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UNA STORIA INCREDIBILE

                 E' una storia veramente incredibile che, per negligenza ed incompetenza di alcuni organi istituzionali, non ha trovato ancora la parola fine.

        E' una storia a tre  che riguarda mio padre che ha cessato il servizio nel lontano 1986, l'ex CPDEL che faceva capo al Ministero del Tesoro ed al quale è succeduto l'INPDAP, e l'INPS; anzi una storia a quattro perché tutto è scaturito da una cattiva interpretazione delle leggi in vigore all'epoca da parte dell'Ufficio Personale della Regione Abruzzo con sede a L'Aquila

I  FATTI:

        In data 01.01.1981 Adorna Filippo, in servizio presso la Cassa Mutua Coltivatori Diretti, veniva comandato a prestare servizio presso il settore Sanità della Regione Abruzzo, per effetti della L. 349 del 29.06.1977, inquadrato nel ruolo del personale di detta regione e, con la medesima decorrenza, iscritto al CPDEL.

        Poiché lo stesso era anche titolare di posizione assicurativa AGO gestita dall'INPS, riguardante il Servizio Militare e periodi di lavoro prestati alle dipendenze di imprese private dal 01.06.1940 al 05.12.1960, e Servizio prestato presso la Cassa Mutua Coltivatori Diretti dal 06.12.1960 al 31.12.1980, in data 09.08.1983 chiedeva di essere mantenuto nella stessa  posizione assicurativa  già costituita presso l'INPS, ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 28.04.1983 art. 7 comma 3 (3).

        In data 01.05.1986 Adorna Filippo veniva collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, e veniva a trovarsi nella seguente posizione assicurativa:         

PERIODO LAVORATIVO

ISTITUTO ASSICURATORE

DATORE DI LAVORO

01.06.1940-05.12.1960

I N P S 

Imprese private e Servizio militare

06.12.1960-31.12.1980

I N P S

Cassa Mutua Coltivatori Diretti

01.01.1981-30.04.1986

C P D E L

Regione Abruzzo

        Il 12.08.1986 l'Uffizio Personale della Regione Abruzzo istruiva la pratica di pensione e, con lettera n. 12455, inviava al CPDEL la documentazione relativa in applicazione della L. 322/1958 sulla costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, per il periodo di lavoro prestato alle dipendenze della Regione Abruzzo dal 01.01.1981 al 30.04.1986.

        In data 13.05.1986 Adorna Filippo presentava domanda (n. 64172) presso l'INPS di Chieti affinché gli venisse corrisposta la pensione di vecchiaia.

        L'INPS , con nota del 30.12.1986, respingeva la domanda sostenendo che la competenza a liquidare la pensione era del CPDEL, presso il quale potevano essere ricongiunti i periodi assicurativi AGO ai sensi dell'art. 6 della L. 29/1979 (1), poiché, nei confronti dell'assicurato, non trovava applicazione l'art. 75 del DPR 761/1979 (2) essendo stato dipendente regionale e non delle ULS o Stato. 

        In data 27.03.1987 contro tale decisione, Adorna Filippo inoltrava ricorso asserendo che nei suoi confronti non andava fatto diretto riferimento all'art. 75 del DPR 761/1979, ma all'art. 7 comma 3 della Legge Regionale n. 21 del 28.04.1983 (3) dallo stesso evocato, per essere mantenuto nella posizione assicurativa AGO costituita presso l'INPS, che a sua volta porta all'applicazione della L.322/1958 (4).

        L'assicurato faceva anche presente che la L. R. 21/1983, alla quale si riferiva, è la stessa che la Regione Abruzzo aveva applicato per l'immissione a ruolo del personale regionale e per la determinazione dell'indennità di buonuscita.

