CODICE PENALE
LIBRO II



DEI DELITTI IN PARTICOLARE

 

 

TITOLO I

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` DELLO STATO

 

 

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` INTERNAZIONALE DELLO STATO

 

241 Attentati contro la integrità, l`indipendenza o l`unità dello Stato

Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre i, territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l`indipendenza dello Stato è punito con l`ergastolo .

Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l`unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria (una colonia) o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.

 

242 Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano

Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l`ergastolo.

Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.

Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia i, trattamento di belligeranti.

 

243 Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se la guerra segue, si applica l`ergastolo ; se le ostilità si verificano, si applica l`ergastolo.

 

244 Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra

Chiunque, senza l`approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l`ergastolo.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dieci anni .

 

245 Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni .

La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa .

 

246 Corruzione del cittadino da parte dello straniero

Il cittadino (c.p. 4, 242 n.3), che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 1 milione a 4 milioni.

Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l`utilità.

La pena è aumentata :

1) se il fatto è commesso in tempo di guerra ;

2) se il denaro o l`utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

 

247 Favoreggiamento bellico

Chiunque, in tempo di guerra , tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l`intento, con l`ergastolo .

 

248 Somministrazione al nemico di provvigioni

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (c.p.313).

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all`estero (c.p.7, 8).

 

249 Partecipazione a prestiti a favore del nemico

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni .

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all`estero (c.p.7, 8).

 

250 Commercio col nemico

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell`art. 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire 2 milioni .

 

251 Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra

Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un`impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell`opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire 2 milioni.

Se l`inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l`inadempimento del contratto di fornitura .

 

252 Frode in forniture in tempo di guerra

Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell`esecuzione dei contratti di fornitura o nell`adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell`articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell`opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire 4 milioni.

 

253 Distruzione o sabotaggio di opere militari

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato (c.p.268) è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica l`ergastolo :

1) se il fatto è commesso nell`interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano (c.p.242 n.4);

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

 

254 Agevolazione colposa

Quando l`esecuzione del delitto preveduto dall`articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 

255 Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni .

Si applica l`ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

 

256 Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato

Chiunque si procura notizie che, nell`interesse della sicurezza dello Stato o, comunque nell`interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni .

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell`interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d`ordine politico, interno o internazionale.

Se si tratta di notizie di cui l`Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

Si applica l`ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

 

257 Spionaggio politico o militare

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell`interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell`interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete (c.p.256) è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni .

Si applica l`ergastolo :

1) se il fatto è commesso nell`interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari.

 

258 Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l`Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni .

Si applica l`ergastolo se il fatto è commesso nell`interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano (2424).

Si applica l`ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

 

259 Agevolazione colposa

Quando l`esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell`atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Le stesse pene si applicano quando l`esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l`accesso nell`interesse militare dello Stato.

 

260 Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

E` punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria in cui è vietato l`accesso nell`interesse militare dello Stato;

2) è colto, in tali luoghi o zone o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuni dei delitti preveduti dagli art. 256, 257 e 258;

3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell`art. 256.

Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

 

261 Rivelazione di segreti di Stato

Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell`art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell`ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso la pena dell`ergastolo .

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

 

262 Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione

Chiunque rivela notizie, delle quali l`Autorità competente ha vietato la divulgazione (c.p.256), è punito con la reclusione non inferiore a tre anni .

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, l`ergastolo .

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

 

263 Utilizzazione dei segreti di Stato

Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell`interesse della sicurezza dello Stato (c.p.256, 268), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 2 milioni .

Se il fatto è commesso nell`interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l`ergastolo .

 

264 Infedeltà in affari di Stato

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all`estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all`interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni .

 

265 Disfattismo politico

Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque una attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena è non inferiore a quindici anni:

1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

La pena è dell`ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (268, 313).

 

266 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi

Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l`apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto (c.p.302, 303), con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

1) col mezzo della stampa , o con altro mezzo di propaganda;

2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone

3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa abbia carattere di riunione non privata .

 

267 Disfattismo economico

Chiunque, in tempo di guerra , adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori (c.p.501), pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 6 milioni.

Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (c.p.268, 313).

 

268 Parificazione degli Stati alleati

Le pene stabilite negli art. 247 e seguenti. si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

269 Attività antinazionale del cittadino all`estero

Il cittadino (c.p.4, 242-3), che, fuori del territorio dello Stato (c.p.42), diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all`estero, o svolge comunque un`attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non Inferiore a cinque anni (c.p.313).

 

270 Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato (c.p.4) promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (18 Cost.; c.p. 7, n. 1, 8, 302-312, 363).

Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

 

270 bis Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell`ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che Si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell`ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

 

271 Associazioni antinazionali

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`articolo precedente , nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un`attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si applica l`ultimo capoverso dell`articolo precedente .

 

272 Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.302-312, 363).

(Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni) .

Alle stesse pene soggiace chi fa apologia (c.p.303 n.2) dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.

 

273 Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

(Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 1 milione a 4 milioni.

Se l`autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire 2 milioni).

[Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale - Sentenza n° 193 del 28 giugno 1985.]

 

274 Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

(Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l`autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lue duecentomila a due milioni.

La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l`autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all`estero).

[Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale - Sentenza n° 193 del 28 giugno 1985.]

 

275 Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico

Il cittadino che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.

 

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` INTERNA DELLO STATO

 

276 Attentato contro il Presidente della Repubblica

Chiunque attenta alla vita alla incolumità o alla libertà personale dei Presidente della Repubblica è punito con l`ergastolo (c.p.290 bis).

 

277 Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica , è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (c.p.290 bis, 313).

 

278 Offese all`onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

Chiunque offende l`onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.290 bis, 292 bis, 313).

 

279 Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica

Chiunque pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni (c.p.290 bis, 313).

 

280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell`ordine democratico , attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall`attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell`esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l`ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste .

281 Offesa alla libertà del Capo del Governo (abrogato)

282 Offesa all`onore del Capo del Governo (abrogato)

 

283 Attentato contro la costituzione dello Stato

Chiunque commette un fatto duetto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall`ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

 

284 Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

Chiunque promuove un`insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l`ergastolo.

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni: coloro che la dirigono, con l`ergastolo .

La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

 

285 Devastazione, saccheggio e strage

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto duetto a portare la devastazione, il saccheggio (c.p.419) o la strage (c.p.422) nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l`ergastolo .

 

286 Guerra civile

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato , è punito con l`ergastolo.

 

287 Usurpazione di potere politico o di comando militare

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell`esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l`ergastolo ed è punito con [la morte] se il fatto ha compromesso l`esito delle operazioni militari.

 

288 Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero

Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

 

289 Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali

E` punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica (c.p.290 bis) o al Governo l`esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;

2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali l`esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l`esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

 

289 bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell`ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell`ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, m conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell`ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell`ipotesi prevista dal terzo comma.

 

290 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

Chiunque pubblicamente (266-4) vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l`Ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione (292 bis, 313).

 

290 bis Parificazione al presidente della Repubblica di chi ne fa le veci

Agli effetti degli artt. 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci (86 Cost.).

 

291 Vilipendio alla nazione italiana

Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.293).

 

292 Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Chiunque vilipende la bandiera nazionale (12 Cost.) o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s`intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera (c.p.292 bis, 293).

 

292 bis Circostanza aggravante

La pena prevista nei casi indicati dagli artt. 278 (offesa all`onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.

Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Codice Penale Militare di Pace.

 

293 Circostanza aggravante

Nei casi indicati dai due articoli precedenti , la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero (c.p. 4, 2423).

 

CAPO III

DEI DELITTI CONTRO POLITICI DEL CITTADINO

 

294 Attentati contro i diritti politici del cittadino

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l`esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.311, 312).

 

CAPO IV

DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI,

I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI

 

295 Attentato contro i Capi di Stati esteri

Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito nel caso di attentato alla vita con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con [la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con] l`ergastolo (c.p.298, 300, 301).

 

296 Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri

Chiunque nel territorio dello Stato fuori dei casi preveduti dall`articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni (c.p.298, 300-301, 313).

 

297 Offesa all`onore dei Capi di Stati esteri

Chiunque nel territorio dello Stato offende l`onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.298, 300, 301, 313).

 

298 Offese contro i rappresentanti di Stati esteri

Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell`esercizio delle loro funzioni (c.p.300, 301, 313).

 

299 Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero

Chiunque nel territorio dello Stato (42) vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (300, 313).

 

300 Condizione di reciprocità

Le disposizioni degli artt. 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.

I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma dell`art. 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai Capi di missione diplomatica italiana.

Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo (c.p.575-649), ma la pena è aumentata (c.p.64).

 

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

 

301 Concorso di reati

Quando l`offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all`onore, indicata negli artt. 276, 277, 278, (280, 281, 282,) 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei Capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.

Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei Capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

Quando l`offesa alla vita, alla incolumità alla libertà o all`onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso (84), e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati (c.p.71), applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei Capi precedenti.

 

302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi (c.p.43), preveduti dai Capi primo e secondo di questo Titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte] l`ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se la istigazione è accolta, ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

 

303 Pubblica istigazione e apologia

Chiunque pubblicamente (2664) istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell`articolo precedente è punito, per il solo fatto dell`istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l`apologia di uno o più fra i delitti indicati nell`articolo precedente.

 

304 Cospirazione politica mediante accordo

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell`art. 302, coloro che partecipano all`accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata (c.p.64).

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l`accordo (c.p.308).

 

305 Cospirazione politica mediante associazione

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell`art. 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all`associazione, la pena è della reclusione da due otto anni.

I capi dell`associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate (c.p.64) se l`associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati (c.p.308).

 

306 Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell`art. 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni (c.p.309).

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori .

 

307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all`associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni (308, 309).

La pena è aumentata (c.p.64) se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale (c.p.384, 4183), si intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole (c.p.540).

 

308 Cospirazione: casi di non punibilità

Nei casi preveduti dagli artt. 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l`accordo è intervenuto o l`associazione è costituita, e anteriormente all`arresto, ovvero al procedimento:

1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell`associazione;

2) non essendo promotori o capi, recedono dall`accordo o dall`associazione.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l`esecuzione del delitto per cui l`accordo è intervenuto o l`associazione è stata costituita.

 

309 Banda armata: casi di non punibilità

Nei casi preveduti dagli artt. 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell`ingiunzione dell`Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;

2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l`esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.

 

310 Tempo di guerra

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.

 

311 Circostanza diminuente: lieve entità del fatto

Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite (c.p.65) quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell`azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

 

312 Espulsione dello straniero

Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo Titolo, è espulso dallo Stato (c.p.235) .

313 Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento

Per i delitti preveduti dagli artt. 244, 245, 265, 267, 269, (273, 274), 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l`autorizzazione del Ministro per la Giustizia (343 c.p.p.).

Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli artt. 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto nell`art. 290, quando è commesso contro l`Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l`autorizzazione dell`Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l`autorizzazione del Ministro per la Giustizia .

I delitti preveduti dagli artt. 296, 297, 298 in relazione agli artt. 296 e 297, e dell`art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la Giustizia (342 c.p.p.).

TITOLO II

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

CAPO I

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI

CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

314 Peculato

Il pubblico ufficiale (c.p.357) o l`incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l`uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

315 Malversazione a danno di privati (abrogato)

 

316 Peculato mediante profitto dell`errore altrui

Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell`esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell`errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

316 bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (c.p.32 quater).

 

317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (c.p.32 quater).

 

317 bis Pene accessorie

La condanna per i reati di cui agli artt. 314 e 317 importa l`interdizione perpetua dai pubblici uffici (c.p.283). Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l`interdizione temporanea (c.p.283 n. 4, 37).

 

318 Corruzione per un atto d`ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.32 quater).

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d`ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

 

319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d`ufficio

Il pubblico ufficiale (c.p.357), che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni (c.p.32 quater).

 

319 bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all`art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l`amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (c.p.32 quater).

 

319 ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l`ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l`ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all`ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

 

320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio

Le disposizioni dell`art. 319 si applicano anche all`incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all`art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (c.p.32 quater).

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

 

321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell`art. 318, nell`art. 319, nell`art. 319 bis, nell`art. 319 ter, e nell`art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all`incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (c.p.32 quater).

 

322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (c.p.357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (c.p.358) che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l`offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell`art. 318, ridotta di un terzo (c.p.32 quater).

Se l`offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l`offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell`art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all`incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall`art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all`incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall`art. 319.

 

323 Abuso d`ufficio

Il pubblico ufficiale (357), o l`incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

 

323 bis Circostanza attenuante

Se i fatti previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite (c.p.65).

324 Interesse privato in atti di ufficio (Abrogato)

 

325 Utilizzazione d`invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio

Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell`ufficio o servizio, e che debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 1 milione.

 

326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio , che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete (c.p.256, 261, 622; 1183, 201, 329 c.p.p.), o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l`agevolazione è soltanto colposa (c.p.43), si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

 

327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni; delle leggi o degli atti dell`Autorità

Il pubblico ufficiale , che nell`esercizio delle sue funzioni, eccita ai dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell`Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l`apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell`Autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 400.000.

La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e al ministro di un culto.

 

328 Rifiuto di atti d`ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio , che indebitamente rifiuta (c.p.366, 3885) un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l`atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2 milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

 

329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

Il militare o l`agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall`Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

330 Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori (abrogato)

 

331 Interruzione d`un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità (c.p.359), interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire 1 milione (c.p.332, 635 n. 2).

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire 6 milioni. Si applica la disposizione dell`ultimo capoverso dell`articolo precedente .

 

332 Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio

o di interruzione di un pubblico servizio

Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti , ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire 1 milione.

333 Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro (abrogato)

 

334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso

di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale (c.p.253-265, 316-323 c.p.p.) o dall`autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favore il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a 1 milione (c.p.388 n.3).

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lue seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia (c.p.388 n.4).

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire 600.000 se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

 

335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro

disposto nel corso di un procedimento penale o dall`autorità amministrativa

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale (c.p.253-265, 316-323 c.p.p.) o dall`autorità amministrativa, per colpa (c.p.43) ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 600.000 (388 bis).

 

CAPO II

DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell`ufficio o del servizio, è punito con la reclusione dai sei mesi a cinque anni .

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa (c.p.339).

 

337 Resistenza a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale (c.p.357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (c.p.339).

 

338 Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne, un tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l`attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni (c.p.339).

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici (c.p.358) o di pubblica necessità (c.p.359) qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l`organizzazione o l`esecuzione dei servizi (c.p.339).

 

339 Circostanze aggravanti

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti Sono aumentate (c.p.64) se la violenza o la minaccia è commessa con armi (585), o da persona travisata, o da più persone riunite o con scritto anonimo, o un modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni , esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite (c.p.112 n. 1), mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell`art. 336 e dagli artt. 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell`art. 336 della reclusione da due a otto anni.

340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge (c.p.331, 338, 431, 432, 433), cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico (c.p.358) o di un servizio di pubblica necessità (c.p.359) è punito con la reclusione fino a un anno .

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

 

341 Oltraggio a un pubblico ufficiale

Chiunque offende l`onore o il prestigio di un pubblico ufficiale (c.p.357), in presenza di lui e a causa o nell`esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione (da sei mesi) a due anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, duetti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l`offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l`offesa è recata in presenza di una o più persone (c.p.344).

 

342 Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Chiunque offende l`onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, duetti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l`offesa consiste nell`attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell`ultimo capoverso dell`articolo precedente.

 

343 Oltraggio a un magistrato in udienza

Chiunque offende l`onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l`offesa consiste nell`attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate (c.p.64) se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

 

344 Oltraggio a un pubblico impiegato

Le disposizioni dell`art. 341 si applicano anche nel caso in cui l`offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio (c.p.358); ma le pene sono ridotte di un terzo.

 

345 Offesa all`Autorità mediante danneggiamento di affissioni

Chiunque, per disprezzo verso l`Autorità, rimuove, lacera, o altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell`Autorità stessa, è punito con la multa fino a lire 1 milione (664).

 

346 Millantato credito

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale (357), o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio (c.p.358), riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a 4 milioni.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire 1 milione a 6 milioni, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare (c.p.382).

 

347 Usurpazione di funzioni pubbliche

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale (c.p.357) o impiegato (c.p.358) il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle (c.p.287).

La condanna importa la pubblicazione della sentenza (c.p.36).

348 Abusivo esercizio di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (c.p.2229 c.c.), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a 1 milione.

 

349 Violazione di sigilli

Chiunque viola i Sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell`Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.350).

Se il colpevole è colui che ha un custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire 600.000 a 6 milioni.

 

350 Agevolazione colposa

Se la violazione dei Sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire 100.000 a 2 milioni.

 

351 Violazione della pubblica custodia di cose

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato (253 n..2 c.p.p.), atti, documenti, ovvero un`altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

 

352 Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l`Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la multa fino a lire 1 milione.

 

353 Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.32 quater) .

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall`Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire 1 milione a 4 milioni.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale (c.p.357) o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

 

354 Astensione dagli incanti

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell`articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione.

 

355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un`impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.

La pena è aumentata (64) se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all`armamento o all`equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa (c.p.43), si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire 100.000 a 4 milioni.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura (c.p.32 quater).

 

356 Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell`adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell`articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 2 milioni (c.p.32 quater).

La pena è aumentata (c.p.64) nei casi preveduti dal primo capoverso dell`articolo precedente (252).

 

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

 

357 Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Giurisprudenza

Il titolare della delegazione A.C.I. (a differenza dei ben diversi uffici di delegazione degli "Automobile Club") è pubblico ufficiale, in quanto è a lui attribuita la capacità di riscuotere le tasse automobilistiche.

Sez. V, sent. n. 9091 del 03-07-1989.

La norma del capoverso dell'art. 357 del cod. pen. va interpretata nel senso che ad integrare la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale è sufficiente l'esistenza in capo al soggetto di poteri autoritativi oppure, in alternativa o anche congiuntamente, di poteri certificativi, e non nel senso della necessaria presenza, anche solo in astratto, di poteri congiuntamente autoritativi e certificativi. Nel concetto di "poteri autoritativi" rientrano non soltanto i "poteri coercitivi" (di arresto, di perquisizione etc.) ma tutte quelle attività che sono atti di volontà di Pubblica Amministrazione con esplicazione di un potere pubblico discrezionale (ad es. le autorizzazioni amministrative) nei confronti di un soggetto che così viene a trovarsi su un piano non paritetico, non "di diritto privato", rispetto all'autorità che tale potere esercita.

Sez. V, sent. n. 7234 del 05-07-1991.

In tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione, la qualità di pubblico ufficiale deriva dall'inserimento dell'agente nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione sulla base di un rapporto che può ripetere il momento genetico anche dal modello convenzionale, e prescinde dalla titolarità di poteri decisori ove l'agente medesimo partecipi alla formazione dell'attività dell'ufficio, con riferimento a qualsiasi fase anche interna del procedimento amministrativo. (Nella fattispecie, trattavasi del reato di cui all'art. 323 cod. pen.).

Sez. VI, sent. n. 9906 del 14-09-1994

In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione con specifico riguardo alla nuova nozione di pubblico ufficiale introdotta dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, l'espressione "giurisdizionale" contenuta in detta legge deve essere intesa in senso improprio, non solo quale esercizio della giurisdizione, ma anche con riferimento alle funzioni di altri organi giudiziari (quale il pubblico ministero e gli ausiliari del giudice, tra i quali deve essere annoverato il curatore del fallimento). La legge 7 febbraio 1992 n. 181 non ha fatto che dirimere i dubbi derivanti dall'improprio uso dell'espressione, e pertanto alla stessa non può che assegnarsi valore interpretativo.

Sez. VI, sent. n. 9900 del 14-09-1994.

Ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l'attività consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio. (Nella specie, è stato ritenuto configurabile il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 cod. pen., nel fatto di chi, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a un funzionario dell'Enel, aveva attestato, contrariamente al vero, che l'immobile da lui condotto era stato costruito sulla base di una regolare concessione edilizia, trattandosi di un presupposto necessario, in base alle vigenti disposizioni, per l'ottenimento di fornitura di energia elettrica).

Sez. V, sent. n. 2036 del 05-03-1997.

Ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l'attività consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio. (Nella specie, è stato ritenuto configurabile il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 cod. pen., nel fatto di chi, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a un funzionario dell'Enel, aveva attestato, contrariamente al vero, che l'immobile da lui condotto era stato costruito sulla base di una regolare concessione edilizia, trattandosi di un presupposto necessario, in base alle vigenti disposizioni, per l'ottenimento di fornitura di energia elettrica).

Sez. V, sent. n. 2036 del 05-03-1997.

L'agente di assicurazione che rilascia il certificato per la cosiddetta R.C.A. ed il relativo contrassegno a sua firma non riveste la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (se pubblico impiegato), necessaria per integrare il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. La legge 24 dicembre 1969 n. 990, infatti, non ha modificato la natura giuridica delle compagnie di assicurazione, che resta eminentemente commerciale, anche se ad uno dei rami in cui tale attività si esplica (assicurazione della responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli a motore) è collegato un interesse di carattere generale. Conseguentemente, il falso commesso dall'agente di assicurazione sul certificato da lui rilasciato è punibile ex art. 485 cod. pen.

