220
(Accertamento e cognizione in tema di reati previsti dal presente
codice) 1. Per le violazioni
che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è
tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico
ministero, ai sensi dell'art.347 del codice di procedura penale. 2. La sentenza o il
decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del
luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna
sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore. 3. Quando da una
violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la
persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico
ministero, ai sensi del comma 1.
4. L'autorità
giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione
amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha
comunicato la notizia di reato , perché si proceda contro il
trasgressore ai sensi delle disposizioni del Capo I del presente
titolo. In tali casi I termini ivi previsti decorrono dalla data
della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti. Art. 221
(Connessione obiettiva con un reato) 1. Qualora l'esistenza
di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non
costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento
in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato
è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad
applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla
legge per la violazione stessa. 2. La competenza del
giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il
procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto
di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione
di cui al comma 4 dell'articolo 220. Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni
penali Art. 222
(Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati) 1. Qualora da una
violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle
persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni
amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione o della revoca della
patente. 2. Quando dal fatto
derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è
da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione
personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è
da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è
da due mesi a un anno. 3. Il giudice può
applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi
entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna
definitiva per la prima violazione. 1. Nelle ipotesi di
reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui
all'articolo 222, commi 2 e 3,l'agente o l'organo che ha proceduto al
rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del
rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il
proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa
violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa,
contestualmente, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..
2. Il prefetto appena
ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., che deve esprimere parere entro quindici
giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati
elementi di una evidente responsabilità, la sospensione
provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di
un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro
cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio
ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e
comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. 3. Nelle altre ipotesi
di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida,
l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente
la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci
giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del
luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti,
dispone la sospensione provvisoria della validità della
patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è
iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C.. Se il ritiro immediato non è
possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è
trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della
violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla
comunicazione della ordinanza, presso il proprio ufficio. 4. Il cancelliere del
giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti
irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura
penale (*), nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia
autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3. 5. Avverso il
provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, è
ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro
provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del
Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici
della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ricorso è
accolto, la patente è restituita all'interessato. Avverso il
provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è
ammessa pposizione, ai sensi dell'articolo 205. 1. Sono irrevocabili
le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è
ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
2. Se l'impugnazione
è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è
inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare
l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato
ricorso per cessazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno
in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara
inammissibile o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale
di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso
il termine per proporre opposizione o quello per impugnare
l'ordinanza che la dichiara inammissibile". ] _____________
Art. 224
(Procedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie della sospensione e della revoca della
patente) 1. Quando la sentenza
penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono
irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se
è previsto dal presente codice che da esso consegua la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente,
adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita
dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al
competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C.. 2. Quando la sanzione
amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della
patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della
sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo
provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C.. 3. La declaratoria di
estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione
della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del
reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della
sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli
218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva
alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla
applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 4. Salvo quanto
previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di
proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della
cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario.
L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Essa è
iscritta nella patente.
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE Capo
I - DISPOSIZIONI FINALI Art. 225
(Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali) 1.
Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile
l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli
e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti: a) presso il Ministero
dei lavori pubblici un archivio nazionale delle strade; b) presso la Direzione
generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli; c) presso la Direzione
generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, che include anche incidenti e violazioni. Art. 226
(Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionali) 1. Presso il Ministero
dei lavori pubblici è istituito l'archivio nazionale delle
strade,che comprende tutte le strade distinte per categorie, come
indicato nell'articolo 2. 2. Nell'archivio
nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi
allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare,
agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54,
comma 1, lettera n),che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti
nell'articolo 10, comma 8. 3. La raccolta dei dati
avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti
a trasmettere all'Ispettorato Generale per la circolazione e la
sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità
da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi
dell'articolo 54, comma 1, lettera n), nonché i dati
risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la
Direzione generale della M.C.T.C., che è tenuta a trasmettere
al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti
registrati nell'anagrafe di cui al comma 10. 4. In attesa della
attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei
mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo
62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non
comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente
sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella
Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società
concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per
le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente
viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità
per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la
pubblicazione degli elenchi. 5. Presso la Direzione
generale della M.C.T.C. è istituito l'archivio nazionale dei
veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'articolo 47,
comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n). 6. Nell'archivio
nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi
alle caratteristiche di costruzione e di identificazione,
all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di
proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche
del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. 7. L'archivio è
completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i
dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal
P.R.A.,dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, dalle compagnie di assicurazione,
che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei
tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della
M.C.T.C.. 8. Nel regolamento sono
specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli. 9. Le modalità
di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento. 10. Presso la Direzione
generale della M.C.T.C. è istituita l'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale. 11. Nell'anagrafe
nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati
relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a
tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di
revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi
alle violazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, agli
incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle
sanzioni comminate. 12. L'anagrafe
nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed
aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale della
M.C.T.C.,dalle prefetture,dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dalle compagnie
di assicurazione,che sono tenuti a trasmettere i dati,con le modalità
e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale
della M.C.T.C.. 13. Nel regolamento per
l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati
i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di
aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente
articolo. Art. 227
(Servizio e dispositivi di monitoraggio) 1. Nell'ambito
dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di
monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono
destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio
nazionale delle strade di cui all'articolo 226, comma 1, e per la
individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico. 2. Gli enti proprietari
delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma
1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il
rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità,
per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero
dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici. 3. Gli enti proprietari
delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del
prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un
termine assegnato, trascorso il quale il Mini stero provvede alla
installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio. Art. 228
(Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per
l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente
codice) 1. Con il regolamento
sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3
allegata alla legge 1° dicembre 1986, n.870, relativi alle
tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di
competenza degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. 2. La destinazione
degli importi prevista dall'art. 16 della legge 1° dicembre 1986,
n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per
cento , per le spese relative al procedimento centralizzato di
conferma di validità della patente di guida di cui all'art.