        In data 29.05.1987, il MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVIDENZA, con mandato n. 7248, provvedeva al trasferimento dei suoi contributi (quelli versati al CPDEL per servizio prestato dal 01.01,1981 al 30.04.1986) presso l'INPS per Costituzione Posizione Assicurativa, per un totale di £.18.755.255, dando sfogo all'articolo unico della L.322/1958 così come richiesto dall'interessato. Ne informava L'INPS con nota del 03.06.1987 (e per conoscenza l'assicurato), unitamente all'invio del prospetto dei contributi trasferiti. Si tenga presente che è l'art. 7 comma 3 della L.R. 21 del 28.04.1983 che porta all'applicazione dell'art. 75 della L. 761/1979 che, a sua volta, porta all'applicazione della L. 322/1958.

        Causa silenzio del Comitato Provinciale INPS, Adorna, in data 10.11.1987, presentava ulteriore ricorso al Comitato Regionale  e, in data 05.12.1987, la sede INPS di Chieti comunicava l'esito negativo dei due ricorsi  per gli stessi motivi che avevano determinato il rigetto della domanda di pensione, trascurando anche l'operato del Ministero del Tesoro (trasferimento dei contributi presso l'INPS).

        A distanza di tre anni dalla data della cessazione del servizio, ad Adorna Filippo non era stata corrisposta nessuna somma, neanche a titolo di acconto, né dall'INPS né dal Ministero del Tesoro

        Nel corso dell'anno 1989 Adorna cadeva in disgrazia; veniva colpito da una grave malattia che, a distanza di qualche mese, lo portava alla morte.

        Fin dal mese di aprile 1989, a causa della sua malattia e per sua espressa delega, operava il figlio Franco che lo rappresentava.

       In data 25.09.1989 quest'ultimo, dopo numerosi incontri con funzionari del Ministero del Tesoro in Roma, riusciva dove neanche sindacati e patronati erano riusciti, e cioè far riesaminare la pratica ormai archiviata, far capire l'errore commesso nella interpretazione delle varie leggi prese in considerazione e che aveva portato, di conseguenza, ad un errato istradamento della pratica di pensione, ed ottenere l'applicazione dell'articolo 6 della L. 29/1979 così come più volte asserito dall'INPS.

        Errate erano state le applicazioni della L. 322/1958 - e L.R.21/1983; quest'ultima successiva al passaggio di Adorna alla Regione Abruzzo.  

        Il figlio Franco nel mese di ottobre 1989, sempre per delega del padre, anziché per il pagamento di tutta la pensione da parte del Ministero del Tesoro, optava per il pagamento parziale della stessa da entrambi gli Istituti. Più precisamente optava per il pagamento dall'INPS di una parte della pensione riguardante i contributi versati nel periodo 1940-1960 per servizio svolto presso imprese private e servizio militare riscattato, ed il pagamento dal Ministero del Tesoro della parte di pensione riguardante i contributi versati all'INPS nel periodo 1961-1980, per lavoro svolto come dipendente presso la Cassa Mutua Coltivatori Diretti, unitamente  a quelli versati al CPDEL - Ministero del Tesoro per lavoro svolto presso la Regione Abruzzo.

        Dal mese di ottobre 1989 a dicembre, le due istituzioni si scambiavano documenti, regolarizzavano le relative pratiche e, contemporaneamente, ne davano comunicazione all'interessato.

        A distanza di qualche mese L'INPS provvedeva al ritrasferimento dei contributi richiesti dal Ministero (CPDEL) a suo tempo erroneamente  inviatogli, in aggiunta, ai sensi dell'art. 6 della L.29/1979, a quelli versati nel periodo 1960-1980 per un totale di contributi relativi a 25 anni.; deteneva, però come da accordi raggiunti, i contributi relativi a lavoro svolto presso imprese private (13 anni) anteriormente al lavoro svolto presso la Cassa Mutua Coltivatori Diretti., e quelli relativi al servizio militare riscattato (5 anni, 11 mesi, 13 giorni) per un totale di 19 anni, più che sufficienti per la liquidazione della pensione. "Le nespole, ormai, erano mature".

