Legge 25 giugno 1999 n.205
INDICE della Legge n. 205/1999:
Art. 1 - Delega.
Art. 2 - Competenza del giudice di pace.
Art. 3 - Disciplina degli alimenti.
Art. 4 - Disciplina della navigazione.
Art. 5 - Circolazione stradale ed autotrasporto.
Art. 6 - Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari.
Art. 7 - Trasformazione di reati in illeciti amministrativi.
Art. 8 - Assegni bancari e postali.
Art. 9 - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Art. 10 - Sanzioni alternative alla detenzione.
Art. 11 - Modifica all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 12 - Modifica all'articolo 624 del codice penale.
Art. 13 - Modifica all'articolo 340 del codice di procedura penale.
Art. 14 - Modifica all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533.
Art. 15 - Modifica all'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 16 - Disposizioni finali.
Art. 17 - Esercizio delle deleghe.
Art. 18 - Abrogazioni e modifiche al codice penale.
Art. 19 - Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela.
Art. 20 - Riferimenti a provvedimenti normativi.
NOTE
LEGGE 25 giugno 1999 n. 205. ( indice )
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno
1999 n. 149 e
ripubblicata con le relative note nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1999 n. 161 S.O.
)
DELEGA AL GOVERNO PER LA DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E MODIFICHE AL SISTEMA PENALE E TRIBUTARIO..
Delega.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Competenza del giudice di pace.
1. L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 è esclusa per le opposizioni nelle materie, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, che comportano una particolare difficoltà di accertamento o coinvolgono rilevanti interessi collettivi nonché per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entità.
Disciplina degli alimenti.
1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di produzione, commercializzazione e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire duecento milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti, e prevedendo altresì, a titolo di sanzioni accessorie, in caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, la sospensione per un periodo fino a tre mesi o la revoca della relativa licenza in relazione alla gravità dei fatti;
b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12, limitatamente, quanto a quest'ultima ipotesi, all'introduzione nel territorio della Repubblica di sostanze destinate al commercio, della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedendo l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
c) prevedere la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nonché la revoca della relativa licenza, in relazione ai singoli illeciti amministrativi ovvero alle violazioni di cui alla lettera b), oltre che nel caso di reiterazione anche non specifica di queste ultime, per i fatti di maggiore gravità dai quali derivi pericolo per la salute;
d) prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, con riferimento alle condotte che siano altresì lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle relative caratteristiche;
e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento e dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera c) del presente comma e salva la possibilità di revoca immediata qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata;
f) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per i reati depenalizzati, introducendo, con riferimento alla gravità della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nel presente articolo.
Disciplina della navigazione.
1. La riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni contenute nel codice della navigazione, escluse quelle previste dagli articoli 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata), 1176 (inosservanza del divieto di mediazione) e 1177 (aggravanti) nonché dal Capo VI del Titolo III del Libro I della Parte III (contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione), prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire sessanta milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti;
b) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per le contravvenzioni trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della lettera a).
Circolazione stradale ed autotrasporto.
1. La riforma del sistema sanzionatorio penale in materia di disciplina della circolazione stradale e dell'autotrasporto di cose è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e cinquecentomila e non superiore a lire diciotto milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad eccezione degli articoli 100, comma 14, 186, 187 e 189;
b) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire due milioni e non superiore a lire venti milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, ad eccezione dell'abbandono o del deposito di congegni o altri oggetti in strada ferrata;
c) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire tre milioni e non superiore a lire trenta milioni, graduata in relazione alla gravità e all'eventuale reiterazione dell'illecito, i reati previsti dagli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) prevedere per le violazioni di cui alle lettere a) e c) del presente comma e per quella prevista dall'articolo 126, comma 7, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non superiore a tre mesi, nonché, in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo;
e) prevedere l'inserimento nell'anagrafe di cui all'articolo 226 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 delle notizie inerenti alle violazioni previste dal medesimo decreto legislativo e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e che comportano l'applicazione di sanzioni accessorie.
Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari.
1. La riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie e tributarie è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi, alla reiterazione delle condotte ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, primo comma, e 296 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, limitatamente ai casi in cui l'ammontare dei diritti di confine non superi lire sette milioni; i poteri di sequestro e di confisca delle cose indicate nell'articolo 301 del medesimo testo unico sono attribuiti all'autorità amministrativa;
b) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
c) prevedere eventuali sanzioni accessorie alle predette sanzioni amministrative;
d) prevedere l'abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie.
2. Il comma 1 non si applica alle violazioni in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
3. La riforma del sistema sanzionatorio nelle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati e gli aspetti comunque connessi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi;
a) trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola multa ovvero con le pene, sole, alternative o congiunte, dell'arresto e dell'ammenda, fatta eccezione per le condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza o consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene tutelato;
b) prevedere, per le violazioni depenalizzate, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, nonché eventuali sanzioni amministrative accessorie idonee a prevenire nuove violazioni;
c) prevedere, nell'ambito delle violazioni amministrative, sanzioni omogenee per condotte di pari offensività, a tal fine eventualmente adeguando anche quelle già stabilite da norme vigenti;
d) prevedere che l'applicazione delle sanzioni amministrative abbia luogo, su proposta delle autorità di vigilanza secondo le rispettive competenze, con decreto motivato del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa.
Trasformazione di reati in illeciti amministrativi.
1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui agli articoli 666 e 686 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire cinquantamila e non superiori a lire cinque milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;
b) trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 705 del codice penale, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta;
c) trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 345, 350, 352, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 654, 663, 663-bis, 664, 675, 676, limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma, 677, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, 688, primo comma, 692, primo comma, 724 e 725 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;
d) trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, i reati previsti:
1) dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378;
2) dagli articoli 15, 23 e 24 del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 404;
3) dall'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
4) dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;
5) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;
6) dall'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148;
7) dall'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;
8) dagli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
9) dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;
10) dall'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
11) dall'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;
12) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
13) dagli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155;
14) dall'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
15) dall'articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;
16) dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;
17) dall'articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653;
18) dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;
19) dall'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
20) dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;
21) dagli articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
22) dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
23) dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;
24) dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
25) dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;
26) dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;
27) dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
28) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
29) dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
30) dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;
31) dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
32) dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;
33) dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
e) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire duecentomila;
f) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dagli articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinque milioni;
g) prevedere nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) eventuali sanzioni amministrative accessorie.
Assegni bancari e postali.
1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire ventiquattro milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
b) prevedere, per le violazioni depenalizzate ai sensi della lettera a), sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da due a cinque anni nonché, nei casi più gravi, il divieto temporaneo di esercitare attività professionali od imprenditoriali e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) mantenere la sanzione penale per la violazione dei divieti di cui alla lettera b), prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di pene accessorie, la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni;
d) modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo l'obbligo di revoca, ovvero il divieto di autorizzazione, anche nei confronti di altre banche, anche sulla base degli accertamenti effettuati per il tramite dell'archivio di cui alla lettera e);
e) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato, in cui vengono inseriti, con le occorrenti informazioni, i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista ovvero ai quali è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonché l'indicazione di assegni o carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;
f) prevedere la responsabilità solidale della banca trattaria, qualora la stessa abbia autorizzato il rilascio di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per l'emissione di assegno a vuoto presso l'archivio di cui alla lettera e);
g) riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, coordinandoli con la nuova disciplina dei divieti e delle revoche, mantenendo la pena della reclusione per l'illecito rilascio di moduli di assegno bancario o postale, da determinare in misura non superiore a due anni.
Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.
2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:
1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;
2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);
3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;
4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;
5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;
b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;
c) prevedere che le soglie di cui alla lettera b) siano articolate in modo da:
1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;
2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore;
3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti;
4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilità inferiore a quella prevista per i casi di infedeltà;
d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;
e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;
f) prevedere la non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarità della materia penale tributaria;
h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato è stato commesso, ovvero, ove ciò non fosse possibile, del luogo in cui il reato è stato accertato;
i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;
l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive.