Sez. V, sent. n. 7712 del 12-07-1995.

Gli allievi della scuola di polizia, espletando attività solo discente, non sono ancora investiti di pubbliche funzioni e solo quando vengono mandati in servizio di ordine pubblico investono tali funzioni in quanto manifestano la volontà dello Stato, essendo in quel frangente pubblici ufficiali. Al contrario assumono permanentemente la qualifica di agente di Polizia giudiziaria e sono pubblici ufficiali, anche quando non sono comandati in servizio, coloro che, al termine della scuola, sono nominati agenti e mandati ai reparti od uffici, ancorché in prova, dato che pure in tale qualifica svolgono concretamente mansioni da pubblici ufficiali. (Fattispecie in tema di resistenza ad agenti ausiliari che si trovavano allo stadio come spettatori. Affermando i principi di cui sopra la Cassazione ha rilevato che gli stessi, trattenuti in servizio all'atto del collocamento in congedo, erano agenti di Polizia giudiziaria a tutti gli effetti nonché pubblici ufficiali).

Sez. VI, sent. n. 5816 del 18-05-1995.

Alla guardia particolare giurata, nella specie adibita alla vigilanza all'ingresso di un pubblico ente ospedaliero, deve attribuirsi, in virtù del disposto dell'art. 358 del cod. pen., sostituito dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, la qualità non di pubblico ufficiale ma di incaricato di pubblico servizio non avente la qualifica di pubblico impiegato. Invero, in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le guardie particolari giurate possono essere destinate soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, previa autorizzazione prefettizia che, per l'appunto, non può essere concessa "per operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della libertà individuale". Né la qualità di pubblico ufficiale potrebbe essere loro attribuita sulla base della abilitazione loro concessa di stendere verbali fidefacenti ovvero della possibilità di collaborare a richiesta delle forze dell'ordine nell'attività di repressione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico. Quanto al primo profilo, trattasi di attività certativa non esplicante effetti all'esterno dell'ufficio e comunque inidonea a connotare una pubblica funzione se disgiunta da un autonomo potere certificativo. Quanto al secondo, si tratta di funzioni sussidiarie prive di autonomia, non dissimili - ancorché più qualificate - da quelle che, in certi casi sono chiamati a svolgere. Non è pertanto configurabile in danno alle guardie particolari giurate il delitto di cui agli artt. 341 o 344 cod. pen..

Sez. VI, sent. n. 3224 del 21-03-1992.

Alla guardia giurata va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen.. La guardia giurata è chiamata dall'ordinamento, a seguito di specifica investitura amministrativa, ad esercitare poteri che attengono alla potestà statuale con riguardo alla tutela dei beni dei singoli e della collettività, e nell'esercizio dei suoi compiti manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione protesa ad attuare una siffatta tutela, integra le funzioni proprie dell'autorità di Polizia, pone in essere atti certificativi con riguardo alla redazione dei verbali all'esito della propria attività o delle investigazioni svolte, nonché può compiere atti autoritativi per la realizzazione delle attribuzioni affidategli. (Nella fattispecie, è stato ritenuto configurabile il peculato nell'appropriazione compiuta da una guardia, incaricata del trasporto valori da parte di una banca, di somma di danaro affidatole).

Sez. VI, sent. n. 650 del 17-05-1993.

Le guardie venatorie, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste di pubblici ufficiali poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, attiene ad un interesse pubblico della comunità nazionale. E' illegittimo perciò ed integra gli estremi contravvenzionali di cui all'art. 651 cod. pen. il rifiuto delle proprie generalità quando queste siano richieste da una guardia venatoria nell'esercizio dei compiti di vigilanza che le sono propri.

Sez. V, sent. n. 4898 del 23-05-1997.

In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, il bidello di una scuola elementare - che non abbia altre mansioni oltre quelle di pulizia dei locali della scuola e della loro custodia, che sono mansioni meramente materiali e non sussidiarie a quelle dei pubblici ufficiali operanti nella scuola stessa - non riveste la qualifica di pubblico ufficiale: trattasi, invero, di soggetto che non è neppure pubblico impiegato, bensì ausiliario ex art. 2 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 420. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, in relazione ad espressione offensiva rivolta ad una bidella di una scuola elementare, ha escluso la configurabilità del contestato reato di oltraggio ed ha ritenuto che il fatto dovesse essere qualificato come ingiuria).

Sez. VI, sent. n. 8620 del 24-09-1996.

In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, i criteri normativi di identificazione menzionati dall'art. 357, comma secondo, del cod. pen., sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1990 n. 86, non sono cumulativi, ma alternativi, nel senso che basta uno solo di loro per conferire natura pubblica alla funzione amministrativa ed attribuire al soggetto che l'esercita la qualifica di pubblico ufficiale. Ne consegue che riveste la qualità di pubblico ufficiale il dipendente bancario che, istruendo la pratica per l'erogazione di un finanziamento di attività agricola, svolge attività connessa con i crediti speciali, agevolati e in genere di scopo legale.

Sez. VI, sent. n. 6010 del 31-05-1991.

143. Il primario ospedaliero nello svolgere nell'ambito della struttura ospedaliera attività libero-professionale (cosiddetta "intra moenia") consentitagli dal D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di un pubblico servizio. Egli, invero, nell'esplicare la suddetta attività si limita a mansioni di natura tecnica senza concorrere in alcun modo a formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione; d'altro canto le prestazioni in questione non risultano in alcun modo regolate da norme pubbliche. (Affermando siffatto principio, la Cassazione ha escluso la configurabilità del reato di abuso di ufficio con riguardo a comportamento di un primario che, nell'esercizio della libera professione nell'ospedale, si era fatto pagare dal cliente anziché indirizzare lo stesso alla cassa dell'ente. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che l'art. 87 del D.P.R. n. 270 del 1987 nello stabilire che il corrispettivo delle visite private "intra moenia" debba essere versato a tale cassa non implica disciplina pubblicistica trattandosi di semplice modalità di pagamento rivolta a far pervenire direttamente all'ente la percentuale dovutagli per l'uso consentito al medico delle attrezzature ospedaliere).

Sez. VI, sent. n. 1128 del 06-02-1997.

Il testimone è pubblico ufficiale e conserva tale qualità finché il processo non si esaurisce per effetto del passaggio in giudicato della sentenza e, d'altro canto, l'eventuale perdita di tale qualità non osta alla configurabilità come delitti contro la Pubblica Amministrazione dei reati che siano compiuti in suo danno a causa della funzione pubblica esercitata, così come stabilisce l'art. 360 cod. pen.

Sez. VI, sent. n. 8245 del 30-08-1993.

 

 

358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un`attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

 

359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell`opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

 

360 Cessazione della qualità di pubblico ufficiale

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all`ufficio o al servizio esercitato.

 

TITOLO III

DEI DELITTI CONTRO L`AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

 

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO L`ATTIVITA` GIUDIZIARIA

 

361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale0

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all`Autorità giudiziaria, o ad un`altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell`esercizio o a causa delle sue funzioni (331 c.p.p.; 221 disp. coord. c.p.p.), è punito con la multa da lire 60.000 a 1 milione (c.p.363, 384).

La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (57 c.p.p.), che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto (347 c.p.p.).

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa (120-126).

 

362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L`incaricato di un pubblico servizio , che omette o ritarda di denunciare all`Autorità indicata nell`articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell`esercizio o a causa del servizio (331 c.p.p., 221 disp.di att. c.p.p.), è punito con la multa fino a lire 200.000 (c.p. 363, 384).

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126) né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l`esecuzione del programma definito da un servizio pubblico .

 

363 Omessa denuncia aggravata

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato (c.p.241-309), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, ed è da uno a cinque anni se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (c.p.57 c.p.p.; 384).

 

364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato (c.p.241-309), per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l`ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all`Autorità indicata nell`art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.384) .

 

365 Omissione di referto

Chiunque avendo nell`esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d`ufficio, omette o ritarda di riferirne all`Autorità indicata nell`articolo 361, è punito con la multa fino a lire 1 milione (334 c.p.p.).

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (c.p.384).

 

366 Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Chiunque, nominato dall`Autorità giudiziaria perito, interprete (c.p.143 c.p.p.; 122 c.p.c.), ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l`esenzione dall`obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 60.000 a 1 milione (c.p.384).

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all`Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all`Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria (133, 377 c.p.p.).

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la interdizione dalla professione o dall`arte (c.p.30).

 

367 Simulazione di reato

Chiunque, con denuncia, querela , richiesta o istanza (341 c.p.p.), anche se anonima o sotto falso nome, diretta all`Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni (c .p.370).

 

368 Calunnia

Chiunque, con denunzia (c.p.p.331, 333), querela (c.p.p.336) richiesta (c.p.p.342) o istanza (c.p.p.341), anche se anonima o sotto falso nome, diretta all`Autorità giudiziaria o ad un`altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni (c.p.370) .

La pena è aumentata (c.p.64) se s`incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un`altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni, è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all`ergastolo

369 Autocalunnia

Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell`articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all`Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.370, 384).

 

370 Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite (c.p.65) se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione (c.p.39).

 

371 Falso giuramento della parte

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito d`ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva , anche se non irrevocabile.

La condanna importa l`interdizione dai pubblici uffici (c.p.28).

 

371 bis False informazioni al pubblico ministero

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini (362 c.p.p.), rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni (c.p.375, 384).

Ferma l`immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

 

372 Falsa testimonianza

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all`Autorità giudiziaria (c.p.194-207), afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni (c.p.375, 384).

 

373 Falsa perizia o interpretazione

Il perito (221 c.p.p.;) o l`interprete (143 c.p.p.;), che, nominato dall`Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell`articolo precedente (c.p.375, 384).

La condanna importa, oltre l`interdizione dai pubblici uffici (c.p.28), l`interdizione dalla professione o dall`arte (c.p.30).

 

374 Frode processuale

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d`ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.375, 384).

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso, ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela (120), richiesta (8-12, 127, 313) o istanza (9, 10), e questa non è stata presentata (c.p.375, 384).

 

374 bis False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all`autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all`autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all`imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria (c.p.481).

 

375 Circostanze aggravanti

Nei casi previsti dagli artt. 371 bis, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni, è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni, ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all`ergastolo.

 

376 Ritrattazione

Nei casi previsti dagli artt. 371 bis, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento (c.p.524 c.p.p.) .

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva (279 c.p.c.), anche se non irrevocabile (c.p.324 c.p.c.).

 

377 Subornazione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all`autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli artt. 371 bis, 372 e 373 soggiace, qualora l`offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi .

La stessa disposizione si applica qualora l`offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

La condanna importa l`interdizione dai pubblici uffici (c.p.28, 29).

 

378 Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l`ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo (c.p.110), aiuta taluno a eludere le investigazioni dell`Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni .

Quando il delitto commesso è quello previsto dall`art. 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni .

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire 1 milione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile (c.p.85-98) o risulta che non ha commesso il delitto (c.p.384).

 

379 Favoreggiamento reale

Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato (c.p.110) e dei casi previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter , aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire 100.000 a 2 milioni se si tratta di contravvenzione .

Si applicano le disposizioni del primo e dell`ultimo capoverso dell`articolo precedente .

 

380 Patrocinio o consulenza infedele

Il patrocinatore (c.p.96-108) o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all`Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire 1 milione.

La pena è aumentata (c.p.64):

l) se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria

2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire 2 milioni, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina [la pena di morte o] l`ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni (c.p.383).

 

381 Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

Il patrocinatore (c.p.96-108) o il consulente tecnico (c.p.225, 233), che in un procedimento dinanzi all`Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000 (c.p.383).

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da lire 100.000 a 1 milione, se il patrocinatore o il consulente dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

 

382 Millantato credito del patrocinatore

Il patrocinatore (c.p.96-108), che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l`interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire 2 milioni (c.p.383).

 

383 Interdizione dai pubblici uffici

La condanna per i delitti preveduti dagli artt. 380, 381, prima parte, e 382 importa l`interdizione dai pubblici uffici (c.p.28).

 

384 Casi di non punibilità

Nei casi previsti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell`onore.

Nei casi previsti dagli artt. 371 bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini (c.p.362 c.p.p.) o assunto come testimonio (c.p.197, 201), perito, consulente tecnico o interprete (c.p.l44) ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia , consulenza o interpretazione .

 

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO L`AUTORITA` DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

 

385 Evasione

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno (c.p.214).

La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone ovvero mediante effrazione, ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi (585 n.2) o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all`imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento (c.p.284, 286 c.p.p.) se ne allontani, nonché ai condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale .

Quando l`evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita (c.p.65).

 

386 Procurata evasione

Chiunque procura o agevola l`evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato (c.p.390, 391) è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato all`ergastolo.

La pena è aumentata (c.p.64) se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell`articolo precedente.

La pena è diminuita (c.p.65):

1) se il colpevole è un prossimo congiunto (307 n. 4);

2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall`evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all`Autorità.

La condanna importa in ogni caso l`interdizione dai pubblici uffici (c.p.28).

 

387 Colpa del custode

Chiunque preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l`evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni ( c.p.391).

Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall`evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all`Autorità.

 

388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Chiunque, per sottrarsi all`adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l`accertamento dinanzi l`Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni.

La stessa pena si applica a chi elude l`esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l`affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 600.000 .

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire 60.000 a lire 600.000 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire 100.000 a 1 milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa (c.p.334) .

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell`ufficio (c.p.328) è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione . Il colpevole è punito a querela (c.p.120-126) della persona offesa .

 

388 bis Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a

pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a sei mesi con la multa fino a lire 600.000.

 

388 ter Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie

Chiunque, per sottrarsi all`esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito qualora non ottemperi nei termini all`ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

389 Inosservanza di pene accessorie

Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria (c.p.19), trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

(La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata).

 

390 Procurata inosservanza di pena

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (c.p.110), aiuta taluno a sottrarsi all esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire 100.000 a 2 milioni se si tratta di condannato per contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell`art. 386.

 

391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive

Chiunque procura o agevola l`evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (215 n.2), ovvero nasconde l`evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell`Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell`art. 386.

Se l`evasione avviene per colpa (c.p.43) di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a lire 2 milioni. Si applica la disposizione del capoverso dell`art. 387.

 

CAPO III

DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI

 

392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

Chiunque al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la multa fino a lire 1 milione.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico .

 

393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Chiunque, al fine indicato nell`articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell`offeso (c.p.120-126), con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose (c.p.392 n.2), alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a lire 400.000.

La pena è aumentata (64) se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi (585 n.2).

 

394 Sfida a duello

Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire 40.000 a 400.000 (c.p.398,401).

La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.

 

395 Portatori di sfida

I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire 40.000 a 400.000; ma la pena è diminuita (c.p.65) se il duello non avviene (c.p.398).

 

396 Uso delle armi in duello

Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all`avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a 2 milioni (c.p.398, 399).

Il duellante è punito:

l) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all`avversario una lesione personale, grave o gravissima (583);

2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.

Ai padrini o secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire 100.000 a 2 milioni.

Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell`articolo precedente.

 

397 Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l`omicidio e per la lesione personale

In luogo delle disposizioni dell`articolo precedente, si applicano quelle contenute nel Capo primo del Titolo dodicesimo (c.p.575-593):

l) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;

2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;

3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;

4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l`autore ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento.

 

398 Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità

Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall`art. 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell`art. 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.

Non sono punibili:

l) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l`uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;

2) i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere

3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.

 

399 Duellante estraneo al fatto

Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell`art. 396 sono aumentate (c.p.64).

Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto (307-4), ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente.

 

400 Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello

Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a 1 milione.

La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.

 

401 Provocazione al duello per fine di lucro

Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l`intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell`art. 629.

Si applicano altresì le disposizioni del Capo primo del Titolo dodicesimo (c.p.575-593), nel caso in cui il duello sia avvenuto.

 

TITOLO IV

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO

E CONTRO LA PIETA`` DEI DEFUNTI

 

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI

 

 

402 Vilipendio della religione dello Stato

Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno (7 Cost.).

 

403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone

Chiunque pubblicamente (266-4) offende la religione dello Stato , mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni.

Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato , mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico (c.p.406).

404 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose

Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato , mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all`esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico (c.p.406).

 

405 Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico

Chiunque impedisce o turba l`esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l`assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico (c.p.409), è punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni (406).

 

406 Delitti contro i culti ammessi nello Stato

Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli artt. 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita (c.p.65).

 

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO LA PIETA` DEI DEFUNTI

 

407 Violazione di sepolcro

Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un`urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 

408 Vilipendio delle tombe

Chiunque in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

409 Turbamento di un funerale o servizio funebre

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`art. 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.

 

410 Vilipendio di cadavere

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni (c.p.413).

411 Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso , ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

 

412 Occultamento di cadavere

Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

 

413 Uso illegittimo di cadavere

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione.

La pena è aumentata (64) se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.

 

TITOLO V

DEI DELITTI CONTRO L`ORDINE PUBBLICO

 

414 Istigazione a delinquere

Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell`istigazione:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti

2) con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1).

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente (2664) fa l`apologia di uno o più delitti (c.p.266, 272, 303).

415 Istigazione a disobbedire alle leggi

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all`odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni .

 

416 Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l`associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (c.p.32 quater, 417) .

Per il solo fatto di partecipare all`associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni .

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata (c,p.64) se il numero degli associati è di dieci o più.

 

416 bis Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni (c.p.32 quater, 417) .

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l`associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni .

L`associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali .

Se l`associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L`associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell`associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l`impiego .

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

 

416 ter Scambio elettorale politico-mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell`art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

 

417 Misura di sicurezza

Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti è sempre ordinata una misura di sicurezza (c.p..215) .

 

418 Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (c.c.110) o di favoreggiamento (c.p.378), dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all`associazione è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata (64) se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (c.p.307 n.4).

419 Devastazione e saccheggio

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`art. 285 commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso su armi (c.p.585), munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

 

420 Attentato a impianti di pubblica utilità

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell`impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l`interruzione anche parziale del funzionamento dell`impianto o del sistema, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

 

421 Pubblica intimidazione

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno (285, 419, 422 seguenti.).

 

TITOLO VI

DEI DELITTI CONTRO L`INCOLUMITA` PUBBLICA

 

CAPO I

DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA

 

422 Strage

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l`ergastolo .

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l`ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

 

423 Incendio

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni (c.p.449).

La disposizione precedente si applica anche nel caso d`incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica (c.p.425).

 

424 Danneggiamento seguito da incendio

Chiunque, al solo scopo di danneggiare (c.p.635) la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio con la reclusione da sei mesi a due anni .

Se segue l`incendio, si applicano le disposizioni dell`articolo precedente, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà (425, 449).

 

425 Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata c.p.(64) se il fatto è commesso:

1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti (c.p.733), cimiteri e loro dipendenze;

2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili ;

4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merce o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

5) su boschi, selve o foreste.

 

426 Inondazione, frana o valanga

Chiunque cagiona un`inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (c.p.449, 450).

 

427 Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un`inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449, 450).

428 Naufragio, sommersione o disastro aviatorio

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante ovvero la caduta di un aeromobile , di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o dl un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica (c.p.253, 432, 449, 450).

 

429 Danneggiamento seguito da naufragio

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave (136 cod. nav.) , un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.432, 449, 450).

 

430 Disastro ferroviario

Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (c.p.432, 449, 450).

 

431 Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all`esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449, 450).

Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall`elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica (430, 432).

 

432 Attentati alla sicurezza dei trasporti

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449, 450).

 

433 Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni

Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449).

 

434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene (c.p.449, 676).

 

435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.678) .

 

436 Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all`estinzione dell`incendio o all`opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l`incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni (451).

 

437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (c.p.32 quater, 451).

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449).

 

CAPO II

DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE

 

438 Epidemia

Chiunque cagiona un`epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l`ergastolo.(c.p.448, 452).

 

439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all`alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l`ergastolo; (c.p.442, 446, 448, 452).

 

440 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all`alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio (c.p.446, 448, 452).

La pena è aumentata (c.p.64) se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

 

441 Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell`articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire 600.000 (c.p.446, 448, 452).

442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli (446, 448, 452, 516).

 

443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000 (c.p.448, 452).

 

444 Commercio di sostanze alimentari nocive

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all`alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 100.000 (c.p.448, 452, 516).

La pena è diminuita (c.p.65) se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

445 Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.448, 452, 515).

 

446 Confisca obbligatoria

In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli artt. 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima (c.p.538) di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell`art. 240 è obbligatoria.

447 Agevolazione dolosa dell`uso di sostanze stupefacenti (abrogato)

 

448 Pene accessorie

La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo Capo importa la pubblicazione della sentenza (c.p.36).

La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli artt. 439, 440, 441 e 442 importa l`interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere (30) nonché l`interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (c.p.32 bis) per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale .

 

CAPO III

DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO

 

449 Delitti colposi di danno

Chiunque cagiona per colpa (c.p.43) un incendio , o un altro disastro preveduto dal Capo primo di questo Titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone (c.p.136, 743, 1125 cod. nav.).

 

450 Delitti colposi di pericolo

Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un`inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni (136, 1123 cod. nav.).

La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell`Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

 

451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa (43), omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 200.000 a 1 milione.