        In virtù di quanto sopra esposto, in data 19.02.1990, Adorna Filippo rinnovava la domanda di pensione che, questa volta veniva accolta dall'INPS ma che non poteva essere goduta dall'interessato per morte sopravvenuta in data 20.02.1990.

       In data 13.04.1990 l'INPS provvedeva ad emettere, in favore della vedova Cocco Adelina a titolo di arretrati di pensione, assegni per un totale di £. 36.938.360 e, a titolo di interessi legali, assegni per un totale di £. 5.551.660.

       Gli eredi lamentavano il mancato pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme percepite, così come previsto dalla sentenza n. 156 del 19.04.1991 della Corte Costituzionale.

        L'anno successivo, anche il Ministero del Tesoro provvedeva alla liquidazione degli arretrati di pensione diretta e di reversibilità a favore della vedova Cocco Adelina, per un totale di £. 61.651.210, ma non provvedeva al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

        Nei mesi successivi gli eredi iniziavano una azione legale contro l'INPS e contro il CPDEL per il riconoscimento delle somme non corrisposte e danni morali subiti dal defunto e dagli eredi stessi.

       Negli anni successivi, per effetto di unica azione legale nei confront i dei due istituti, il Giudice del lavoro di Chieti condannava l'INPS al pagamento, a favore della vedova e dei figli, della rivalutazione monetaria spettante ad ADORNA, interessi legali su detta rivalutazione fino al pratico soddisfo ed alla rifusione delle spese processuali, così come chiaramente specificato nella Sentenza n. 1107 del 20.12.1993.

        Per ulteriori ritardi nel pagamento della somme, il giudice competente disponeva il sequestro di beni dell'INPS a favore degli eredi di Adorna e, solo successivamente, lo stesso Istituto provvedeva al saldo di tutte le competenze spettanti, per un totale di £. 11.000.000.

        Per quanto riguarda il CPDEL, il giudice si dichiarava non competente a decidere e rimandava le parti  a Comparire dinnanzi alla CORTE DEI CONTI, giusto quanto riportato nella Sentenza n. 1106 del 20.12.1993.

 

NOTE

        (1) L'articolo 6 della L. 29/1979 prescrive che la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, per i quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. Poiché ciò non si era verificato, è da ritenere che detto articolo non era  applicabile nei confronti di Adorna per motivi che gli stessi Istituti previdenziali e la Regione Abruzzo avrebbero dovuto conoscere.

        (2)  L'articolo 75 del DPR 761/1979 ULS o dello Stato, ma ad esso si perviene tramite l'applicazione dell'articolo 7  comma 3 della LR 21/1983, che riserva ai dipendenti regionali provenienti dalle Casse Mutue ai sensi della legge 349/1977, stesso trattamento previsto dall'articolo 75 del DPR 761/1979 per i dipendenti ULS o dello Stato.

        (3)  Il comma 3 dell'articolo 7 del LR 21/1983 cita : "al personale proveniente dagli Enti dalle Casse Mutue ai sensi delle leggi 386 del 17.08.1974, 349 del 29.06.1977 e 833 del 23.12.1978, si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la stessa disciplina di cui agli articoli 74,75 e 76 del DPR  761 del 20.12.1979.L'opzione deve essere esercitata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

       (4)  All'applicazione dell'articolo unico della L.322/1958, si perviene tramite applicazione dell'articolo 75 del DPR 761/1979 al quale fa esplicito rimando il comma 3 dell'articolo 7 della LR 21 del 17.05.1983

        (5)  Il comma 3 dell'articolo 2 della  L. 482 del 27.10.1988 rappresenterebbe la soluzione al problema, ma a parere di funzionari della sede di Chieti del Ministero del Tesoro, non si applica nei confronti del personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della stessa legge.