Sanzioni alternative alla detenzione.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonché per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa o misure prescrittive specifiche;
b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera a) in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di scegliere la sanzione alternativa applicabile e di individuare obblighi specifici per il condannato relativi all'applicazione della stessa;
c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione.
Modifica all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
1. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: "supera i valori limite di emissione e di immissione" sono sostitute dalle seguenti: "supera i valori limite di emissione o di immissione".
Modifica all'articolo 624 del codice penale.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice penale è aggiunto il seguente:
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625".
Modifica all'articolo 340 del codice di procedura penale.
1. Il comma 4 dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto".
Modifica all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533.
1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, dopo le parole: "adibiti alla custodia di essi," sono inserite le seguenti: "si procede d'ufficio e".
Modifica all'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
1. La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente: "gg) l'articolo 1, comma 1, lettera m), e l'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561;".
2. La legge 28 dicembre 1993, n. 561, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Disposizioni finali.
1. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10, il Governo è altresì delegato:
a) ad adeguare l'importo minimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendone l'aumento ed a prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito;
b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio;
c) ad individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.
Esercizio delle deleghe.
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti Commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere adottati.
Abrogazioni e modifiche al codice penale.
1. Sono abrogati gli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 341, 344, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 670, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del codice penale.
2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
3. All'articolo 342, primo comma, del codice penale, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a tre anni".
4. All'articolo 343, primo comma, del codice penale, le parole: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a tre anni".
Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela.
1. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da esse previsti, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge o dei citati decreti legislativi, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
Riferimenti a provvedimenti normativi.
1. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nella presente legge e nei decreti legislativi da essa previsti sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 25 giugno 1999, n. 205, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Si trascrive il testo degli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e conto l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli
interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata
commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento.
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo
procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha
sede il pretore adito.
Se manca l'indicazione del prucuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione
di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in
cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del
procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice
di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore,
concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inappugnabile.".
"Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il pretore, se il ricorso è
proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara
l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con
decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento
impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia
del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o
notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della
cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e
all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i
termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile.
L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio
personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari
appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre
alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione,
convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese
successive all'opposizione.
Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene
necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di
capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a
procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la
sentenza mediante lettura del dispositivo.
Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle
parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia
la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la
discussione e la pronuncia della sentenza.
Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della
sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente
le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in pane l'ordinanza o
modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilità dell'opponente.
La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.".
"Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). - Qualora
l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato,
e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale
competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e
ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la
violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è
trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma
dell'art. 14, alla autorità giudiziaria competente, per il reato, la quale, quando invia
la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione
amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il
termine per il pagamento in misura ridotta.
Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può
essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella
istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne
dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri
interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina
del difensore d'ufficio.
Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei
confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se
il procedimento pena le si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione
di procedibilità.".
- Si trascrive il testo degli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifiche degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande):
"Art. 5. - è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o
bevande, vendere, detenere per vendere a somministrare come mercede ai propri dipendenti,
o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità
inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto
disposto da leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di
esecuzione o da ordinanze ministeriali
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero
sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un presistente stato di
alterazione;
e) ................................... ;
f) ................................... ;
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del
Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle
norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a
revisioni annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante
e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la
sanità, con propria ordinanza stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego
per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi i limiti di
tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la
raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e
l'immissione al consumo.".
"Art. 6. - La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze
di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate
alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a
controllo e a registrazione come presidi sanitari.
(Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se
disciplinati da leggi speciali:
a) la produzione ed il commercio la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici
destinati alla preparazione di sostanze alimentari;
b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari).
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali,
salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione,
all'igienicità e al valore alimentare di essi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del
presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e
con l'ammenda da L. 600.000 a L. 60.000.000. Il massimo dell'ammenda è di 90.000.000) per
le contravvenzioni di cui alla lettera h) e l'art. 5 ed a) del presente articolo.
In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le
disposizioni degli articoli 163 e 175, codice penale.
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della
sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi
stabiliti nel terzo comma dell'art. 36, codice penale.".
"Art. 12. - è vietata l'introduzione nel territorio della
Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti
prescritti dalla presente legge.
I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente art. 6.".
- Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 9 (Principio di specialità). - Quando uno stesso fatto è
punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione
amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative, si applica, la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una
disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una
sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che
quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283 modificata
con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano
in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi
sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali
speciali.".
- Si riporta il testo degli articoli 515, 516 e 517 del codice penale:
"Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio). - Chiunque,
nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico,
consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine,
provenienza e qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito,
qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni
o con la multa fino a lire quattro milioni.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della
multa non inferiore a lire duecentomila.".
"Art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.".
"Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.".
- Si trascrive il testo dell'art. 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande):
"Art. 15. - Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la
competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono
ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore
gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del
provvedimento devono dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello
stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione
del motivo del provvedimento.
Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il ricorso al
Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.".
- Si riporta il testo degli articoli 100, 186, 187 e 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
"Art. 100 (Targhe di immatricolazione e di riscontro degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli autoveicoli devono essere muniti,
anteriormente e posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di
immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere
muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice
stessa.
5. Le targhe indicate ai commi l, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che
è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve
essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.
7. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di nuova immatricolazione devono essere
altresì muniti di targa di riscontro, non integralmente asportabile senza provocarne la
parziale o totale distruzione e posta in modo da essere facilmente ispezionabile,
contenente i dati di immatricolazione riportati sulle targhe di cui ai commi 1, 2 e 3.
8. è consentito asportare agli autoveicoli durante la sosta in zone non vietate la targa
posteriore, con le modalità da indicarsi nel regolamento di cui al comma 9.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
- i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
- la collocazione e le modalità di installazione;
- le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di
leggibilità, nonchè i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre
iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del
veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 7 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito
con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 6 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe
manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Dalla violazione
di cui al comma 14 deriva la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II del titolo VI.".
"Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E'
vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave
reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
duemilioni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei
mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno ai sensi del
capo II, sezione II del titolo VI.
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto
trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e
lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la
custodia.
4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 hanno la facoltà di effettuare
l'accertamento con strumenti e procedure determinanti dal regolamento.
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore al limiti stabiliti dal regolamento, l'interessato è considerato in stato di
ebrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, salvo
che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire duemilioni.".
"Art. 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti). - 1.
E' vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebrezza derivante dall'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, fatti salvi
gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, possono provvedere all'immediato
accompagnamento del conducente presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze
competente per territorio di cui all'art. 121 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, per gli accertamenti del caso. Lo stato
di ebrezza sarà accertato con le modalità stabilite con decreto del Ministro della
sanità di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del referto
sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia
che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto che ha rilasciato la patente di guida per
gli eventuali provvedimenti di competenza.
3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dal centri di cui al comma 2,
ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e può
disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito
dell'esame di revisione che deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 6 dell'art. 186.".
"Art. 189 (Comportamento in caso di incidente). - 1. L'utente della
strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di
fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito
danno alla persona.
2. le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a
salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza,
adoperarsi affinchè non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili
per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro
utente della strada coinvolto devono, inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla
circolazione, secondo le disposizioni dell'articolo 161. Gli agenti in servizio di polizia
stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla
circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi
necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonchè le
altre informazioni utili anche al fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste
non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in
caso di incidente con danno alle sole cose. è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1 in caso di incidente con danno alle
persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione fino a quattro
mesi. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto. Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
tre mesi ad un anno ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1 non ottempera all'obbligo di prestare
l'assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la reclusione fino a dodici mesi
e con la multa fino a lire duemilioni.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito
danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia
giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni
personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di
reato.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione).