 

452 Delitti colposi contro la salute pubblica

Chiunque commette, per colpa (c.p.43), alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439 è punito:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l`ergastolo;

2) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l`art. 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 440, 441, 442 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

 

TITOLO VII

DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

 

CAPO I

DELLA FALSITA` IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO

E IN VALORI DI BOLLO

 

453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

E` punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 1 milione a 6 milioni:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l`apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell`alterazione, ma di concerto con chi l`ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato (c.p.42) o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate (c.p.456, 458, 459, 463).

 

454 Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell`articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3) e 4) del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 200.000 a 1 milione (c.p.458, 463).

 

455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (c.p.456, 458, 459, 463).

 

456 Circostanze aggravanti

Le pene stabilite negli artt. 453 e 455 sono aumentate (c.p.64) se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

 

457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.458, 459, 463).

 

458 Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete

Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per carte di pubblico credito si intendono oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

 

459 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,

detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all`acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (c.p.463).

 

460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito (c.p.458 n.2) o dei valori di bollo (c.p.459 n.2), ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 600.000 a 2 milioni (c.p.463).

 

461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati

alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista detiene o aliena Migrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete (c.p.458), di valori di bollo (c.p.459 n.2) 0 di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 200.000 a 1 milione (c.p.463).

 

462 Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto

Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate (431 n.3) o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell`alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 20.000 a 400.000 (c.p.463, 465, 466).

 

463 Casi di non punibilità

Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l`Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l`alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.

464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell`alterazione, fa uso di valori di bollo (c.p.459n.2) contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 1 milione.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell`art. 457, ridotta di un terzo.

 

465 Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell`alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate (431n.3) o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 20.000 a 400.000.

Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica soltanto la multa fino a lire 60.000.

 

466 Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati

Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo (459 n.2) o da biglietti di strade ferrate (c.p.431 n.3) o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l`uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 20.000 a 400.000.

Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nell`alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Si applica la sola multa fino a lire 60.000, se le cose sono state ricevute in buona fede.

 

CAPO II

DELLA FALSITA` IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE,

CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO

 

467 Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto

Chiunque contraffà il Sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale Sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 200.000 a 4 milioni (c.p.469, 470).

 

468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione

o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti

Chiunque contraffà il Sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale Sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.469, 470).

La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

 

469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l`impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

 

470 Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

 

471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

Chiunque, essendosi procurati i veri Sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 600.000.

 

472 Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l`impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione.

La stessa pena si applica a chi nell`esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l`impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare (c.p.692).

 

473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell`ingegno o di prodotti industriali

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell`ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4 milioni.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (c.p.474, 475, 514, 517).

 

474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall`articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato (42) per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell`ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4 milioni (c.p.475, 514, 517).

Si applica la disposizione dell`ultimo capoverso dell`articolo precedente.

 

475 Pena accessoria

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza (36).

 

CAPO III

DELLA FALSITA` IN ATTI

 

476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale (c.p.357), che, nell`esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni (c.p.482, 490, 492, 493).

 

477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale (c.p.357) che, nell`esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.482, 492, 493).

478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

Il pubblico ufficiale (c.p.357), che nell`esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato (c.p.492) diversa dall`originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni (c.p.482, 493).

 

479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell`esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l`atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell`art. 476 (c.p.493).

 

480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale che, nell`esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l`atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

 

481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Chiunque, nell`esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità (c.p.359), attesta falsamente, in un certificato fatti dei quali l`atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 100.000 a 1 milione (374 bis).

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

 

482 Falsità materiale commessa dal privato

Se alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale (c.p.357) fuori dell`esercizio delle sue funzioni si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo (c.p.490, 491).

 

483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (2699 c.c.), fatti dei quali l`atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi (c.p.495).

484 Falsità in registri e in notificazioni

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all`ispezione dell`Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all`Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 600.000.

 

485 Falsità in scrittura privata

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata (c.p. 489-492, 493 bis).

Giurisprudenza

In tema di falsità in titolo di credito, agli effetti dell'art. 493-bis cod. pen. (casi di perseguibilità a querela), per persona offesa deve intendersi il soggetto al quale avrebbe potuto essere attribuita la paternità dell'atto falsificato ovvero il soggetto che, comunque, dall'uso dell'assegno falsificato avrebbe potuto ricevere un danno al momento della sua presentazione all'incasso o subire una pregiudizievole ripercussione, anche di carattere non patrimoniale. (Nella specie, è stata ritenuta validamente proposta la querela dall'emittente dell'assegno bancario sul quale era stato alterato dall'imputato, aumentandolo, l'importo in cifre e in lettere su di esso originariamente figurante).

Sez. V, sent. n. 7868 del 30-06-1987.

Poiché il delitto di cui all'art. 485 cod. pen. richiede, oltre la formazione della scrittura privata, l'uso di questa, assume la veste di persona offesa in tale reato, e quindi la titolarità del diritto di querela, pure il soggetto che risenta un danno in conseguenza di tale uso.

Sez. V, sent. n. 7346 del 20-07-1996.

Sussiste il delitto di falsita' materiale di cui agli art. 488 e 491 c.p. nell'ipotesi di riempimento abusivo di una cambiale in bianco, rilasciata in garanzia, effettuato prima che la inadempienza si sia verificata ovvero dopo che la obbligazione sia stata estinta.

Cassazione penale, sez. I, 13 novembre 1980.

486 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco (c.p.488), del quale abbia il possesso per un titolo che importi l`obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.491, 493 bis).

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Giurisprudenza

Per la perseguibilità del reato di falsità di foglio firmato in bianco ( artt. 486 e 493-bis cod. pen., introdotto dall'art. 89 della legge 24 novembre 1981 n. 689), il diritto di querela compete non soltanto al soggetto della cui firma in bianco si sia abusato, ma anche ad ogni altro soggetto che abbia ricevuto un danno o sia rimasto sottoposto a potenziali effetti pregiudizievoli, anche sul piano non patrimoniale, dell'atto affetto da falsità.

Sez. V, sent. n. 3671 del 27-03-1992.

487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

Il pubblico ufficiale (c.p.357), che, abusando di un foglio firmato in bianco (c.p.488), del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l`obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico (2699 c.c.) diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli artt. 479 e 480 (c.p.491, 493).

 

488 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private (c.p.491, 492, 493 bis).

 

489 Uso di atto falso

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (c.p. 476, 485, 491, 492, 493, 493-bis).

 

490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute (c.p.491, 493 bis).

Si applica la disposizione del capoverso dell`articolo precedente.

 

491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo (c.p.602 c.c.) ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell`art. 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell`art. 476 e nell`art. 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso senza essere concorso nella falsità, soggiace ana pena stabilita nell`art. 489 per l`uso di atto pubblico falso (c.p.492).

 

491 bis Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente Capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

 

492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio (c.p.358), relativamente agli atti che essi redigono nell`esercizio delle loro attribuzioni.

 

493 bis Casi di perseguibilità a querela

I delitti previsti dagli artt. 485 e 486 e quelli previsti dagli artt. 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela (c.p.120-126) della persona offesa.

Si procede d`ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo (c.c.602 .).

Giurisprudenza

Poiché l'articolo 493-bis cod. pen. non fa alcun riferimento all'art. 491 cod. pen. che contempla la falsità in documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena potrebbe sembrare, a prima vista, che l'ipotesi di falso in titoli di credito sia esclusa dalla procedibilità a querela. Senonché, malgrado l'infelice formulazione dell'articolo, anche i falsi di cui all'art. 491 cod. pen. sono oggi perseguibili solo a querela di parte.

Sez. VI, sent. n. 5991 del 23-06-1984.

 

CAPO IV

DELLA FALSITA` PERSONALE

 

 

494 Sostituzione di persona

Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all`altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno (c.p.496).

 

495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità

o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale (c.p.357), in un atto pubblico, l`identità o lo stato o altre qualità della propria o dell`altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.

La reclusione non è inferiore ad un anno:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile (c.p.483, 567);

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all`Autorità giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome.

La pena è diminuita (c.p.65) se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci (c.p.496).

 

496 False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell`altura persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale (c.p.357), o a persona incaricata di un pubblico servizio (c.p.358) nell`esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 1 milione.

 

497 Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati

Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale (c.p.p.685-690) o un altro certificato penale (c.p.p.335 n.3) relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione.

 

498 Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l`abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire 200.000 a 2 milioni .

Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza (c.p.36).

 

TITOLO VIII

DEI DELITTI CONTRO L`ECONOMIA PUBBLICA,

L`INDUSTRIA E IL COMMERCIO

 

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO L`ECONOMIA PUBBLICA

 

499 Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire 4 milioni.

 

500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all`economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.635 n. 5).

Se la diffusione avviene per colpa (c.p.43) la pena è della multa da lire 200.000 a 4 milioni.

 

501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio

Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1 a 50 milioni di lire.

Se l`aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate (c.p.64).

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all`estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l`interdizione dai pubblici uffici (c.p.28, 32 quater, 518).

 

501 bis Manovre speculative su merci

Fuori dei casi previsti dall`articolo precedente, chiunque, nell`esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1 a 50 milioni di lire.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell`esercizio delle medesime attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

L`autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza (c.p.p.382), anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme (sull`istruzione formale). L`autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all`art. 625 c p.p.

La condanna importa l`interdizione dall`esercizio di attività commerciali o industriali (c.p.30, 32 quater) per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell`autorità e la pubblicazione

della sentenza (c.p.36).

 

502 Serrata e sciopero per fini contrattuali

Il datore di lavoro, che, col solo scopo d`imporre ai suoi dipendenti modificazione ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a lire 2 milioni.

I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire 200.000.

 

503 Serrata e sciopero per fini non contrattuali

Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall`articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire 2 milioni, se si tratta d`un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 200.000, se si tratta di lavoratori (c.p.510-512) .

 

504 Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

Quando alcuno dei fatti preveduti dall`art. 502 è commesso con lo scopo di costringere l`Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni (c.p.510-512) .

 

505 Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta

Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall`art. 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta soggiacciono alle pene ivi stabilite (c.p.510-512) .

 

506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci

Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà .

 

507 Boicottaggio

Chiunque, per uno degli scopi indicati negli artt. 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.

 

508 Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio

Chiunque, col solo scopo d impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l`altrui azienda agricola o industriale (c.p.614, 633, 634), ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.

Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire 1 milione, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia (c.p.635) gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un`altra delle cose indicate nella disposizione precedente.

 

509 Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo (o dalle norme emanate dagli organi corporativi) è punito con la multa fino a lire 1 milione.

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunziata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti Collettivi di lavoro, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.5 10 n.5 12).

 

510 Circostanze aggravanti

Quando i fatti preveduti dagli artt. 502 e seguenti. sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate (c.p.64).