126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art.
19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1
potranno essere, altresì, aggiornati I limiti di destinazione
degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati
articoli 16 e 19. 3. Gli importi relativi
ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di
competenza del Ministero dei lavori pubblici sono destinati alle
seguenti spese: a) per l'acquisto delle
attrezzature tecniche necessarie per I servizi del Ministero dei
lavopri pubblici, nonché per il funzionamento e la
manutenzione delle attrezzature stesse; b) per la effettuazione
di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione
post-laurea del personale del suindicato dicastero, in merito
all'applicazione del presente codice, nonché per la
partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti; c) per le diverse
operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi,
fornitura e provvista di materiali e stampati veri necessari per
l'espletamento di tutti I servizi di competenza del Ministero dei
lavori pubblici, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei
materiali e stampati suddetti. d) Per la formazione e
l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade e dei
censimenti di traffico di cui all'art.226. 4. Il Ministero del
tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati
nei capitoli del Ministero dei lavori pubblici. 5. Con il regolamento
sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le
operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli
oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli
enti prorpietari delle strade, salvo quanto stabilito per I
concessionari di strade nelle convenzioni di concessione. 6. Gli importi di cui
al comma 5 sono destinati alle seguenti spese: a) per l'acquisto delle
attrezzature tecniche necessarie per I servizi, nonché per il
funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse.
b) per la effettuazione
di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di
specializzazione post-laurea, in lerito all'applicazione del presente
codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai
corsi anzidetti; c) per la formazione e
l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade di
propria competenza e dei censimenti della circolazione. 1. Salvo i casi di
attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'articolo 4
della legge 9 marzo 1989 (*), n.86, le direttive comunitarie, nelle
materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti
dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite,
da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non
oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea. 5. Il regolamento di
attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il
parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta
giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è
emanato anche in mancanza di detto parere. 6. La legge comunitaria
provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove
l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di
nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di
nuove spese o di minori entrate. 7. Restano salve le
disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il
recepimento di direttive mediante atti amministrativi. 8. Al disegno di legge
comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da
attuare in via amministrativa." Art. 230
(Educazione stradale) 1. Allo scopo di
promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento
stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, i
Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa
con i Ministri dell'interno e dei trasporti, avvalendosi della
collaborazione dell'Automobile club d'Italia, nonché di enti e
associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e
della sicurezza stradale individuati con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore
del presente codice, appositi programmi, corredati dal relativo piano
finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle
scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di
istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la
conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle
strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la
condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti. 2. Il Ministro della
pubblica istruzione, con propria ordinanza disciplina le modalità
di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con
l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché
di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche
e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi
corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi
stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni
medesime. Art. 231
(Abrogazione di norme precedentemente in vigore) 1. Sono abrogate dalla
data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto
diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente
titolo, le seguenti disposizioni: - regio decreto 8
dicembre 1933, n.1740 nella parte rimasta in vigore ai sensi
dell'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393; - regio decreto legge
16 dicembre 1935, n.2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n.
1583, articolo 3; -legge 12 febbraio
1958, n. 126, ad eccezione dell'articolo 14; - decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; - decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420; - legge 7 febbraio
1961, n. 59, articolo 25, lettera n); - legge 24 luglio 1961,
n. 729, articolo 9, sesto comma; - legge 12 dicembre
1962, n. 1702; - legge 3 febbraio
1963, n. 74; - legge 11 febbraio
1963, n. 142; - legge 26 giugno 1964,
n. 434; - legge 15 febbraio
1965, n. 106; - legge 14 maggio 1965,
n. 576; - legge 4 maggio 1966,
n. 263; - legge 1 giugno 1966,
n. 416; - legge 20 giugno 1966,
n. 599; - legge 13 luglio 1966,
n. 615, limitatamente al capo VI; - decreto-legge 21
dicembre 1966, n.1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n.
14; - legge 9 luglio 1967,
n. 572; - legge 4 gennaio 1968,
n. 14; - legge 13 agosto 1969,
n. 613; - legge 24 dicembre
1969, n. 990, articolo 32, limitatamente ai veicoli; - legge 10 luglio 1970,
n. 579; - decreto del
Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323; - legge 31 marzo 1971,
n. 201; - legge 3 giugno 1971,
n. 437; - legge 22 febbraio
1973, n. 59; - decreto-legge 23
novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22 dicembre 1973, n.