"Art. 1. - Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera
circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una
strada ferrata od ordinaria o comunque ostruisce od ingombra, allo stesso fine, la strada
stessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena anzidetta anche quando il fatto è commesso in una zona portuale o
nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera
navigazione.
La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero
se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.".
- Si trascrive il testo degli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a parcella per i trasporti di merci su strada):
"Art. 26 (Esercizio abusivo dell'autotrasporto). - Chiunque
esercita l'attività di cui all'art. 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad
esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la
cancellazione dall'albo, è punito a norma dell'art. 348 del codice penale.
In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo.
Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi
esercita abusivamente l'attività di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art. 46 della
presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire un milione. Si procede
altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con
la sentenza di condanna.
Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di
autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono
annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la
nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di
iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi
rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori
di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di
legge.".
"Art. 46 (Trasporti abusivi). - Fermo quanto previsto dall'art. 26
della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli
o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i
limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a
sei mesi o con la multa da lire 200 mila a lire 600 mila.
Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene durante l'esecuzione
del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari, a cui
spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del successivo art. 60, si
procede al sequestro del veicolo.".
- Si riporta il testo dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
"Art. 126 (Durata e conferma della validità della patente di
guida). -
1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. (Omissis).
5. (Omissis).
6. (Omissis).
7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire
novecentoquarantamila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della patente secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
- Si trascrive il testo dell'art. 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
"Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale).
- 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito l'archivio nazionale delle
strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo
stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato
di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi
dell'art. 54, comma 1, lettera n) che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e
nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono
tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54,
comma 1, lettera n), nonchè i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e
attraverso a direzione generale della M.C.T.C., che è tenuta a trasmettere al suindicato
ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma
10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei
mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo
sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili,
che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta
Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade
in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per
la rimanente viabilità.
Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione,
l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.
5. Presso la direzione generale della M.C.T.C. è istituito l'archivio nazionale dei
veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f),
g), h), i), l), m) e n). 6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere
indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione,
all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le
successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia
stato coinvolto.
7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati
raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di
assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui
al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei
veicoli.
9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.
10. Presso la direzione generale della M.C.T.C. è istituita l'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati per ogni conducente, i dati relativi al
procedimento di rilascio della patente, nonchè a tutti i procedimenti successivi, come
quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonchè i dati relativi alle
infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, agli incidenti che si siano
verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i
dati raccolti dalla direzione generale della M.C.T.C. dalle prefetture, dagli organi
addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei
tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i
contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e
dell'anagrafe di cui a presente articolo.".
- La legge 6 giugno 1974, n. 298 reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a parcella per i trasporti di merci su strada".
- Si riporta il testo degli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296 e 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale):
"Art. 822 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i
confini di terra e gli spazi doganali).
- E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di
confine dovuti chiunque:
a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni,
divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più
vicina dogana;
c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle
suppellettili o fra merci i altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle
alla visita doganale;
d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne
garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere
precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma
dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.".
"Art. 283. (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine).
- E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte
i diritti di confine dovuti il capitano:
a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza.
merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva
l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;
b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del
lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere
o getta l'ancora o sia alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il
territorio doganale dello Stato. in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci
stesse, salvo casi di forza maggiore.
Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di
sottrarle alla visita doganale.".
"Art. 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci).
- E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte
i diritti di confine dovuti il capitano:
a) che, senza il permesso della dogana trasportando merci estere con navi, rasenta il lido
del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di
forza maggiore;
b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o
trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni
stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a
duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci
nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo
il manifesto e gli altri documenti doganali;
e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non
superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non
superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di
provviste di bordo.
Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di
sottrarle alla visita doganale.".
"Art. 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea).
- E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte
i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:
a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del
manifesto, quando questo è prescritto;
b) che al momento della partenza dell'aereomobile non ha a bordo le merci estere, le quali
vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle
prescritte operazioni doganali;
d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più
breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è
considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico anche
l'aeromobile.
Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio
doganale merci estere ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle
alla visita doganale.
Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo
fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea in quanto non riguardino la materia
doganale.".
"Art. 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali).
- E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.".
"Art. 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazzioni doganali).
- E' punito con la multa non minore di due non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da in tutto o in pane, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti, stessi, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la ridunone, salvo quanto previsto nell'art. 140.".
"Art. 288 (Contrabbando nei depositi doganali). - Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.".
"Art. 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione). - è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.".
"Art. 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti). - Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.".
"Art. 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea). - Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.".
"Art. 292 (Altri casi di contrabbando). - Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.".
"Art. 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto
accertamento dell'oggetto del reato). - Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del
colpevole non siasi potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità, la quantità e il
valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a L.
1.000.000.
In ogni caso la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla
quantità di merce che sia stato possibile accertare.".
"Art. 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando). - Per i
delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e
non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il
contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il
colpevole sia sorpreso a mano armata;
b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o
più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali
da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la
pubblica amministrazione;
d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il
delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.".
"Art. 296 (Recidiva nel contrabbando). - Colui, che dopo essere
stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra
legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce
la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un
anno.
Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra
legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce
la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è
aumentata dalla metà a due terzi. Ouando non occorrono le circostanze prevedute in questo
articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.".
"Art. 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca). - 1.
Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il
profilo.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che
risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei
a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche
costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la
circoscrizione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 240 del codice penale se si tratta di meno di
trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne
potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un
difetto di vigilanza.
4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di
contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può
essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.
5, Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura
penale.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, del decreto- legge 13
dicembre 1984, n. 853, conv. con modificazioni, della legge 17 febbraio 1985, n. 17 (Disp.
in materia di imposte sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disp. relative
all'Amministrazione finanziaria):
"Art. 2. - (Omissis).
26. I contribuenti che si avvalgono del regime di determinazione dell'imposta sul valore
aggiunto stabilito nel comma 1 del presente articolo, i quali nelle ipotesi di cui al
quarto comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633), non provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti sono
puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, con l'arresto fino
a due anni o con l'ammenda fino a quattro milioni di lire qualora nell'anno abbiano
effettuato acquisti senza applicazione, dell'imposta per un ammontare di corrispettivi
superiore a 10 milioni di lire, e con l'ammenda fino a quattro milioni di lire qualora
nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta, per un ammontare di
corrispettivi non superiore a 10 milioni di lire.
- (Omissis).".
- Si trascrive il testo degli articoli 666 e 686 del codice penale:
"Art. 666 (Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza). -
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al
pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da
ballo o di audizione, è punito con l'ammenda da lire ventimila a un milione.
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell'arresto fino a un
mese.".
"Art. 686 (Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o
di sostanze destinate alla loro composizione). - Chiunque, contro il divieto della legge,
ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce
nello Stato droghe liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende
droghe, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire centomila a un
milione.
Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o
dell'Autorità fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di
liquori o, droghe.".
- Si riporta il testo dell'art. 705 del codice penale:
"Art. 705 (Commercio non autorizzato ai cose preziose). - Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a due milioni.".
- Si trascrive il testo degli articoli 345, 350, 352, 465, 466, 498, 527, 654, 663, 663-bis, 664, 675, 676, primo comma, 677, primo e secondo comma, 688, primo comma, 692, primo comma, 724 e 725 del codice penale:
"Art. 345 (Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni). - Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la multa fino a lire un milione.".
"Art. 350 (Agevolazione colposa). - Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire centomila a due milioni.".
"Art. 352 (Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro). - Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la multa fino a lire un milione.".
"Art. 465 (Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di
trasporto). - Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa
uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti
o alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a
quattrocentomila.
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica soltanto la multa fino a lire
sessantamila.".
"Art. 466 (Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti
usati e uso degli oggetti così alterati). - Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo
scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche
imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito,
qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa da lire ventimila a quattrocentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, senza esse concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di
bollo o dei biglietti alterati. Si applica la sola multa fino a lire sessantamila, se le
cose sono state ricevute in buona fede.".