 CONSIDERAZIONI

 

        Il signor ADORNA Filippo, in data 01.01.1981, transitava alla Regione Abruzzo ai sensi della L 349 del 29.06.1977 e, pertanto, a decorrere dalla stessa data, i contributi INPS versati dal 01.12.1960 al 31.12.1980, per lavoro svolto presso la Cassa Mutua Coltivatori Diretti di Chieti, dovevano essere trasferiti d'ufficio alla CPDEL in base all'art. 5 della L- 29/1979.

        Ciò non è avvenuto perché l'Ufficio Personale della Regione Abruzzo aveva erroneamente ritenuto applicabile, nei confronti di Adorna, prima l'art. 1 della L. 29/1979 (anziché l'art. 6 della stessa legge) e la L. 322/1958 e, successivamente, l'art. 7 comma 3 della L. R. 21/1983.

        E' in base a quest'ultima legge che Adorna, in data 09.08.1983, chiedeva di essere mantenuto nella posizione assicurativa costituita presso l'INPS (scadenza 16.08.1983).

        La responsabilità del CPDEL, per il ritardato pagamento della pensione, sta nel fatto che diede erroneamente sfogo a tale richiesta (e non doveva farlo) nonostante avesse avuto casi analoghi immediatamente dopo l'applicazione della L. 349/1977, e lo fece in data 29.05.1987, con mandato n. 7248 a favore dellINPS, e cioè dopo sette anni dal trasferimento di Adorna alla Regione Abruzzo, e dopo quattro anni dalla data di presentazione della domanda.

        Alla data del 30.04.1986, (data della cessazione del servizio), al CPDEL erano affluiti solo contributi relativi al servizio prestato presso la Regione, per un totale di cinque anni e quattro mesi, non sufficienti alla liquidazione della pensione di vecchiaia.

        Il CPDEL, con nota del 30.09.1989 inviata all'INPS di Chieti, riconosceva esplicitamente l'errore in cui era incorso disponendo l'annullamento della posizione assicurativa già costituita e chiedendo la restituzione delle somme a suo tempo trasmesse.

        A confermare l'errore del CPDEL sono:

        1 - La nota dell'INPS di Chieti, datata 30.12.1986, nella quale veniva comunicato che la domanda di pensione, presentata a quell'Istituto, era stata respinta poiché la competenza a liquidare la pensione era del CPDEL presso il quale dovevano essere ricongiunti d'ufficio i periodi assicurativi AGO ai sensi dell'art. 5 della L. 29/1979.

        2 - Il mandato dell'INPS del 17.11.1989 con il quale lo stesso Istituto disponeva la restituzione al CPDEL delle somme acquisite anni prima.

        Con riferimento ai punti 5, 6 e 7 dell'opposizione prodotta dal CPDEL nell'udienza del 14.11.1992, la stessa Cassa prima affermava di aver operato con giudizio e tempestività, e poi esponeva una serie di motivi a giustificazioni di errori e ritardi commessi nell'istruzione della pratica di pensione.

        La responsabilità del CPDEL per il ritardo nell'erogazione della pensione, risiede non nella rilevante entità della mole di lavoro gravante sulla DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO, ma, nel caso in esame, nella errata istruzione della pratica di pensione di Adorna, così come ha sempre asserito l'INPS.

        La responsabilità dell'INPS, invece, risiede in due punti ben distinti: 

        1 - Non provvedeva a dare sfogo neanche in parte alla domanda di pensione presentata in data 30.05.1986; ma lo faceva quattro anni più tardi, (nell'aprile del 1990 dopo la morte dell'interessato), relativamente ai contributi versati per servizi privati e servizio militare riscattato per un totale di 19 anni.

        2 - Tratteneva le somme erroneamente versate dal CPDEL per costituzione della posizione assicurativa Ago, e non provvedeva a restituirle, visto che aveva respinto ripetutamente le richieste di pagamento della pensione ad Adorna.

                                      

E  NON  FINISCE QUI

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