842; - legge 27 dicembre
1973, n. 942; - legge 14 febbraio
1974, n. 62; - legge 15 febbraio
1974, n. 38; - legge 14 agosto 1974,
n. 394; - decreto-legge 11
agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre 1975, n. 486; - legge 10 ottobre
1975, n. 486; - legge 25 novembre
1975, n. 707; - legge 7 aprile 1976,
n. 125; - legge 5 maggio 1976,
n. 313; - legge 8 agosto 1977,
n. 631; - legge 18 ottobre
1978, n. 625, articolo 4, terzo comma; - legge 24 marzo 1980,
n. 85; - legge 24 novembre
1981, n. 689, articolo 16, secondo comma, per la parte relativa al
testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; - legge 10 febbraio
1982, n. 38; - legge 16 ottobre
1984, n. 719; - legge 11 gennaio
1986, n. 3; - decreto-legge 6
febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132,
articoli 8, 9, 14, 15 e 16; - legge 14 febbraio
1987, n. 37; - legge 18 marzo 1988,
n. 111; - legge 24 marzo 1988,
n. 112; - legge 24 marzo 1989,
n. 122, titolo IV; - legge 22 aprile 1989,
n. 143; - decreto-legge 24
giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 284; - legge 23 marzo 1990,
n. 67; - legge 2 agosto 1990,
n. 229; - legge 15 dicembre
1990, n. 399; - legge 8 agosto 1991,
n. 264, articolo 7, comma 3; - legge 14 ottobre
1991, n.336; - legge 8 novembre
1991, n.376; - legge 5 febbraio
1992, n.122, articolo 12. 2. Sono inoltre
abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con
le norme del presente codice. 3. In deroga a quanto
previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni,approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 [Il D.P.R. n.
156/1973 approva il testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.]. Restano,
comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio
1978, n. 27 [La legge n. 27/1978 reca: "Modifiche al sistema
sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche"]. Capo
I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 232
(Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di
attuazione) 1. In tutti i casi in
cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai
Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione
o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative
disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini
fissati dal medesimo. 2. I decreti di cui al
comma 1, nonché quelli previsti dall'articolo 3, comma 2,
della legge delega 13 giugno 1991, n. 190 (*), entrano in vigore dopo
sei mesi dalla loro pubblicazione. 3. Fino alla scadenza
del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole
materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto
diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239. ____________ Art. 233
(Norme transitorie relative al titolo I) 1. La regolamentazione
dei parcheggi ai sensi dell'articolo 7 deve essere effettuata nel
termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino
a quella data si applicano le disposizioni previgenti. 2. Le disposizioni di
cui all'articolo 9 si applicano alle competizioni sportive su strada
che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano
le disposizioni previgenti. 3. Restano ferme le
disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge
29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
maggio 1993, n. 162. 1. Per gli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni degli articoli 20, 22 e 23 è
fissato il termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore
delle presenti norme. Fino a tale data sono consen tite le
occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti. 2. Le norme relative al
rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed
alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si
applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I
lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e
concessioni rilasciate anteriormente al detto termine, devono essere
iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data
dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini
eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione
o di concessione. 3. Entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le
direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno
dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di
traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare
nell'anno successivo. 4. Entro un anno
dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo
e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del
presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve
essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi
segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del
regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della
segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono
essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi
a livello di cui all'articolo 44. 5. Le norme di cui agli
articoli 16,17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione
dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione
delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione
di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in
materia. Art. 235
(Norme transitorie relative al titolo III) 1. Le disposizioni
concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione
delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si
applicano dal 1 ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati
entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione
immediata a richiesta dei soggetti interessati. 2. Le disposizioni del
capo II del titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte
e velocipedi si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che,
per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I
decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in
vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile
1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli
non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme. 3. Le disposizioni
della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere
dal 1 ottobre 1993,salvo che, per l'attuazione, sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati
entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione
immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1
aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione
veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti
norme. 4. Il Ministro dei
trasporti può, con propri decreti, disporre che determinati
requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in
tempi pió brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in
relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche
sulla sicurezza stradale. 5. Le disposizioni
della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei
veicoli) si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993. Fino a tale
data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono
disciplinate dalle norme già in vigore. 6. Le norme del
presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro
caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative
al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio
della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e
95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli
articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire, dal 1 ottobre
1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di
appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo
1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le
procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme
già vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata
secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano
piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti,
fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data
di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve
essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione
si applica al certificato di proprietà. 7. Le disposizioni
sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a
partire dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro
rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in
vigore. 8. Alle macchine
agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV del titolo III
(Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine
operatrici), sia in ordine alle loro caratteristiche che alla loro
costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed
alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni
del presente articolo. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle
previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in
circolazione senza necessità di successivi adeguamenti, con la
classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla
scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e
comunque non oltre il 31 marzo 1996. Per i complessi costituiti da
trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma
7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore
del presente codice, si applicano le disposizioni per essi
previgenti. Art. 236 (Norme
transitorie relative al titolo IV) 1. Le disposizioni del
presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove
patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate
successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell'articolo
117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato
successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel
momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme già
vigenti conservano la loro validità. Parimenti conservano
validità le patenti già rilasciate alla predetta data.
Tale validità dura fino alla prima conferma di validità
o revisione che si effettua, ai sensi dell'articolo 126 o 128, dopo
la detta scadenza; in tal caso si procederà, all'atto della
conferma o della revisione a conformare la patente alle nuove norme.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di
categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988,
per la guida dei motocicli. 2. Le autoscuole
attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del
presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a
tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti. Art. 237
(Norme transitorie relative al titolo V) 1. Gli utenti della
strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente
codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le
macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità
civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla
stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre
1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può
essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle
macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non inferiori
ad un bimestre. 2. Per le violazioni
commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi
le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi
le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di
applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni
previgenti. ___________ Art. 238
(Norme transitorie relative al titolo VI) 1. Le disposizioni del
titolo VI, capo I, si applicano dal 1 gennaio 1993. 2. Le sanzioni
amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal
presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata
in vigore. 3. Sono decise dal
pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti
dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21
novembre 1991, n.374 (*), anche se attribuite dal presente codice
alla competenza del giudice di pace. Art. 239
(Norme transitorie relative al titolo VII) 1. Gli archivi e
l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono
impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data inizierà
l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni
interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà
essere completato nell'anno successivo. 2. Il servizio ed i
dispositivi di monitoraggio di cui all'articolo 227 sono installati a
partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio
successivo. 1. Le norme del
presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 1993.