"Art. 498 (Usurpazione di titoli o di onori). - Chiunque
abusivamente porta in pubblico divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego
pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione
per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato ovvero indossa
abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire
duecentomila a due milioni (XIV trans. Cost.).
Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o
altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici,
impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.".
"Art. 527 (Atti osceni). - Chiunque, in luogo pubblico, o aperto o
esposto al pubblico compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se il fatto avviene per colpa, la pena è della multa da lire sessantamila a
seicentomila.".
"Art. 654 (Grida e manifestazioni sediziose). - Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'art. 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manirestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a un anno.".
"Art. 663 (Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o
disegni). - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto a pubblico, vende o distribuisce o
mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione
richiesta dalla legge, è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda fino a
lire cinquantamila.
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità o senza osservarne le
prescrizioni, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni,
o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca
iscrizioni o disegni.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori
dai luoghi destinati dall'autorità competente.".
"Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina). - Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con l'aramenda fino a lire duecentocinquantamila, con l'arresto fino ad un anno.".
"Art. 664 (Distruzione o deterioramento di affissioni). - Chiunque
stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti
affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con l'ammenda fino
a lire seicentomila.
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi
consentiti dalla legge o dall'Autorità), la pena è dell'ammenda fino a lire
duecentomila.".
"Art. 675 (Collocamento pericoloso di cose). - Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.".
"Art. 676 (Rovina di edifici o di altre costruzioni). - Chiunque ha
avuto pane nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che
poi, per sua colpa, rovini, è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila.
(Omissis)."
"Art. 677 (Omissione di lavori in edifici o costruzioni che
minacciano rovina). - Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci
rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o
della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il
pericolo, è punito con l'ammenda non inferiore a lire ducentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo
cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
(Omissis).".
"Art. 688 (Ubriachezza). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con l'arresto fino a sei
mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.
(Omissis).
(Omissis).".
"Art. 692 (Derenzione di misure e pesi illegali). - Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.".
"Art. 724 (Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti).
- Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la
divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato è punito con
l'ammenda da lire ventimila a seicentomila.
Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i
defunti.".
"Art. 725 (Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza). - Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con ammenda da lire ventimila a due milioni.".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378 (Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco):
"Art. 2. - Chiunque vende essenze di agrumi o sommacchi triturati
non geuini o in polvere senza che siano accompagnati dall'indicazione prescritta
nell'articolo precedente, o senza altrimenti rendere consapevole il compratore di tale
loro qualità, è punito con la multa da 40.000 a 200.000 lire, e in caso di recidiva con
la reclusione sino a tre mesi.
Se la vendita sia fatta con destinazione all'estero, la pena è aumentata della
metà.".
- Si trascrive il testo degli articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 (Regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna):
"Art. 15. - I contravventori alle precedenti disposizioni saranno puniti a sensi dell'art. 434 del codice penale.".
"Art. 23. - Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 20 e 21, prima parte, è punito con le pene stabilite nel capoverso dell'art. 426 del codice penale, alle quali, nel caso preveduto nell'art. 21, può essere aggiunta la confisca di tutto o di parte del bestiame.".
"Art. 24. - Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 21 capoverso è punito con le pene stabilite nell'art. 434 del codice penale.".
- Si riporta il testo dell'art. 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni palustri):
"Art. 142. - Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del presente regolamento sono punite con la pena dell'arresto fino a giorni cinque e dell'ammenda non superiore a L. 100.000, a termine dell'art. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici.".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 (Protezione dei feriti e dei malati in guerra e tutela dei segni internazionali di neutralità):
"Art. 1. - Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera,
come emblema, la Croce rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di "Croce
Rossa" o "Croce di Ginevra" è punito con gli arresti da uno a sei mesi o
con l'ammendada L. 60.000 a L. 400.000.
Alla stessa pena soggiace chiunque contraffà o altera l'emblema o la denominazione su
ricordate o le adopera in guisa da generare confusione od inganno.
Tali pene sono aumentate di un terzo se l'emblema o la denominazione di cui sopra si usano
quale marchio o parte di marchio di fabbrica o di commercio, o come insegna o contrassegno
in qualsiasi modo applicato, a scopo di lucro.".
- Si trascrive il testo degli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 sulla navigazione interna e sulla fluitazione:
"Art. 54 (Articoli 374 e 376, legge 20 marzo 1865, allegato F). - Le contravvenzioni alle disposizioni di legge, che non siano quelle previste dal precedente articolo, saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo ai cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a lire 400.000, nonchè, ove occorra col sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, salvo sempre alle parti lese il risarcimento dei danni.".
"Art. 55 (Art. 375, legge 20 marzo 1865, allegato F). - I regolamenti emanati per la esecuzione della presente legge, approvati per decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato, potranno parimente contenere la comminazione dell'arresto non eccedente i giorni cinque e di ammenda fino a L. 240.000.".
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 (Norme per la prevenzione e repressione dell'abigeato in Sardegna):
"Art. 13. Le contravvenzioni al presente decreto, e quelle al relativo regolamento, sono punite con arresto fino ad un mese e con l'ammenda da L. 4.000 a L. 60.000.".
- Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475 (Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche):
"Art. 4. - Chiunque con qualsiasi mezzo, offre di procurare od
eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere, lavori agli
scopi di cui agli articoli 1 e 3 è punito per il semplice fatto dell'offerta, con la
reclusione fino ad un mese.
Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, la pena e
della reclusione da uno a sei mesi, e nella prima ipotesi, il tipografo, se non abbia
concorso nel reato, è punito con la multa da L. 20.000 a L. 400.000.".
- Si trascrive il testo degli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, conv. con modificazioni dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132 (controllo sulla conbustione):
"Art. 19. - Chiunque contravviene alle disposizioni contenute nei
primi due capi del presente decreto ed a quelle relative del regolamento, è punito con
l'ammenda da L. 4.000 a L. 400.000 e con l'arresto fino ad un mese.
Nei casi di maggiore gravità ed in quelli di recidiva, l'ammenda e l'arresto possono
essere applicati cumulativamente, ed in ogni caso senza pregiudizio delle sanzioni civili
e penali in caso di infortunio.
Il regolamento potrà stabilire i casi di contravvenzione per i quali sarà vietata
l'applicazione della condanna condizionale.
L'ufficiale di polizia giudiziaria, che accerta la contravvenzione, può procedere al
sequestro dell'apparecchio.
Nelle contravvenzioni di lieve entità, ed ove non si tratti di recidiva, il Ministro per
l'economia nazionale su domanda irrevocabile sottoscritta dal contravventore e presentata
prima che il giudice pronunci definitivamente, ha facoltà di conciliare la
contravvenzione stessa in via amministrativa, prescrivendo il pagamento di una somma fra
il massimo ed il minimo di quella prevista nel primo comma del presente articolo.
La domanda per componimento amichevole interrompe il corso dell'azione penale. Resta però
fermo il provvedimento del sequestro, fino al pagamento della ammenda.
La decisione del Ministro estingue l'azione penale a tutti gli effetti.".
"Art. 20. - Coloro che non ottemperano alle prescrizioni contenute
nel capo III del presente decreto ed in quelle relative del regolamento sono puniti con la
multa da L. 200.000 a L. 2.000.000.
Nei casi di maggiore gravità ed in quelli di recidiva, la multa sarà applicata nel suo
massimo e ad essa sarà aggiunta la pena della detenzione da un mese ad un anno. In tali
casi gli apparecchi, i generatori ed i motori indebitamente adoperati saranno sequestrati
e confiscati, ed al colpevole sarà inibito di esercitare, comunque, per un periodo da sei
mesi a due anni, l'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di
quelli da lui adoperati.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, conv. dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495 (Disp. relative ai divieti di importazione e di esportazione di carattere economico):
"Art. 11. - Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale
sia vietata l'esportazione, o non la reintroduce nello Stato nei termini stabiliti dalle
norme relative se spedita in cabotaggio, oppure devia verso uno Stato estero merce
destinata originariamente ad un porto italiano o delle Colonie, nel caso previsto dal
primo comma dell'art. 10, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con
la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a L. 1.000.000 oltre la confisca delle
merci.