 

511 Pena per i capi, promotori e organizzatori

Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli artt. 502 e seguenti. sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.

 

512 Pena accessoria

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 502 e ss. importa l`interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.

 

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO L`INDUSTRIA E IL COMMERCIO

 

513 Turbata libertà dell`industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose (c.p.392 n.2) ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l`esercizio di un`industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni .

 

513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell`esercizio di un`attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni .

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un`attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

 

514 Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all`industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 1 milione.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata (64) e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474 (c.p.518).

 

515 Frode nell`esercizio del commercio

Chiunque, nell`esercizio di una attività commerciale, ovvero un uno spaccio aperto al pubblico, consegna all`acquirente una cosa mobile per un`altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto (c.p.440-445), con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 4 milioni .

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire 200.000.

 

516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.442, 444, 518).

 

517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell`ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull`origine, provenienza o qualità dell`opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge (c.p.473, 474, 514), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.518).

 

CAPO III

DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI PRECEDENTI

 

518 Pubblicazione della sentenza

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.

 

TITOLO IX

DEI DELITTI CONTRO LA MORALITA` PUBBLICA E IL BUON COSTUME

 

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA` SESSUALE

(abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale]

 

 

 

CAPO II

DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL`ONORE SESSUALE

 

527 Atti osceni

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni (c.p.529) è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (c.p.726) .

Se il fatto avviene per colpa (c.p.43), la pena è della multa da lire 60.000 a 600.000.

 

528 Pubblicazioni e spettacoli osceni

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato (c.p.42), acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio (c.p.725), anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente ovvero li distribuisce o espone pubblicamente (c.p.266 n.4).

Tale pena si applica inoltre a chi:

1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal n. 2), la pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso nonostante il divieto dell`Autorità (112 T.U.L.P.S.).

 

529 Atti e oggetti osceni: nozione

Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (c.p.725, 726).

Non si considera oscena l`opera d`arte o l`opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

530 Corruzione di minorenni (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)

 

531 Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento

[omissis vedi Legge 75 del 20 febbraio 1958 ("Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui")

532 Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella

533 Costrizione alla prostituzione

534 Sfruttamento di prostitute

535 Tratta di donne e di minori

536 Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno

 

537 Tratta di donne e di minori commessa all`estero

I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero .

 

538 Misure di sicurezza

Alla condanna per il delitto preveduto dall`art. 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli artt. 532, 533, 534, 535 e 536. .

 

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

 

539 Età della persona offesa (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)

 

540 Rapporto di parentela

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità la filiazione illegittima è equiparata alla filiazione legittima.

Il rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile (c.p.251, 269, 278), anche se per effetti diversi dall`accertamento dello stato delle persone (c.p.3,).

541 Pene accessorie ed altri effetti penali (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)

542 Querela dell`offeso (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)

543 Diritto di querela (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)

Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a 544 Causa speciale di estinzione del reato (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)

 

TITOLO X

DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA` E LA SANITA DELLA STIRPE

(abrogato dall`art. 22 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull`interruzione volontaria della gravidanza)

 

TITOLO XI

DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

 

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO

 

556 Bigamia

Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

La pena è aumentata (64) se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei (c.p.558).

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l`esecuzione e gli effetti penali (c.p.689, comma 2, lett. a), n. 3, c.p.p.).

 

557 Prescrizione del reato

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall`articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia (c.p.158 seguenti).

 

558 Induzione al matrimonio mediante inganno

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all`altro coniuge l`esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell`impedimento occultato (c.p.117-123 c.c.), con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire 400.000 a 2 milioni.

 

559 Adulterio(dichiarato illegittimo C.Cost.)

(La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.

Con la stessa pena è punito il correo dell`adultera.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del marito).

560 Concubinato (dichiarato illegittimo C.Cost.)

Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.

La concubina è punita con la stessa pena.

Il delitto è punibile a querela della moglie.

 

561 Casi di non punibilità. Circostanza attenuante (dichiarato illegittimo C.Cost.)

Nel caso preveduto dall`art. 559, non è punibile la moglie quando il marito l`abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell`altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell`altro coniuge o per mutuo consenso la pena è diminuita.

 

562 Pena accessoria e sanzione civile (dichiarato illegittimo C.Cost.)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 556 e 560 importa la perdita dell`autorità maritale.

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull`istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell`interesse del coniuge offeso e della prole.

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se entro tre mesi dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.

 

563 Estinzione del reato (dichiarato illegittimo C.Cost.)

Nei casi preveduti dagli artt. 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

Estinguono altresì il reato:

1° la morte del coniuge offeso;

2° l`annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L`estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato, e se vi è stata condanna, ne cessano l`esecuzione e gli effetti penali.

 

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO LA MORALE FAMILIARE

 

564 Incesto

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente (c.p.540), o con un affine in linea retta (c.p.75, 78 c.c.), ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l`incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata (c.p.64) per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà dei genitori (o della tutela legale) (c.p.34).

 

565 Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica

Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici (c.p.57), nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da lire 200.000 a 1 milione.

 

CAPO III

DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA

 

566 Supposizione o soppressione di stato

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni (c.p.569).

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l`occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

 

567 Alterazione di stato

Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

 

568 Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto

Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.569).

 

569 Pena accessoria

La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della potestà dei genitori (o della tutela legale) (c.p.34).

 

CAPO IV

DEI DELITTI CONTRO L`ASSISTENZA FAMILIARE

 

570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all`ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori (, alla tutela legale) , o alla qualità di coniuge , è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore (o del pupillo) o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti (c.p.540; ) di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa .

Il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa salvo nei casi previsti dal n. 1) e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal n. 2) del precedente comma .

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un`altra disposizione di legge.

 

571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l`esercizio di una professione o di un`arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale si applicano le pene stabilite negli artt. 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da due a otto anni.

 

572 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Chiunque, fuori dei casi indicati nell`articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l`esercizio di una professione o di un`arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave (c.p.583), si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima (c.p.583 n.2), la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte la reclusione da dodici a venti anni.

 

573 Sottrazione consensuale di minorenni

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori , o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo (c.p.120-126), con la reclusione fino a due anni.

La pena è diminuita (c.p.65), se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata (64), se è commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli artt. 525 (e 544).

 

574 Sottrazione di persone incapaci

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori , al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela (c.p.120) del genitore esercente la potestà dei genitori , del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli artt. 525 (e 544).

 

TITOLO XII

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

[A norma dell`art. 36 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, riguardante l`assistenza delle persone handicappate, le pene dei delitti non colposi previsti in questo titolo, devono essere aumentate da un terzo alla metà se la persona offesa è handicappata]

 

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L`INCOLUMITA` INDIVIDUALE

 

575 Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno .

 

576 Circostanze aggravanti. Ergastolo

Si applica l`ergastolo se il fatto preveduto dall`articolo precedente è commesso:

1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2) dell`art. 61;

2) contro l`ascendente o il discendente (c.p.540;), quando concorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 1) e 4) dell`art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

3) dal latitante, per sottrarsi all`arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4) dall`associato per delinquere (c.p.416, 416 bis), per sottrarsi all`arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5) nell`atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli artt. 519, 520 e 521.

E` latitante, agli effetti della legge penale, chi si trovi nelle condizioni indicate nel n. 6 dell`art. 61.

 

577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

Si applica la pena dell`ergastolo se il fatto preveduto dall`art. 575 è commesso:

1) contro l`ascendente o il discendente (c.p.540);

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei nn. 1) e 4) dell`art. 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella (c.p.540), il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta .

 

578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall`art. 61 c.p.

 

579 Omicidio del consenziente

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell`art. 61.

Si applicano le disposizioni relative all`omicidio (c.p.575-577) se il fatto è commesso:

1) contro una persona minore degli anni diciotto;

2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un`altra infermità o per l`abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza minaccia o suggestione (613 n.2), ovvero carpito con inganno.

 

580 Istigazione o aiuto al suicidio

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l`altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l`esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima (c.p.583).

Le pene sono aumentate (c.p.64) se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell`articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d`intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all`omicidio (c.p.575-577).

 

581 Percosse

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente (582), è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 600.000 (c.p.587 n.4) .

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

 

582 Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (c.p.583, 585) .

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. l) e nell`ultima parte dell`art. 577, il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa .

 

583 Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l`indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3) abrogato .

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l`arto inservibile, ovvero la perdita dell`uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

5) abrogato.

 

584 Omicidio preterintenzionale

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582 cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni (c.p.43, 585, 586).

 

585 Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall`art. 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall`art. 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Agli effetti della legge penale, per armi s`intendono:

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l`offesa alla persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo .

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

 

586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso (c.p.43) deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell`art. 83, ma le pene stabilite negli artt. 589 e 590 sono aumentate (c.p.64, 289 bis) (571 n.2, 57 n.22, 584, 591-3, 593 n.3, 630 n.2)

587 Omicidio e lesione personale a causa di onore (abrogato)

 

588 Rissa

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino lire 600.000.

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale (c.p.582), la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

 

589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa (c.p.43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni .

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone (84), si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

 

590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa (c.p.43) una lesione personale (c.p.582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 600.000 .

Se la lesione è grave (583 n.1) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire 240.000 a 1.200.000; se è gravissima (583 n.2), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire 600.000 a 2.400.000.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire 480.000 a 1.200.000, e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire 1.200.000 a lire 2.400.000.

Nel caso di lesioni di più persone (c.p.84) si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all`igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale .

 

591 Abbandono di persone minori o incapaci

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all`estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale (c.p.582), ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate (c.p.64) se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio (c.p.540), dal tutore o dal coniuge, ovvero dall`adottante o dall`adottato.

592 Abbandono di un neonato per causa di onore (abrogato)

 

593 Omissione di soccorso

Chiunque trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un`altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all`Autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 600.000 .

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l`assistenza occorrente o di darne immediato avviso all`Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale (c.p.582), la pena è aumentata (c.p.64); se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

 

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO L`ONORE

 

594 Ingiuria

Chiunque offende l`onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione (c.p.341-344).

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire 2 milioni, se l`offesa consiste nell`attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate (c.p.64) qualora l`offesa sia commessa in presenza di più persone (c.p.596-599).

 

595 Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell`articolo precedente, comunicando con più persone, offende l`altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 2 milioni.

Se l`offesa consiste nell`attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire 4 milioni.*

Se l`offesa è recata col mezzo della stampa (c.p.57-58 bis) o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire 1 milione (c.p.596-599).*

Se l`offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (c.p.342), o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p.64).

*Vedi legge .8/02/1948 n.47 art 13

 

596 Esclusione della prova liberatoria

Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa .

Tuttavia, quando l`offesa consiste nell`attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l`offensore possono, d`accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d`onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

Quando l`offesa consiste nell`attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

l) se la persona offesa è un pubblico ufficiale (c.p.357) ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all`esercizio delle sue funzioni;

2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito .

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l`attribuzione del fatto medesimo, l`autore dell`imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell`art. 594, comma 1°, ovvero dell`art. 595, comma 1° .

 

596 bis Diffamazione col mezzo della stampa

Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell`articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile , all`editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli artt. 57, 57 bis e 58.

 

597 Querela della persona offesa ed estinzione del reato

I delitti preveduti dagli artt. 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa (c.p.120-126).

Se la persona offesa e l`offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell`articolo precedente , la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti (c.p.307 n.4), l`adottante e l`adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposto la querela la facoltà indicata nel capoverso dell`articolo precedente , spetta ai prossimi congiunti, all`adottante e all`adottato.

 

598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative

Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all`Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un`Autorità amministrativa, quando le offese concernono l`oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Il giudice, pronunciando nella causa, può oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza .

 

599 Ritorsione e provocazione

Nei casi preveduti dall`art. 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 nello stato d`ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all`offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.

 

CAPO III

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA` INDIVIDUALE

 

SEZIONE I

Dei delitti contro la personalità individuale

 

600 Riduzione in schiavitù

Chiunque riduce una persona un schiavitù, o un una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (c.p.604).

 

601 Tratta e commercio di schiavi

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni (c.p.604).

 

602 Alienazione e acquisto di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell`articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o un una condizione analoga alla schiavitù, o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni (c.p.604).

 

603 Plagio

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, un modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

[La Corte Costituzionale ha dichiarato il presente articolo costituzionalmente illegittimo]

 

604 Fatto commesso all`estero in danno di cittadino italiano

Le disposizioni di questa sezione si applicano altresì, quando il fatto è commesso all`estero in danno di cittadino italiano.

 

SEZIONE II

Dei delitti contro la libertà personale

 

605 Sequestro di persona

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni .

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1) in danno di un ascendente, di un discendente (c.p.540;) o del coniuge;

2) da un pubblico ufficiale (c.p.357), con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni (c.p.606).

 

606 Arresto illegale

Il pubblico ufficiale (c.p.357) che procede ad un arresto (c.p.380, 381, 385 c.p.p.), abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

 

607 Indebita limitazione di libertà personale

Il pubblico ufficiale (c.p.357), che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all`esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell`Autorità competente, o non obbedisce all`ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l`esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

 

608 Abuso di autorità contro arrestati o detenuti

Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell`Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

 

609 Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione (c.p.p.247, 249) o un`ispezione personale (c.p.p.245), è punito con la reclusione fino ad un anno.

Giurisprudenza

Alla luce dell'attuale regime normativo, non e' piu' contestabile l'esistenza di uno stretto rapporto funzionale tra l'atto di ricerca della prova (perquisizione) e l'atto di materiale apprensione della medesima (sequestro). Infatti, l'art. 1 L'art. 191c.p.p. pone l'inutilizzabilita' a protezione del procedimento di "acquisizione" della prova e giustifica in via generale l'applicazione della medesima sanzione, in virtu' di un'equiparazione ormai definitivamente sancita tra il profilo funzionale della prova e quello genetico. Pertanto, in virtu' di uno stretto nesso strumentale che - malgrado l'autonomia dei controlli (artt. 352 e 355 c.p.p.) - lega la perquisizione al sequestro, l'illegittimita' dell'una non puo' non estendersi al secondo, determinando l'inutilizzabilita' probatoria delle cose sequestrate. (Nella specie, la Cassazione in accoglimento del ricorso dell'interessato, ha annullato senza rinvio l'impugnata ordinanza di rigetto di un'istanza di riesame, proposta ai sensi degli artt. 324 e 355 c.p.p., nonche' il precedente decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito dalla p.g.).

Cassazione penale sez. V, 22 settembre 1995

Cass. pen. 1996.

Ove la polizia giudiziaria proceda di propria iniziativa ad una perquisizione locale, eseguendo un "accesso" in forza di norme tributarie specifiche (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 35), per un servizio di investigazione e di controllo finalizzato all'accertamento di violazioni in materia non finanziaria (nella specie, in materia di contraffazione di marchi: artt. 474 e 517 c.p.), la perquisizione e' illegittima e, come tale, non e' convalidabile dal p.m..

Cassazione penale sez. V, 22 settembre 1995

Cass. pen. 1996.

La perquisizione ed il sequestro probatorio, che sono mezzi di ricerca della prova e non strumenti di acquisizione di una notitia criminis, postulano la sussistenza di concrete esigenze probatorie. Pertanto la motivazione dei provvedimenti che autorizzano le perquisizioni ed i sequestri deve specificare le imputazioni che sono a fondamento della ricerca dei "corpi di reato" e delle "cose pertinenti al reato", mediante l'indicazione delle fattispecie criminose contestate e dei fatti specifici imputati, in relazione ai quali si ricercano i corpi del reato e le cose pertinenti al reato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato, con rinvio, l'ordinanza del tribunale del riesame che confermava un provvedimento di perquisizione locale e sequestro emesso dal p.m. in cui ci si limitava ad affermare che si procedeva in ordine al delitto di falso in bilancio, senza indicare gli elementi di fatto specifici e concreti che avrebbero realizzato quella fattispecie criminosa).

Cassazione penale sez. V, 2 marzo 1995

Cass. pen. 1996.

Ai fini di legittimita' del provvedimento che dispone la perquisizione domiciliare, e' necessaria la enunciazione, almeno sommaria e provvisoria, dell'ipotesi accusatoria, non limitata, di regola, alla mera indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e occorre altresi' l'indicazione delle cose da ricercare, ancorche' non ancora individuate, ma comunque riconducibili alla suddetta ipotesi accusatoria, come pure l'indicazione essenziale delle ragioni per le quali si "ritiene" (non bastando piu' il semplice "sospetto", cui si riferiva l'art. 332 dell'abrogato codice di rito), che le cose summenzionate siano reperibili nel luogo in cui la perquisizione viene disposta. (La Corte di cassazione ha ritenuto che tali condizioni sono soddisfatte nel caso di un decreto di perquisizione in cui - premesso che si procede per i reati di cui agli art. 1 e 2 l. 17 febbraio 1982 (associazioni segrete) e 416 c.p. (associazioni per delinquere) - si precisi che vi e' fondato motivo di ritenere, "sulla base della documentazione acquisita agli atti", che nel luogo considerato "venga custodita documentazione concernente l'esistenza di logge coperte sotto forma di ordini o riti di diversa denominazione").

Cassazione penale sez. I, 8 febbraio 1995

Giust. pen. 1996.

609 bis Violenza sessuale

Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

 

609 ter Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all`articolo 609 bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l`uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

 

609 quater Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all`articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

 

609 quinquies Corruzione di minorenne

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

609 sexies Ignoranza dell`età della persona offesa

Quando i delitti previsti negli articolo 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all`articolo 609 quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l`ignoranza dell`età della persona offesa.

 

609 septies Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall`articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta e irrevocabile.

Si procede tuttavia d`ufficio:

1) se il fatto di cui al l`articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell`esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto é connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d`ufficio;

5) se il fatto è commesso nell`ipotesi di cui all`articolo 609 quater, ultimo comma.

 

609 octies Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all`articolo 609 bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall`articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell`articolo 112.

 

609 nonies Pene accessorie ed altri effetti penali

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies comporta:

1) la perdita della potestà del genitore , quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;

2) l`interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l`esclusione dalla successione della persona offesa .

 

609 decies Comunicazione al tribunale per i minorenni

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter 609 quinquies e 609 octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall`articolo 609 quater il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l`assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dal l`autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l`assistenza dei servizi minorili dell`Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l`autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

 

SEZIONE III

Dei delitti contro la libertà morale

 

610 Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni .

La pena è aumentata (c.p.64) se concorrono e condizioni prevedute dall`artt. 339.

 

611 Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni (c.p.462, 543).

La pena è aumentata (64) se concorrono le condizioni prevedute dall`art. 339.

 

612 Minaccia

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la multa fino a lire 100.000.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell`art. 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d`ufficio .

 

613 Stato di incapacità procurato mediante violenza

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d`incapacità d`intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno (c.p.690, 691, 728).

Il consenso dato dalle persone indicate nell`ultimo capoverso dell`art. 579 non esclude la punibilità.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto (c.p.86, 111).

 

SEZIONE IV

Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

 

614 Violazione di domicilio

Chiunque s`introduce nell`abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s`introduce clandestinamente e con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni (14 Cost.) .

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l`espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d`ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose (392-2), o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

 

615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s`introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell`articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (14 Cost.) .

Se l`abuso consiste nell`introdursi nei detti luoghi senza l`osservanza delle formalità prescritte dalla legge (c.p.p.352, 247-251; 80 disp. att. c.p.p.), la pena è della reclusione fino a un anno.

Giurisprudenza

La registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica puo' costituire fonte di prova, a norma dell'art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione e' prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e con il tenore risultante dal nastro; all'ammissibilita' di una prova siffatta non osta la previsione di cui all'art. 615 bis c.p., che incrimina le indebite interferenze da parte di terzi estranei alla conversazione, ma non ne vieta la riproduzione da parte del destinatario del messaggio telefonico.

Cassazione civile sez. II, 11 dicembre 1993, n. 12206.

L'abuso di poteri inerenti alle funzioni, che qualifica la condotta del delitto di violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale, non postula la presenza degli estremi necessari per l'integrazione del reato di abuso di ufficio, potendo realizzarsi per effetto di qualsiasi abuso, come l'usurpazione, lo sviamento, il perseguimento di una finalita' diversa, l'inosservanza di leggi, regolamenti o istruzioni, ecc., indipendentemente dall'ingiustizia o meno degli scopi perseguiti dall'agente. (Fattispecie nella quale e' stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 615 c.p. poiche' la perquisizione operata da un vigile urbano nei locali ove si esercitava senza licenza l'attivita' di parrucchiere - cosi' facendo concorrenza a quella debitamente autorizzata, della moglie del predetto pubblico ufficiale - era intesa a conseguire uno scopo giuridicamente lecito, ossia la repressione di un'infrazione amministrativa, ma era contraria all'art. 13 l. 24 novembre 1981 n. 689, che pone il divieto di perseguire i luoghi di privata dimora).

Cassazione penale sez. V, 19 maggio 1993.