1. Ai fini
dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce
"strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione
dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2.
Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:A -
Autostrade;B - Strade extraurbane principali;C - Strade extraurbane
secondarie;D - Strade urbane di scorrimento;E - Strade urbane di
quartiere;F - Strade locali.
3. Le
strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche
minime: A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o
urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale
banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente
lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali
di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di
servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie
di decelerazione e di accelerazione.
B -
STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile,ciascuna con almeno due
corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle
proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi
segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di
utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata
con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta,
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C
- STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con
almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D
- STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina
pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a
raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce
laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite
concentrate.
E - STRADA URBANA DI
QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie,
banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree
attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla
carreggiata.
F - STRADA LOCALE: strada
urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al
comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
4.
E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad
una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale,
strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la
sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà
laterali alla strada principale e viceversa, nonché il
movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada
principale stessa.
5. Per le esigenze di
carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie
dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del
comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali",
"provinciali", "comunali", secondo le indicazioni
che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente
lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade
destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade
militari", ente proprietario è considerato il comando
della regione militare territoriale.
6.
Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si
distinguono in: A - Statali, quando: a)
costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b)
congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli
Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione
ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero
costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli
aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica
e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano
particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio
nazionale.
B - Regionali, quando
allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o
con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di
provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C
- Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi
dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi
di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o
regionale i capoluoghi di comune, se ciòsia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale,
agricolo, turistico e climatico.
D -
Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue
frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con
la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un
aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o
nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di
essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai
fini del presente codice, le strade "vicinali" sono
assimilate alle strade comunali.
7. Le
strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre
comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o
provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non
superiore a diecimila abitanti
8. Il
Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'articolo 13,
comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi
del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di
amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade
statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità
indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli
stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle
classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le
strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale
delle strade previsto dall'articolo 226.
9.
Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle
tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero
dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive
competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi ela
procedura per tale declassificazione sono indicati dal
regolamento.
10. Le disposizioni di cui
alla presente disciplina non modificanogli effetti del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (*),
emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in
ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale.
____________
(*)
Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca: "regolamentazione delle pronunce
di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente
e norme in materia di danno ambientale."
1) AREA DI INTERSEZIONE:
parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più
correnti di traffico.
2) AREA PEDONALE: zona
interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di
emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al
servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie,
nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità
tali da poter essere
assimilati ai velocipedi.
3)
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente
segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno
all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai
veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra
il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti
elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello,
ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei
rilevati.
5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. RAMO DI
INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE: insieme di
apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per
guidarle in determinate direzioni.
7) CARREGGIATA:
parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è
composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è
pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8)
CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché
intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non
meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi
veicolari o pedonali sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: è
il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli
animali sulla strada.
10) CONFINE STRADALE: limite della
proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o
dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il
confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o
della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada
è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la
strada è in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO:
insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente
pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia
su una o più file parallele, seguendo una determinata
traiettoria.
12) CORSIA: parte longitudinale della
strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila
di veicoli.
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia
specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla
carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia
specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata
in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a
tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia,
adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al
transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento
dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli
stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte
della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica
orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia
destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune
categorie di veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia
destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate
manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità
o altro.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo
smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della
strada.
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due
tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
determinare con dizioni di limitata visibilità.
21)
FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata
ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e
può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti
della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di
terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli
alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di
costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23)
FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla
carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine
discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa
corsia di manovra.
24) GOLFO DI FERMATA: parte della
strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi
collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di
attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A LIVELLI
SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi e rampe)
che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di
strade poste a diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A
RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in
modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una
all'altra di esse.
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte
della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata
a incanalare le correnti di traffico.
28) ISOLA DI
TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE
29) ISOLA
SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE
30) ISOLA SPARTITRAFFICO:
cfr. SPARTITRAFFICO
31) ITINERARIO INTERNAZIONALE:
strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così
definiti dagli accordi internazionali.
33)
MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata,rialzata o
altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34)
PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata
destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
35)
PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e
segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una
linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
36)
PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada
separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o
una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei
pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in
mancanza di esso.
37) PASSO
CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di
uno o più veicoli.
38)
PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata,
adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei
veicoli.
39) PISTA CICLABILE:
parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata,
riservata alla circolazione dei velocipedi.
40)
RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41)
RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
42)
RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.
43)
RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di
un'intersezione.
44) RIPA: zona di
terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del
corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno
preesistente alla strada.
45)
SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata
e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in
corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi.
46) SEDE STRADALE:
superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la
carreggiata e le fasce di pertinenza.
47)
SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli
assimilabili.
48) SENTIERO (o
MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto
del passaggio di pedoni o di animali.
49)
SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada
destinata alla separazione di correnti veicolari.
50)
STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51)
STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52)
STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai
centri abitati ad uso pubblico.