Il cittadino che commette in territorio estero alcuno dei fatti preveduti nel comma
precedente, è punito secondo le disposizioni del comma medesimo.
Nello stesso modo è punito chiunque trasgredisca le disposizioni relative ai divieti di
importazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale):
"Art. 20. - Il Prefetto, oltre le ordinanze di urgenza dipendenti
dall'esercizio della funzione surrogatoria contemplata all'art. 55, comma 1, può emettere
ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilità, polizia locale e
igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o
più comuni della medesima.
Le ordinanze di urgenza del Prefetto sono eseguite in via amministrativa indipendentemente
dall'eventuale esercizio dell'azione penale.
Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi
almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione
d'ufficio.
E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.
La nota delle spese relative è resa esecutoria dal Prefetto ed e rimessa all'esattore,
che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla
riscossione delle imposte dirette.
Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Prefetto sono punite con l'arresto fino a
dieci giorni o con l'ammenda fino a L. 20.000.".
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653 (Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli):
"Art. 24. - Chiunque contravvenga alle disposizioni ontenute nei
primi 19 articoli della presente legge, nonchè alle norme del decreto Ministeriale, di
cui all'ultimo comma dell'art. 8, ove non sia prevista una pena maggiore dalle altre leggi
è punito con l'ammenda da L. 1.000 a L. 10.000 per ogni persona occupata nel lavoro ed
alla quale la contravvenzione si riferisce.
L'ammenda non può essere complessivamente superiore a L. 1.000.000, nè inferiore a L.
4.000.
Le contravvenzioni all'art. 20 sono punite con l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000 e
quelle degli articoli 21, 22 e 23 sono punite con l'ammenda da L. 20.000 a L.
100.000.".
- Si trascrive il testo dell'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
"Art. 221. - Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo
precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la
concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò
delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto
approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause
di insalubrità.
Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con
l'ammenda da L. 40.000 a L. 400.000.".
- Si trascrive il testo degli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale):
"Art. 115. - Chi indebitamente riscuote con alterazioni di dati o
con altri modi dolosi l'indennità di disoccupazione è punito con una multa dal doppio al
decuplo dell'indennità o delle parti di indennità indebitamente percepite, salvo che il
fatto costituisca reato più grave.
Indipendentemente da tali pene, il responsabile, su determinazione del Comitato speciale
dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, sarà privato dell'indennità di
disoccupazione per la durata massima di centoventi giornate in occasione delle concessioni
a lui spettanti nel biennio successivo alla data di accertamento dell'indebita
riscossione.
Uguale privazione dell'indennità di disoccupazione, salvo le eventuali pene stabilite dal
Codice penale, è applicabile a carico di chi con alterazioni di dati o altri fatti
fraudolenti tenta di ottenere l'indennità di disoccupazione.".
"Art. 116. - Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri prestazioni che rientrino nelle assicurazioni contemplate nel presente decreto è punito con la multa da L. 20.000 a L. 1.000.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.".
- Si riporta il testo dell'art. 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, conv. con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 (Riforma delle leggi sul lotto pubblico):
"Art. 116. - è vietata qualunque operazione che nei modi o nelle
forme indicate nelle disposizioni seguenti abbia per oggetto la cessione di obbligazioni
di prestito a premio autorizzati nella Repubblica, ed anche del solo diritto di concorrere
individualmente o in partecipazione all'alea di quei premi.
Agli effetti della disposizione precedente si intende vietata tanto la cessione fatta
mediante emissione di titoli complessivi riferentisi a più prestiti, quanto la cessione
di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i
versamenti per essi stabiliti. Si intendono altresì vietate le operazioni che si facciano
senza emissione di nuovi titoli riunendo o combinando titoli di prestiti a premi con
titoli di altre imprese di qualsiasi natura e provenienza.
Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo è punito con
l'ammenda da lire 50 mila a L. 500 mila.
Se il premio è di valore rilevante la pena è raddoppiata.".
- Si riporta il testo dell'art. 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia):
"Art. 76. - Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del
contravventore, eseguire il sequestro delle armi o strumenti di caccia o di uccellagione,
il minimo della pena è raddoppiato.
Se la contravvenzione è commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi eserciti il
commercio della selvaggina, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio
stesso, la pena è raddoppiata e può essere aggiunto l'arresto fino a due mesi.".
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 (Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici):
"Art. 3. - è punito con l'ammenda fino a 100.000 lire il datore di
lavoro che assume o trattiene in servizio persona sprovvista della tessera sanitaria o che
dai referti annotati sulla tessera stessa risulti affetta da malattia infettiva diffusiva
o postumi di essa, che la mettono in condizione di contagiare altri.
Alla stessa pena soggiace il lavoratore.
Il ritardo o la inadempienza da parte di quest'ultimo all'obbligo del controllo sanitario
periodico previsto dal precedente articolo è equiparato, agli effetti della sanzione,
alla mancanza della tessera sanitaria.".
- Si trascrive il testo dell'art. 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653 (Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi):
"Art. 32. - Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei
contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è
tenuto al pagamento dei contributi non versati e degli interessi di mura ed è punito con
la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di
quelle per le quali è stabilita la trattenuta o che non provvede, se tenutovi, alla
corresponsione delle indennità, è punito con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a
L. 1.000.000.
Le indennità di cui all'art. 1 della legge saranno versate direttamente dalla cassa agli
impiegati o agli aventi diritto nei casi in cui il datore di lavoro sia incorso nella
sanzione stabilita dal presente articolo.
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, qualora si rifiutino
di fornire ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza i dati e i documenti
necessari per l'applicazione della presente legge o li danno inesatti o incompleti sono
puniti con la sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000.
Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non si attenga alle norme stabilite
dall'istituto per la denuncia di cui all'art. 11.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare a sè
o ad altri la corresponsione delle indennità previste dalla presente legge, è punito con
la multa da L. 60.000 a L. 600.000, salvo che il fatto costituisca reato più
grave.".
- Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze posi tive):
"Art. 6. - In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con l'ammenda fino a L. 400.000, ferma restando la disposizione dell'art. 26, capoverso 1, del codice penale.".
- Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti):
"Art. 23. - Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei
contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è
tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la
quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonchè al versamento di
una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da
L. 5.000 a L. 100.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in
parte il pagamento del contributo.
Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di
quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con la sanzione amministrativa
da L. 5.000 a L. 50.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva
trattenuta salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino
di prestarsi alle indagini di funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di
fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge
o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con la sanzione amministrativa
da L. 25.000 a L. 250.000, saIvo che il fatto costituisca reato più grave.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare
indebitamente a sè o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge è punito
con la multa da L. 25.000 a L. 250.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento
delle pensioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 (Risanamento dei rioni dei ''Sassì' nell'abitato del comune di Matera):
"Art. 9. - Il Genio civile provvede, mediante accreditamenti
disposti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche sui fondi stanziati in base al
seguente art. 15, all'esecuzione delle opere permanenti per la chiusura degli ambienti
sgombrati o di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei
medesimi.
Provvede altresì a quelle di sistemazione generale della zona, previ accordi con la
Sopraintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del panorama.
Chiunque rimuove o, comunque, manomette le opere suddette è punito con l'arresto fino a
tre mesi e con l'ammenda da L. 50.000 a L. 150.000.".
- Si trascrive il testo degli articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Discipline dell'apprendistato):
"Art. 23. - I datori di lavoro sono puniti:
a) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000 per ogni apprendista assunto in contravvenzione
all'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 3;
b) con l'ammenda da L. 5.000 a L. 25.000 per ogni violazione alle norme dell'art. 11.
Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura
del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di
oblazione all'Ispettorato del lavoro, che determinerà la somma da pagarsi entro i limiti
minimo e massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il
pagamento a norma dell'art. 162 del codice penale.".
"Art. 29. - Gli imprenditori artigiani sono puniti:
a) con ammenda da L. 5.000 a L. 25.000 per ogni apprendista assunto o dimissionato senza
effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'art. 27, primo
comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 11 della
presente legge;
b) con l'ammenda da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni apprendista notificato come assunto
che non eserciti effettivamente l'apprendistato.
Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dal
precedente art. 23, ultimo comma.".
- Si trascrive il testo dell'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1995, n. 797 (Norme concernenti gli assegni familiari):
"Art. 82 (Art. 24 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 17
D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 7 D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250). - Il
datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o
vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o
delle parti di contributo non versate, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari
a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000.
Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è
punito con una sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000.
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di
prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di
fornire loro i dati o documenti necessari ai fini della applicazione delle disposizioni
sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una
sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a
sè o ad altri, la corresponsione di assegni familiari, è punito con una multa di L.
320.000 a L. 4.800.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138 recante: "Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici in linea extraurbani adibiti a trasporto viaggiatori":
"Art. 14. - Chiunque contravviene alle norme della presente legge
concernenti il personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani
adibiti al trasporto di viaggiatori, è punito con l'ammenda da L. 25.000 a L. 75.000 per
ciascun lavoratore, occupato nella azienda, al quale la contravvenzione si riferisce.
In caso di recidiva specifica, il Ministro per i trasporti, anche su proposta del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, può pronunciare la decadenza della concessione ed
incamerare la cauzione, quando il concessionario non ottemperi alla diffida rivoltagli
dall'autorità concedente di eliminare, entro il termine massimo di trenta giorni, le
inosservanze che hanno dato luogo alla condanna.".
- Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326 recante: "Discipline dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale":
"Art. 12. - Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 o comunque contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 11 è punito con l'ammenda fino a L. 500.000 oppure con l'arresto fino a tre mesi.".
- Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325 (Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli):
"Art. 4. - Per l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente legge i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da L. 6.000 a L. 30.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di L. 15.000.".
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 (Revisione dei film e dei lavori teatrali):
"Art. 15 (Sanzioni e sequestro). - 1. Salve le sanzioni previste
dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva
le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di
lire. Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dall'art. 668
del codice penale, l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone
la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a dieci giorni.
2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria
per i reati previsti dall'art. 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto
alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla-osta e
ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia
pronunciata.
3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato
il nulla-osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione
in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia
riportato il previsto nulla-osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme
da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal
comma 1.
4. Non è ammessa una nuova revisione di film sottoposti all'esame delle commissioni di
revisione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal presente articolo,
prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilità di
sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'art. 12, comma 1, capoverso 1, del
presente decreto.".
Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1962, n. 9 (Evoluzione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri):
"Art. 26. - Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiarazioni, o compiendo altri atti fraudolenti, è punito con la multa da L. 45.000 a L. 180.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
- Si trascrive il testo degli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1962, n. 223 (Disciplina dell'elettorato attivo e tenute e revisione delle liste elettorali):
"Art. 54 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22
gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 7). - Chiunque, essendovi obbligato per legge, non
compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali, la compilazione è l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le
notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, è
punito con l'ammenda da L. 200.000. a L. 1.000.000.
Se l'omissione è dolosa, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da L.
400.000 a L. 2.000.000.".
"Art. 55 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e legge 22
gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 8). - Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un
cittadino che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino che non
doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva diritto alla
iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o
sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'art. 6 è punito con l'ammenda da
L. 200.000 a L. 1.000.000.
Se il fatto è doloso, la pena è della reclusione sino ad un anno della multa da L.
400.000 a L. 2.000.000.".
- Si trascrive il testo dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria):
"Art. 40. - Chiunque compia atti diretti a procurare
artificiosamente a sè o ad altri la liquidazione di pensione non spettanti, ovvero in
misura maggiore di quella spettante, è punito con la multa da 3.000.000 a 15.000.000 di
lire, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai
precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro
qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, deve versare una somma che sarà determinata dal
comitato esecutivo dell'Istituto in misura non superiore al quadruplo dell'importo delle
trattenute o dei versamenti predetti.
La deliberazione del comitato è comunicata al trasgressore con la fissazione del termine
per l'adempimento.
Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di
pensionato è tenuto a versare una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non
effettuate a causa di tale omissione. Detta somma sarà prelevata dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
I proventi delle sanzioni stabilite con il secondo e quarto comma del presente articolo
sono dovuti al Fondo sociale.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto):
"Art. 14 (Sanzioni penali). - Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle leggi concernenti il Fondo o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con la multa da lire 50 mila lire a 500 mila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.".
- Si trascrive il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposte sugli spettacoli):
"Art. 36 (Chiusura del locale). - (Nel caso di recidiva nel mancato
o insufficiente pagamento dell'imposta ovvero nella mancata o infedele compilazione della
distinta d'incasso e per la contabilizzazione dei proventi o nella omessa presentazione
della dichiarazione di cui all'art. 13, l'intendente di finanza può provvedere, ai sensi
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, alla chiusura del luogo ove si tengono gli spettacoli o
le altre attività compresi i giochi e le scommesse).
In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura, il trasgressore è punito con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 300.000.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 (Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole):
"Art. 11. - Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1,
2 e 3 è punito con ammenda fino a L. 10.000.000 o con l'arresto fino a due anni.
Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, n. 7 e 9 è
punito con ammenda fino a L. 5.000.000 o con l'arresto fino a tre mesi.
Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 5, quarto comma, è punito con sanzione
amministrativa fino a L. 1.000.000.
La condanna importa sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un
periodo da due a sei mesi e la pubblicazione della sentenza.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il prefetto, il sindaco, ai
quali deve essere trasmessa copia del verbale o del rapporto, possono sospendere, secondo
la loro competenza, la concessione o l'autorizzazione sino all'esito del giudizio penale,
salvo quanto disposo dall'art. 140, del codice penale.".
- Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recanti disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria):
"Art. 5 (Pubblicità di amministrazioni pubbliche). - 1. Le
amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti
pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una
quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte
nell'apposito capitolo di bilancio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno
specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.
3. è fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di
destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto
qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.
4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonchè le
unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonchè gli
enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se
negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio
finanziario, depositando un riepilogo analitico.
5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle
informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, è
istituita una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nella quale sono inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel settore della
stampa, dell'editoria e della pubblicità, che formula pareri alla Presidenza del
Consiglio e alle singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento e della
promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni
stesse con particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e della loro applicazione
e alla promozione di una più diffusa conoscenza delle relative problematiche nonchè sui
servizi le strutture e il loro uso. La ripartizione di tale pubblicità deve avvenire
senza discriminazione e deve tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono i
soggetti specificamente interessati.
7. A tal fine le amministrazioni statali interessate dovranno presentare entro sessanta
giorni dalla approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima con la
illustrazione della pubblicità da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della
copertura finanziaria in riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonchè dei
soggetti, coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione dei progetti stessi,
prescelti a trattativa privata, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 6 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, previa in ogni caso gara
esplorativa, ai sensi dell'art. 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
8. La commissione istituita ai sensi del precedente comma 6 si esprime sulla assegnazione
a progetti motivatamente prescelti di un contributo sulle spese necessarie alla loro
realizzazione a valere su un fondo istituito presso la Direzione generale delle
informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le dotazioni finanziarie del fondo sono
costituite da un contributo dello Stato di un miliardo per l'esercizio finanziario 1987 e
dal venti per cento delle somme complessivamente stanziate da tutte le amministrazioni
statali nel capitolo di bilancio, di cui al precede comma 1, negli anni successivi.
9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le
disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la multa da lire un milione a
10 milioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui):
"Art. 5. - Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con
l'ammenda di L. 10.000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:
1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo
scandaloso o molesto;
2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.
Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni
della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.
I verbali di contravvenzione sranno rimessi alla competente autorità giudiziaria.".
- Si trascrive il testo degli articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano):
"Art. 6 (Autorizzazione della pubblicità presso il pubblico). - 1.
Nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può essere effettuata senza
autorizzazione del Mimistero della sanità, ad eccezione delle inserzioni pubblicitarie
sulla stampa aventi le caratteristiche indicate dall'art. 4, comma 2, o che, ferme
restando le disposizioni dell'art. 4, comma 1, si limitino a riprodurre integralmente e
senza modifiche le indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni d'impiego,
le interazioni, le avvertenze speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio
illustrativo, con l'eventuale aggiunta di una fotografia o di una rappresentazione grafica
dell'imballaggio o del condizionamento primario del prodotto.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentita la Commissione di
esperti prevista dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
3. La Commissione di cui al comma precedente, nominata dal Ministro della sanità e
rinnovata ogni tre anni, è costituita da:
a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede;
b) otto membri appartenenti al Ministero della sanità e all'Istituto superiore di
sanità;
c) quattro medici, di cui tre docenti universitari;
d) due farmacisti, uno dei quali designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti
italiani.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo del Ministero della sanità.
5. Il parere della Commissione non è obbligatorio nei seguenti casi:
a) se il messaggio pubblicitario non può essere autorizzato, risultando in evidente
contrasto con le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, comma 1, lettera b), e dell'art. 5,
lettere c), f) e n);
b) se il messaggio è destinato ad essere pubblicato sulla stampa quotidiana o periodica,
o ad essere diffuso a mezzo radiofonico, ed è stato approvato da un istituto di
autodisciplina formato dalle associazioni maggiormente rappresentative interessate alla
diffusione della pubblicità dei medicinali di automedicazione riconosciuto dal Ministero
della sanità;
c) se il messaggio costituisce parte di altro già autorizzato su parere della
Commissione.
6. Decorso un anno dal riconoscimento dell'Istituto di autodisciplinadi cui al comma 5,
lettera b), il Ministro della sanità, verificata la correttezza delle valutazioni
dell'Istituto predetto, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana estende la procedura di cui al comma 5, lettera b) ai messaggi
pubblicitari televisivi e cinematografici.
7. Nelle ipotesi previste dal comma 5, l'autorizzazione è negata o concessa con
provvedimento del competente ufficio del Ministero della sanità entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda; sull'opposizione proposta avverso il diniego concernente una
pubblicità approvata dall'Istituto di autodisciplina il Ministro della sanità decide,
sentita la Commissione di cui al comma 3.
In ogni altra ipotesi, l'autorizzazione è negata o concessa con decreto del Ministro
della sanità entro settantacinque giorni dalla presentazione della domanda. I decreti e i
provvedimenti di diniego sono motivati.
8. Il numero dell'autorizzazione del Ministero della sanità deve essere indicato nella
pubblicità, tranne che nell'ipotesi di pubblicità radiofonica.
9. Qualora la pubblicità presso il pubblico sia effettuata in violazione delle
disposizioni del presente decreto, il Ministro della sanità:
a) ordina l'immediata cessazione della pubblicità;
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di
precisazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Ministro, ove non ritenga di
provvedere ai seni dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175.
10. Chi effettua pubblicità presso il pubblico in violazione delle disposizioni del
presente decreto è soggetto alle sanzioni penali previste dall'ultimo comma dell'art. 201
del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e successive modificazioni.".
"Art. 15 (Pubblicità presso gli operatori sanitari svolta
irregolarmente). - 1. La violazione delle disposizioni del presente decreto sulla
pubblicità presso gli operatori sanitari comporta l'irrogazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. Il Ministero della sanità adotta, se
del caso, i provvedimenti indicati all'art. 6, comma 9.
2. Per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale
l'irregolarità comporta, altresì, la sospensione del medicinale dal prontuario stesso
per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni, tenuto conto della gravità del fatto.
Il provvedimento di sospensione è adottato previa contestazione del fatto al titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il quale può far pervenire
controdeduzioni al Ministero della sanità entro quindici giorni dalla contestazione
stessa.".
- Si trascrive il testo dell'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie):
"Art. 201. - è necessaria la licenza del prefetto, per la
pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o
istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per
gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici.
Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentirà l'associazione sindacale dei
medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio, è necessaria la
licenza del Ministro per l'interno per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi
altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità
medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od
artificiali.
La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti,
nominata dal Ministro per l'interno.
Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.".
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990,
n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari):
"Art. 1 (Emissione di assegno senza autorizzazione). - 1. Chiunque emette un assegno
bancario senza l'autorizzazione del trattario è punito con la reclusione da tre mesi a un
anno.".
"Art. 2 (Emissione di assegno senza provvista). - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 1 chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la multa da lire trecentomila a lire cinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi.".
- Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - è ammesso il pagamento
di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista
per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della
sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese di procedimento,
entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è
stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi,
l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto
3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti
all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386
(Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari):
"Art. 9 (Revoca dell'autorizzazione). - 1. Quando per un assegno non pagato, in tutto
o in parte, per difetto di provvista viene effettuato il protesto o la constatazione
equivalente, la banca trattaria deve revocare al traente ogni autorizzazione ad emettere
assegni ed invitarlo a restituire i moduli di assegni in suo possesso.
2. La revoca è comunicata al traente a mezzo di lettera raccomandata o telegramma con
avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione.
Nei dieci giorni successivi alla data di spedizione della comunicazione di revoca il
pagamento di assegni non produce gli effetti di una nuova autorizzazione ai sensi del
comma 1 dell'art. 10, se si tratta di assegni emessi nei limiti della provvista.
3. Se la lettera o il telegramma non è spedito entro il ventesimo giorno successivo al
protesto o alla constatazione equivalente, il trattario è obbligato a pagare gli assegni
emessi dopo tale giorno e fino al giorno successivo alla spedizione, anche se manca o è
insufficiente la provvista.
4. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di tre
mesi dalla ricezione della comunicazione di revoca. Il termine è di sei mesi se l'importo
non pagato, portato da uno o più assegni emessi prima della ricezione della comunicazione
di revoca, era complessivamente superiore a lire venti milioni.
5. Se viene data una nuova autorizzazione prima del termine stabilito dal comma 4, il
trattario è obbligato a pagare gli assegni successivamente emessi, anche quando manca o
è insufficiente la provvista, fino alla scadenza del termine.
6. La responsabilità del trattario nei casi previsti dai commi 3 e 5 è limitata a lire
dieci milioni per ogni assegno.".
- Si trascive il testo degli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia):
"Art. 124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o
postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla
quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali
e non ha riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o
decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza
autorizzazione o senza provvista.
Il richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni.".
"Art. 125. - Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario
o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è
punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei
mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di
essere stato interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali o di aver riportato,
nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di
condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o
senza provvista, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a due anni.".
- Il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 reca: "Norme per la repressione della evasione in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto".
- Si trascrive il testo dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivoluzione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributori, istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale):
"Art. 21. - 1. è istituito alle dirette dipendenze del Ministro
delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è
demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.
2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati
dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo e 37-bis del
decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 600, e successive
modificazioni. La richiesta di parere può altresì riguardare, ai fini dell'applicazione
dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la
qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità
e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.
3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del
rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a
carico della parte che non si è uniformata al parere del comitato.
4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto
del Ministro delle finanze, è composto dai seguenti membri:
a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione
generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale
per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;
b) il comandante generale della Guardia di finanza;
c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;
d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;
e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti
all'amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso;
f) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze.
5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di
grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresì farsi
assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso,
alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori
attribuiti agli uffici finanziari.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del
tesoro, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato.
7. Il presidente del comitato è nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto,
tra i membri del comitato stesso.