53)
SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti
veicolari non si intersecano tra loro.
54)
ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione
veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie
di utenti e di veicoli.
55) ZONA
DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della
linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via
libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
strisce longitudinali continue.
56)
ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente
segnalato, ove è consentito il cambio di corsia, affinché
i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57)
ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea
lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in
movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione
senza doversi arrestare.
58) ZONA
RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di
circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
a) disporre,
per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di
incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi
attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di
carattere tecnico;
b) stabilire
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente
per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di
utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade;
c)
riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli,
anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati
usi;
d) vietare o limitare o subordinare
al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e)
prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o
degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
f)
vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per
esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale
divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima,
ed eventualmente con altri mezzi appropriati. Le ordinanze di cui al
comma 4 sono emanate:
a) per le strade e
le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S.
competente per territorio;
b) per le
strade regionali, dal presidente della giunta;
c)
per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d)
per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e)
per le strade militari, dal comandante della regione militare
territoriale.
Nei casi di sosta
vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila; qualora
la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
a)
adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1, 2 e
4;
b) limitare la circolazione di tutte
o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico,
ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal
Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze,
il Ministro dell' ambiente, il Ministro per i problemi delle aree
urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c)
stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade,
ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla
classificazione di cui all'articolo 2, e, quando la intensità
o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti,
prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati
spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso,
nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale,
ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e)
stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei
veicoli;
f) stabilire, previa
deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali
la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma
da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della
sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformità alle direttive del
Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le aree urbane;
g)
prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il
carico e lo scarico di cose;
h)
istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan di cui all'articolo 185;
i)
riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi
pubblici di trasporto,al fine di favorire la mobilità urbana.
"Art. 2 (Zone
territoriali omogenee). - Sono considerate zone territoriali
omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765:
A) le parti del
territorio interessate ad agglomerati urbani che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni
di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte
integrante per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B)
Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse
dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui
la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al
12,5% (un ottavo) della superficie fondaria delle zone e nelle quali
la densità territoriale sia superiore
ad
1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio
destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o
nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di
superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D)
le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti
industriali o ad essi assimilati;
E) le
parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui
- fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il
frazionamento della proprietà richieda insediamenti da
considerare come zone C);
F) le parti
del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale".
qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e
le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano
particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le
regioni e i comuni interessati,può, con proprio decreto,
vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i
veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo
provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di
determinate categorie di veicoli e di utenti.
"Art. 3
- Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi di veicoli a motore
e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in
circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre
assicurazioni per la responsabilità civile ai sensi della
presente legge. L'assicuratore deve coprire la responsabilità
dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle
persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai
partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati".
)
il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma
stabiliti dall'articolo 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di
massa stabiliti nell'articolo 62; insieme con le cose indivisibili
possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per
dimensioni i limiti dell'articolo 61, sempreché non vengano
superati i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
) il
trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili,
prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati
grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della
massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e
comunque in numero non superiore a tre unità, purché
almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli
eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t
se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono
essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo
indivisibile.
) il cui carico indivisibile
sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di
3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
) che, pur avendo
un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno
lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in
lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
) il cui
carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del
veicolo;
) isolati o costituenti autotreno ovvero
autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal
semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari
attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione,
destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i
limiti previsti dall'articolo 61;
) isolati o costituenti
autotreno, ovvero autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo
di containers o casse mobili di tipo unificato, eccedenti le
dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite
nell'articolo 62;
) mezzi d'opera definiti all'articolo 54,
comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti
dall'articolo 62;
) con carrozzeria ad altezza variabile che
effettuano trasporti di animali vivi.
a) di cui al comma 3, lettera d),
quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in
altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il
limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per
gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può
essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i
veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per
gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto
verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o
tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo
167,comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g), quando
non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni
stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a
con dizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso
siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
a) non superino i limiti di massa
indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'articolo
61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che
nell'archivio di cui all'articolo 226 risultino transitabili per
detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso
articolo 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia
verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa
totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti
cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura
di cui al l'articolo 34. Qualora non siano rispettate le condizioni
di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'
apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti
eccezionali.
1) due assi : 20 t;
2)
tre assi : 33 t;
3) quattro o più assi, con due assi
anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
1)
quattro assi: 44 t;
2) cinque o più assi: 56 t;
3)
cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in
betoniera: 54 t.
TITOLO
II
a)
alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e
servizi
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e
relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della
segnaletica prescritta.
a) al rilascio delle
autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b)
alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle
disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso
attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni e nelle concessioni.
a)
danneggiare in qualsiasi modo le opere,le piantagioni e gli impianti
che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare
la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo
per la circolazione;
b) danneggiare,
spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni
altro manufatto ad essa attinente;
c)
impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle
relative opere di raccolta e di scarico;
d)
impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni
sottostanti e) far circolare bestiame, fatta
eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste
sulla conduzione degli animali;
f) gettare
o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e
imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g)
apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei
veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h)
scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette
materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di
qualunque natura;
i) gettare dai veicoli
in movimento qualsiasi cosa.
a)
aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni
laterali alle strade;
b) costruire,
ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di
qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare
alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero
recinzioni. Il regolamento,in relazione alla tipologia dei divieti
indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2,comma 2,nonché
alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale
entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì,
una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma
entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli
strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui
agli articoli 892 e 893 del codice civile.
Devono altresì
realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed
evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
____________
(*) Il testo dell'art. 1, terzo
comma, della legge n. 27/1978
____________
(*)
Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge n. 142/1990 (Ordinamento
delle autonomie locali) è il seguente:"4. La regione
determina gli obiettivi della programmazione economico-sociale e
territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al
finanziamento del programma di investimenti degli enti locali".
Ä Il testo dell'art. 17 della stessa legge n. 142/1990 è
il seguente: "Art. 17 (Aree metropolitane). Ä 1. Sono
considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli
e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di
stretta integrazione e in ordine alle attività economiche, ai
servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni
culturali e alle caratteristiche culturali e alle ;caratteristiche
territoriali.
2. La regione procede alla delimitazione
territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le
province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide
con il territorio di una provincia si procede alla nuova
delimitazione delle circoscrizioni provinciali e all'istituzione di
nuove province ai sensi dell'articolo 16 considerando l'area
metropolitana come territorio di una nuova provincia.
4. Nell'area
metropolitana la provincia si configura come autorità
metropolitana con specifica podestà statuaria ed assume la
denominazione di "città metropolitana".
5. In
attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna
può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente
articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari".
Ä
Il testo dell'art. 19 della citata legge n. 142/1990 è il
seguente:"Art. 19 (Funzioni della città metropolitana e
dei comuni).Ä 1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni
e la città metropolitana le funzioni amministrative,
attribuisce alla città metropolitana, oltre alle funzioni di
competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni
quando hanno percepito carattere sovracomunale o debbono, per ragioni
di economicità ed efficienza, essere svolte in forma
coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti
materie:
3. Ai comuni dell'area metropolitana
restano le funzioni non attribuite espressamente alla "città
metropolitana". Ä Il testo dell'art. 27, comma 3, della
legge n. 142/1990, più volte citata è il seguente: "3.
Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di
programma, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate."
TITOLO
III
____________
(*) Il testo del
trentaquattresimo comma dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 (Misure in
materia tributaria) è il seguente: "Gli autoveicoli e i
motocicli d'interesse storico, inseriti nei registri: Automotoclub
storico italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo,
sono esenti dalle tasse e dalla sopratassa indicata nel
trentaquattresimo comma".
Capo
II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Capo
III - Veicoli a motore e loro rimorchi
____________
(1) Il testo dell'art. 2, comma 1, della
legge n. 122/1992 (Disposizioni in materia di sicurezza della
circolazione stradale e disciplina dell'attività di
autoriparazione) è il seguente:
1. Presso ogni camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un registro delle imprese esercenti attività di
autoriparazioni. Il registro è articolato in quattro sezioni,
ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3
dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'art.
4.
(2) Il testo dell'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n.
870/1986 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
del Ministero dei trasporti) è il seguente:
____________
(*) La legge n. 298/1974
reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e
istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di
merci su strada". Il testo dell'art. 46 della citata legge è
il seguente: "Art. 46 (Trasporti abusivi). - Fermo quanto
previsto dall'articolo 36 della presente legge, chiunque disponga
l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli senza
licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i
limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito
con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire centomila
a lire trecentomila. Quando l'accertamento dei reati di cui al
precedente comma avviene durante l'esecuzione del trasporto, da parte
degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari, a cui
spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del
successivo art. 60, si procede al sequestro del veicolo". La
misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al primo
comma dell'articolo soprariportato è stata successivamente
moltiplicata per due (legge 24 novembre 1981, n. 113, quarto comma).
La misura attuale della sanzione è quindi "da lire
duecentomila a lire seicentomila".
____________
(*) Per la legge
n. 298/1974 si veda in nota all'art. 83.
Capo
IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine
operatrici
TITOLO
IV
TITOLO
V
Art.
149
(Distanza di sicurezza tra veicoli)
Art.
150
(Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di
montagna)
____________
[Il testo dell'art.
15 del D.P.R. n. 915/1982 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442
relative ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relative ai
rifiuti tossici e nocivi) è il seguente: "Art. 15
(Veicoli a motore, rimorchi e simili) - I veicoli a motore, i
rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per
disposizione di legge, siano destinati alla demolizione debbono
essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi
centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti
e la rottamazione. I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti
da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli
articoli 927-929 del codice civile, nonché quelli acquistati
per occupazione dagli stessi organi in base all'art. 923 del codice
civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione,
l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le
procedure e le modalità che saranno fissate con apposito
decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro. La scelta delle aree da adibire
a centri di raccolta di cui ai commi precedenti è effettuata
dalla regione, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentiti
i commi interessati, nel quadro del piano di cui all'articolo 6,
lettera a). Nei casi in cui i centri siano realizzati e gestiti da
soggetti diversi dai comuni o dai consorzi di cui all'art. 6, è
necessaria una apposita licenza comunale che stabilisce, tra l'altro,
i limiti massimi della superficie del centro e della quantità
di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché
il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da
avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque a
centottanta giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare
l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolarne una
sollecita riutilizzazione. Nei casi in cui il centro di raccolta è
gestito direttamente dal comune, i requisiti di cui al comma
precedente sono fissati nel regolamento comunale. Il comune, il
consorzio o l'impresa che gestisce il centro di raccolta deve
corrispondere al proprietario del veicolo conferito i prezzo
ragguagliato al suo valore commerciale. Il gestore del centro di
raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se non
dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal registro
automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da tenere
costantemente aggiornato presso il centro stesso, gli estremi della
formalità di radiazione. Resta salva la facoltà degli
ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di accedere in
qualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio delle attività
contemplate nel presente articolo al fine di vigilare sull'osservanza
delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti.]