8. Le indennità da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti
all'amministrazione finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di
un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2,
può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero
delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta
qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.
10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta
giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il
contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla
fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La
mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta
del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giomi da una formale diffida ad adempiere da
parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso.
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da
osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per
la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.
12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente
legge.".
- Il testo urgente dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 10 (Sanzioni amministrative). - 1. Fatto salvo quanto
previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento
legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni
sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art. 2, comma 1,
lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera a), è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L.
10.000.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 e delle disposizioni
dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e
dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.
500.000 a L. 20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento
di cui all'art. 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'art. 2, comma
l, lettere f) e h).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade
nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e
presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le
direttive emanate dal Ministro dell'ambienie con proprio decreto entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento,
modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria una quota fissa non
inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e
di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento
ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata
nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di
manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con
quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro
attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.".
- Il testo vigente dell'art. 624 del codice penale, come modificato dalla presente legge è il seguente:
"Art. 624 (Furto). - Chiunque s'impossessa della cosa mobile
altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni
altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più
delle circostanze di cui agli articoli 6l, numero 7), e 625.".
- Il testo vigente dell'art. 340 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 340 (Remissione della querela). - 1. La remissione della
querela fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con
dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria
che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.
2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme
previste per la rinuncia espressa alla querela.
3. Il curatore speciale previsto dall'art. 155, comma 4, del codice penale è nominato a
norma dell'art. 338.
4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di
remissione sia stato diversamente convenuto.".
- Il testo vigente dell'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 (Disposizioni in materia di ordine pubblico), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 4. - Se il fatto previsto dall'art. 624 del codice penale è
commesso su armi munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali
adibiti alla custodia di essi, si procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione
da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a lire quattrocentomila. Se concorre,
inoltre, taluna delle circostanze previste dall'art. 61, o dall'art. 625, numeri 1, 2, 3,
4, 5 e 7 del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della
multa da lire duecentomila a lire seicentomila.
La pena stabilita nella prima parte dell'art. 628 del codice penale è aumentata della
metà se l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle
armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi. In tal caso,
se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dello stesso art. 628,
la pena è della reclusione da dieci a venti anni e della multa da lire quattro milioni a
lire dodici milioni.".
- Il testo vigente dell'art. 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 214 (Abrogazioni). - 1. Sono o restano abrogati, salvo quanto
previsto dai commi 2 e 3:
a) gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da 58 a 60 della
legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni;
b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54 ultimo periodo, 56,
61, comma 2, 97, da 106 a 108 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, convertito dalla
legge 21 marzo 1926, n. 597;
d) il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n.
597;
e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;
f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, convertito dalla
legge 18 marzo 1926, n. 562;
g) il regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1047, convertito dalla legge 18 marzo 1926,
n. 562;
h) il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, convertito dalla legge 18 marzo 1926,
n. 562;
i) il regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito dalla legge 18 marzo 1926,
n. 562;
j) il regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, convertito dalla legge 31 dicembre
1931, n. 1657;
k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815,
convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118;
l) il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile
1932, n. 291;
m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913;
n) l'art. 2369-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
o) il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;
p) il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;
q) la legge 23 maggio 1956, n. 515;
r) la legge 31 dicembre 1962, n. 1778;
s) gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo periodo, 3, 4,
4-bis, 4-ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, secondo comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17,
18, sesto comma, 18-ter, 18-quinquies, quinto comma, 18-septies, secondo periodo, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;
t) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137;
v) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, a eccezione degli
articoli 16 e 18;
w) la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, a eccezione degli articoli 9 e 10-ter;
y) la legge 19 giugno 1986, n. 289;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;
aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
bb) la legge 17 maggio 1991, n. 157, a eccezione dell'art. 10;
cc) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a eccezione dell'art. l4;
dd) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, a eccezione dell'art. 4;
ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 149;
ff) la legge 14 agosto 1993, n. 344, a eccezione dell'art. 11;
gg) l'art. 1, comma 1, lettera m), e l'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 28
dicembre 1993, n. 561;
hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 86, a eccezione degli articoli 14-bis e 15;
ii) l'art. 5, commi 3, 4 e 5, e l'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
jj) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli articoli 60, comma 4,
62, 63, 64 e 65.
2. Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto:
a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono punite ai sensi degli articoli
173 e 174 o sanzionate ai sensi dell'art. 193, comma 2;
b) 18, a eccezione del sesto comma, 18-bis, 18-quater, 18-quin-quies, a eccezione del
quinto comma, 18-sexies e 18-septies, a eccezione del secondo periodo, del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e
successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi
dell'art. 191;
c) l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis, commi 3,
4, 5 e 7; 2-ter, 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5;
7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77, le relative violazioni sono
sanzionate ai sensi dell'art. 190;
e) gli articoli 3, comma 2, lettere b), c) d) ed e); 4, comma 2; 9, commi 12, 13, 14; 15
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, le relative violazioni sono punite ai sensi dell'art.
169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190;
f) l'art. 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157, le relative violazioni sono punite ai
sensi dell'art. 174 o sanzionate ai sensi dell'art. 193;
g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge, 18 febbraio 1992, n. 149; le relative
violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 191;
h) gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27; 28
della legge 18 febbraio 1992, n. 149, le relative violazioni sono sanzionate ai sensi
dell'art. 192;
i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 6,
comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 190;
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
86;
k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2,
3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993, n.
344, le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 190;
l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2 e 5; 13; 14 della legge 25 gennaio
1994, n. 86, le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 190;
m) gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20,
comma 1, lettera e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e
3; 66, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, le
relative violazioni sono punite ai sensi dell'art. 169 o sanzionate ai sensi degli
articoli 189 e 190.
3. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 80, commi 4, 5
e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall'art. 204, comma 1, si
applicano gli articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289.
4. è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio
alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende
riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi
previsti.
5. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere
applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti
materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'art. 195, gli
articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente
disciplinate.".
- La legge 28 dicembre 1993, n. 561 reca: "Trasformazioni di reati minori in illeciti amministrativi.".
- Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite
minimo e limite massimo). - La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento
di una somma non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire venti milioni. Le
sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione
amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del
minimo.".
- Il testo vigente dell'art. 692 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 692 (Detenzione di misure e pesi illegali). - Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovevero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.".
- Il testo vigente dell'art. 726 del codice penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 726 (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio). - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto a pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.".
- Il testo vigente dell'art. 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 (Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 6. - 1. Ai soggetti sorpresi ad acquistare sigarette ed altri
tabacchi lavorati esteri di contrabbando, oltre alle sanzioni penali previste dal citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, o da
altre leggi speciali, è irrogata anche una sanzione amministrativa nella misura fissa di
lire centomila. In deroga alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, ed
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, non è ammessa alcuna
forma di pagamento in misura ridotta.
2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate e le relative sanzioni sono riscosse nei
modi di cui agli articoli 13 e seguenti della citata legge n. 689 del 1981.
L'ufficio competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 e ad emettere
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di cui all'art. 18 della medesima legge n. 689 del
1981, è individuato negli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma di
monopoli di Stato.
4. Qualora le violazoni di cui al comma 1 siano commesse all'interno di un ufficio
pubblico da parte di pubblici dipendenti, la Guardia di finanza provvede a segnalare la
contestazione al responsabile dell'ufficio per l'adozione di idonei provvedimenti
disciplinari. Il responsabile dell'ufficio, qualora non dimostri entro novanta giorni di
aver provveduto ad instaurare un procedimento disciplinare, è soggetto alla sanzione
amministrativa di cui al comma 1.".
- Il testo vigente dell'art. 342 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 342 (Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione fino a tre anni.".
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio,
a causa delle sue funzioni.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione
di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. precedente".
- Il testo vigente dell'art. 343 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 343 (Oltraggio a un magistrato in udienza). - Chiunque
offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione
fino a tre anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di
un fatto determinato.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.".