____________
[L'art. 672 del codice
penale cita: "Art. 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali)
- Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele,
animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a
persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da
lire cinquantamila a lire cinquecentomila. Alla stessa pena
soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stesso gli
animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza
custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in
modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li
affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in
modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone".
La
fattispecie di cui al primo comma è stata depenalizzata e così
sanzionata dagli articoli 33, lettera a), e 38 della legge 24
novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. L'art. 1 del
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, recante norme per l'attuazione degli
articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, individua la
prefettura come destinataria del apporto per la violazione prevista
dall'art. 672 sopratrascritto.]
____________
[* Il testo dell'art.
2054 del codice civile è il seguente: "Art. 2054
(Circolazione di veicoli) - Il conducente di un veicolo senza guida
di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone
o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto
tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra
veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei
conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai
singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece,
l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è
responsabile in solido del conducente, se non prova che la
circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono
responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto
di manutenzione del veicolo". Con sentenza 29 dicembre 1972, n.
205 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, soprascritto
"limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli
esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi
anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni"].
____________
[1/ La legge n. 1839/1962
reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi
protocollo ed allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957".
2/
L'art. 2 del D.P.R. n. 1704/1965 sostituisce l'art. 5 della legge 31
dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare,
con il seguente: "Art. 5 - Il trasporto delle materie fissili
speciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive in
quantità totale di radioattività o di peso che ecceda i
valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere effettuato da
vettori terrestri, aerei e marittimi, autorizzati con decreto del
Ministro per l'industria e il commercio, rispettivamente di concerto
con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con il
Ministro per la marina mercantile. Possono essere effettuati senza
autorizzazione singoli trasporti occasionali di materie radioattive
in quantità totale di radioattività o di peso che non
ecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro per
l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. In
tali casi, prima della esecuzione del trasporto, deve esserne data
comunicazione al prefetto e al medico provinciale delle province e
nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante
apposita denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del
trasporto. Singoli trasporti di materie fissili speciali, in
qualsiasi quantità, e di materie radioattive in quantità
totale di radioattività o di peso che ecceda il limite fissato
nel comma precedente, debbono essere effettuati da vettori terrestri,
aerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per
l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettore
dalla osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il
Ministro per l'industria e il commercio, udito il parere del Comitato
nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari
relative al trasporto di materie fissili speciali e delle materie
radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità
europea della energia atomica. Fino a quando non saranno emanate le
norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili
speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente, il
trasporto di dette materie deve essere effettuato nell'osservanza
delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile per i trasporti terrestri e aerei e dal
Ministro della marina mercantile per i trasporti marittimi, nel
rispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che
risultino applicabili".]
____________
[ Il testo
dell'art. 38 della legge 320/1954 (Regolamento di polizia
veterinaria) è il seguente: "Art. 38 - Il prefetto, prima
di concedere l'autorizzazione, fa accertare dal veterinario
provinciale se:
Art.
173 (Uso di
lenti o di determinati apparecchi durante la guida)
____________
[*
Il regolamento n. 3820/85/CEE, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada,
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee n. L370 del 31 dicembre 1985. Il testo dell'art 14 del citato
regolamento è il seguente: "Art. 14 (Controllo e
sanzioni). -1. Per i trasporti regolari di viaggiatori nazionali,
internazionali, i cui capilinea sono situati ad una distanza di 50
chliometri in linea d'aria da una frontiera tra due stati membri ed
il cui percorso di linea non supera i 100 chilometri, a cui si
applica il presente regolamento l'impresa stabilisce un orario di
servizio e tiene un registro di servizio.2. Nel registro di servizio,
per ciascun conducente, il nominativo, la sede, nonché
l'orario prestabilito per i vari periodi di guida, gli altri periodi
di lavoro ed i periodi di disponibilità. 3. Il registro deve
contenere tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2 per un periodo
minimo comprendente la settimana in corso, la settimana precedente e
la settimana successiva. 4. Il registro deve essere firmato dal
titolare dell'impresa o da un suo delegato. 5. Ogni conducente
addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 deve essere munito di un
estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di
servizio. 6. Il registro di servizio è tenuto dall'impresa per
un anno dopo lo scadere del periodo cui si riferisce. L'impresa deve
dare al conducente interessato un estratto del registro di servizio
qualora questo lo richieda. 7. Il presente articolo non si applica ai
conducenti di veicoli muniti di un apparecchio di controllo,
utilizzato conformemente al regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio,
del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel
settore dei trasporti su strada.]
____________
(1) Per il testo dell'art. 15
del D.P.R. n. 915/1982 si veda in nota all'art. 159.
(2) La legge
n. 112/1991 reca "Norme in materia di commercio su aree
pubbliche".
2) Si riporta il
testo degli articoli 15, 16 e 20 della legge n. 727/1978 (Attuazione
del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive
modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno
speciale apparecchio di misura destinato al controllo di impieghi
temporali nel settore dei trasporti su strada), abrogati dal presente
codice: "Art. 15. - Chiunque circola con veicoli sprovvisti, nei
casi prescritti, di cronotachigrafi CEE e dei relativi fogli di
registrazione, è soggetto, per ogni veicolo cui la violazione
si riferisce, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire settantacinquemila a lire centocinquantamila". "Art
16. - Il datore di lavoro, che mette in circolazione veicoli senza
che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 15 del
regolamento (CEE) n. 1463/70, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
sessantamila. Alla stessa sanzione amministrativa sono soggetti anche
i membri dell'equipaggio che circolano in violazione degli obblighi
di cui all'articolo 15 del predetto regolamento CEE. Le sanzioni di
cui ai precedenti commi sono raddoppiate nel caso che l'infrazione
riguardi i sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo". "Art.
20. - Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono
applicate con l'osservanza delle disposizioni previsti negli articoli
da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706. Il rapporto previsto
dall'articolo 7 della predetta legge deve essere presentato:
1. E'
vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
____________
(1) Si riporta l'art. 1901,
secondo comma, del codice civile: "Se alle scadenze convenute il
contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa
dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della
scadenza".
(2) Il testo dell'art. 13, comma 3, della legge n.
689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente: "è
sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto
in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il
documento di circolazione". Il testo dell'art. 21, comma 1,
della citata legge n. 689/1981 è il seguente: "Quando è
accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del
veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è
ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con
l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione
pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei
mesi".
TITOLO
VI
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla
legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che
prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più
violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista
per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al
sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti
commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo
comma, anche per casi in cui leggi precedenti abbiano regolato
diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma
precedente saranno stabilite le modalità relative alla
esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale
alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì
stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le
materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine
previsto dal comma precedente.]
____________
[ a) L'art. 17 della legge n. 374/1991
(Istituzione del giudice di pace) sostituisce l'art. 7 del codice di
procedura civile con il seguente: "Art. 7 (Competenza del
giudice di pace). - Il giudice di pace è competente per le
cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque
milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di
altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente
per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di
veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non
superi lire trenta milioni. Il giudice di pace è inoltre
competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le
cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, salvo che la sanzione pecuniaria sia stata anche
applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la
competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, e per le
cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie.
E' competente qualunque ne sia il valore:
____________
[ a) Per
il testo dell'art. 22 della legge n. 689/1981 si veda in nota
all'articolo 205.
b) Il testo dell'art. 27 della medesima legge
689/1981 è il seguente: "Art. 27 (Esecuzione forzata). -
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso
inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità
che ha emesso l'ordinanza di ingiunzione procede alla riscossione
delle somme dovute in basa alle norme previste per la esazione dalle
imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che
lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica
soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. è
competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità
che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver
trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a
quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme
riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle
procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la
somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto
penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione
con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento
la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a
decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e
fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La
maggioranza assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle
disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza
dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di
riscossione delle imposte dirette.]
____________
[ 1) Il testo dell'art. 2, comma
1, lettera x), della legge n.190/1991 (Delega al Governo per la
revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale) è il seguente: "1. Il codice della strada dovrà
essere informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale e
ai seguenti principi e criteri direttivi: a) - w) (omissis); x)
determinazione, nella misura del 5 per cento, dei proventi delle
infrazioni spettanti ad organi dello Stato da devolvere ai competenti
organi ministeriali per studi, ricerche e propaganda ai fini della
sicurezza stradale, per la redazione dei piani urbani di traffico e
per finalità di educazione stradale; previsione che il
Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dei
trasporti e del tesoro, determini annualmente le quote dei proventi
da destinare alle suddette finalità.
(2) La legge n.
556/1988 converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4
novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la
realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.]
____________
(*) Testo
dell'art. 650 del codice penale: "Art.650 (Inosservanza dei
provvedimenti dell'Autorità). Chiunque non osserva un
provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di
giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire
quattrocentomila. L'ammenda originaria fino a lire duemila è
stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della legge 12 luglio
1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e
successivamente quintuplicata dall'art. 113 della legge 24 novembre
1981, n. 689.]
Art.
223
(Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato)
____________
[*)
Testo dell'art. 648 del codice di procedura penale: "Art. 648
(Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali).
TITOLO
VII
Art.
229
(Attuazione di direttive comunitarie)
____________
(*) Il testo
dell'art. 4 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il
seguente: "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). 1. Nelle
materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla
legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se
così dispone la legge comunitaria.
2. Il Governo presenta
alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco
delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione
di cui all'art. 3, lettera c).
3. Se le direttive consentono
scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si
rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od
individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni
amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la
legge comunitaria detta le relative disposizioni.
4. Fuori dei
casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo
schema di decreto è sottoposto al parere delle commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di
quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti
sono emanati in mancanza di detto parere.
____________
[
*) Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 190/1991 è il
seguente: "Art. 3 -
1. Entro il termine di cui all'articolo 1
il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e
l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con
contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre
norme regolamentari incompatibili, a adeguando le disposizioni
regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme
contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali
in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme
pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta
l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di
quanto già disposto in attuazione dell'articolo 19-bis del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, introdotto dall'articolo 18 della legge 18 marzo
1988, n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 i
Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n.400, adottano, con proprio decreto,
norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle
disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva
competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione
di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni
autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere
prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari
per l'attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cui
ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e
produttività dell'amministrazione e della semplificazione e
snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione
della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in
ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli.]
____________
(*) Decreto-legge 28
dicembre 1993, n. 542. "Disposizioni urgenti in materia di
differimento di termini previsti da disposizioni legislative".
"Art. 59 - Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1. Le disposizioni
contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1 luglio 1994.
E' comunque l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo
i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.
Art.
234
(Norme transitorie relative al titolo II)
____________
[ *) Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti.]
____________
(*) Per
il titolo della legge n. 374/1991 si veda in nota all'articolo 205.
Art.
240
(Entrata in vigore delle norme del presente codice)