Dinanzi al rifiuto dell'imputato di fornire un saggio fonico di comparazione per l'esecuzione di una perizia intesa ad accertare la paternita' di una telefonata ritualmente intercettata, e' legittima l'utilizzazione della sua voce, cosi' come registrata nel corso di conversazione telefonica con il suo difensore, a nulla rilevando l'illegittimita' di detta registrazione. (Nella specie e' stata ritenuta irrilevante la circostanza che l'imputato avrebbe fatto affermazioni ampiamente confessorie al proprio difensore e che l'intercettazione di tale conversazione, cosi' come la sua registrazione, fossero avvenute in spregio dell'art. 615-bis c.p., posto che non era stato utilizzato il suo contenuto, processualmente inesistente, bensi' la sola inflessione dell'accento per identificare il soggetto dal quale era partita la telefonata legittimamente intercettata).

Cassazione penale sez. II, 18 gennaio 1993.

 

615 bis Interferenze illecite nella vita privata

Chiunque, mediante l`uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell`art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa (c.p.120-126); tuttavia si procede d`ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (disp. coord. c.p.p.).222).

 

615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l`interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all`ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d`ufficio.

 

615 quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all`accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire 10 milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire 10 milioni a 20 milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai nn. 1) e 2) del quarto comma dell`art. 617 quater.

 

615 quinquies Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l`interruzione, totale o parziale, o l`alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire 20 milioni.

 

SEZIONE V

Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

 

616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 60.000 a 1 milione (15 Cost.; c.p.619).

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni (c.p.618).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza .

 

617 Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (c.p.623 bis; 266-268 c.p.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d`ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell`esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (disp. coord. c.p.p.).222.).

 

617 bis Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni

o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge (c.p.p.266-268.; 226 disp. coord. c.p.p.) , installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni (623 bis). La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell`esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (disp. coord. c.p.p.).222 ).

 

617 ter Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni

o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni (c.p.623 bis).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell`esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

 

617 quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da se l mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d`ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

 

617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire

od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell`art. 617 quater.

 

617 sexies Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell`art. 617 quater.

 

618 Rivelazioni del contenuto di corrispondenza

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`art. 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a 1 milione (c.p.620).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).

 

619 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse

da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

L`addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell`art. 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 60.000 a 1 milione.

 

620 Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa

da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

L`addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica (623 bis), lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

621 Rivelazione del contenuto di documenti segreti

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi .

Il delitto è punibile a querela della pera offesa (c.p.120-126).

 

622 Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da L 60.000 a 1 milione (c.p.326).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).

623 Rivelazione di segreti scientifici o industriali

Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni (c.p.263, 325).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).

 

623 bis Altre comunicazioni e conversazioni

Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.

 

TITOLO XIII

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

 

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE

VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE

 

624 Furto

Chiunque s`impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire 60.000 a 1 milione (c.p.625, 626, 649).

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l`energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

 

625 Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire 200.000 a 2 milioni:

1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;

2) se il colpevole usa violenza sulle cose (c.p.392 n.2) o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale (c.p.357) o d`incaricato di un pubblico servizio (c.p.358);

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell`art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire 400.000 a 3 milioni.

 

626 Furti punibili a querela dell`offeso

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire 400.000, e il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126):

1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l`uso momentaneo, è stata immediatamente restituita ;

2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

3) se il fatto consiste nello spigolare rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei nn. l), 2), 3) e 4) dell`articolo precedente (c.p.649).

 

627 Sottrazione di cose comuni

Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s`impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 40.000 a 400.000 .

Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante (c.p.646).

 

628 Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s`impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 1 milione a 4 milioni .

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l`impunità.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire 2 milioni a lire 6 milioni:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi (c.p.585) o da persona travisata, o da più persone riunite (c.p.112 n. 1);

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire (c.p.605, 613);

3) se la violenza o minaccia è posta un essere da persona che fa parte dell`associazione di cui all`art. 416 bis .*

*Per l'art. 36 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 la pena, relativa a tale articolo, è aumentata da un terzo alla metà qualora l`offeso sia una persona handicappata.

 

629 Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire 1 milione a 4 milioni.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire 2 milioni a lire 6 milioni se concorre taluna delle circostanze indicate nell`ultimo capoverso dell`articolo precedente .

 

630 Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni (c.p.289 bis) .

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata (586), il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato (c.p.575) si applica la pena dell`ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall`art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni .

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l`attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l`autorità di polizia o l`autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l`individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell`ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante (c.p.62, 62 bis), alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell`ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell`ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui ai quinto comma del presente articolo.

 

631 Usurpazione

Chiunque, per appropriarsi, un tutto in parte, dell`altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 400.000 (c.p.639 bis, 649).

 

632 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell`altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 400.000 (c.p.639 bis, 649).

 

633 Invasione di terreni o edifici

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.639 bis) .

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d`ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone anche senza armi (c.p.112, 649).

 

634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Chiunque, fuori dei casi indicati nell`articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l`altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 200.000 a 600.000 .

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone (c.p.112).

 

635 Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o un parte, inservibili cose mobili (c.p.624 n.2) o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 600.000 (c.p.649) .

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d`ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia;

2) da datori di lavoro un occasione di serrate, o da lavoratori un occasione di sciopero (c.p.502,506), ovvero un occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330,) 331 (e 333) ;

3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all`esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7) dell`art. 625;

4) sopra opere destinate all`irrigazione;

5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

 

635 bis Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell`art. 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

 

636 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

Chiunque introduce o abbandona animali un gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire 20.000 a 200.000 .

Se l`introduzione o l`abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire 40.000 a 400.000.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall`abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 100.000 a 1 milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.639 bis, 649) .

 

637 Ingresso abusivo nel fondo altrui

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la multa fino a lire 200.000 (c.p.649) .

 

638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa (120-126), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 600.000 .

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d`ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti un mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno (c.p.649).

 

639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa (120-126), con la multa fino a lire 200.000 (c.p.649).

 

639 bis Casi di esclusione della perseguibilità a querela

Nei casi previsti dagli artt. 631, 632, 633 e 636 si procede d`ufficio se si tratta di acque terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

 

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

 

640 Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a 2 milioni (c.p.649).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 600.000 a 3 milioni:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (c.p.32 quater) o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l`erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell`Autorità (c.p.661).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126), salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un`altra circostanza aggravante (c.p.61) .

 

640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d`ufficio se il fatto di cui all`art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (c.p.32 quater, 316 bis).

640 ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a 2 milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 600.000 a 3 milioni se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del secondo comma dell`art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un`altra circostanza aggravante.

 

641 Insolvenza fraudolenta

Chiunque, dissimulando il proprio stato d`insolvenza, contrae un`obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 1 milione.

L`adempimento dell`obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

 

642 Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di un`assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 2 milioni .

Alla stessa pena soggiace chi, alfine predetto, cagiona a se stesso una lesione personale (c.p.582), o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall`infortunio.

Se il colpevole consegue l`intento, la pena è aumentata (c.p.64).

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso all`estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).

 

643 Circonvenzione di persone incapaci

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d`infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 400.000 a 4 milioni (c.p.649).

 

644 Usura

Chiunque, fuori dei casi previsti dall`articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 6 milioni a lire 30 milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario (649).

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all`opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni, di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell`esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato é commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il reato é commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato é commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui é cessata l`esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell`art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, é sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Giurisprudenza

In materia di usura ( art. 644 cod. pen.), lo stato di bisogno individua e definisce una situazione di disagio del soggetto, che lo induce a sottostare all'esosa richiesta dell'agente usurario nello svolgimento della sua complessa personalità anche di operatore economico, e quindi in tutte le forme di relazione e del convivere sociale. (Nella fattispecie, la Corte ha affermato che lo stato di bisogno sussiste anche quando la parte lesa intenda insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale).

Sez. VI, sent. n. 8604 del 12-09-1996 (ud. del 15-07-1996).

In tema di usura, non incide sulla rilevanza dello stato di bisogno né la causa di esso né l'utilizzazione del prestito usurario, e ciò sia perché la legge punisce l'usuraio come persona socialmente nociva, allo scopo di tutelare l'interesse pubblico e non quello privato del soggetto passivo - sicché non vi è ragione di avere riguardo alla moralità di costui - sia in quanto, qualora il prestito venga utilizzato per fini illeciti, la condotta della vittima successiva alla consumazione del reato non può in alcun modo influire su di esso, poiché ancora non esiste né materialmente né giuridicamente.

Sez. II, sent. n. 7770 del 06-08-1997.

La norma di cui all'art. 644 cod. pen. (usura) non fornisce alcuna precisazione sulla natura usuraria degli interessi e degli altri vantaggi pattuiti come corrispettivo della prestazione, limitandosi a richiedere tautologicamente che essi siano "usurari", sicché spetta al giudice di merito - valutate tutte le circostanze - stabilire caso per caso quando gli interessi e gli altri vantaggi abbiano l'indicata natura, non potendosi far riferimento all'interesse legale fissato dal codice civile; egualmente è demandato al giudice di merito l'accertamento dello stato di bisogno del mutuatario. Pertanto, attiene al merito del giudizio l'accertamento degli estremi indicati, mentre in fase cautelare è sufficiente il cosiddetto "fumus" del reato: da ciò scaturisce che il provvedimento di sequestro, per la sua natura di misura cautelare reale, deve essere succintamente motivato, sulla base di considerazioni chiare e logiche, ma necessariamente sommarie, perché attinenti al "fumus" del reato e non alla prova.

Sez. II, sent. n. 2085 del 24-05-1993.

Ai fini della configurabilità del delitto di usura, il ricorso al finanziamento privato anziché alla richiesta di un mutuo bancario può costituire elemento per far ritenere la conoscenza dello stato di bisogno nonostante "le buone informazioni bancarie", perché l'accettazione del mutuo vessatorio può essere indice del tentativo di evitare lo screditamento presso le banche.

Sez. II, sent. n. 10151 del 22-10-1992.

In tema di usura, qualora successive consegne di assegni, danaro o altri beni mobili siano state effettuate dal soggetto passivo in esecuzione di un unica originaria pattuizione usuraria, non è ravvisabile in capo all'agente una pluralità di condotte criminose unificate dal vincolo della continuazione, bensì un'unica condotta che si è esaurita nell'atto stesso in cui si è perfezionato il patto; quello di usura, infatti, costituisce di regola un reato istantaneo ancorché il soggetto passivo si impegni a corrispondere nel tempo gli interessi usurari, pur se, in tal caso, i suoi effetti sono permanenti rimanendo in vita il patto e le sue conseguenze senza alcuna ulteriore attività dell'agente.

Sez. II, sent. n. 6784 del 12-07-1997

L'intervenuto aumento, ai sensi dell'art. 11-quinquies, comma primo, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 (introdotto dalla legge di conversione), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, della pena edittale stabilita per il reato di usura, con conseguente attribuzione della competenza per materia al tribunale e non più al pretore, non incide sulla determinazione della competenza medesima per quanto attiene i reati anteriormente commessi, i quali, non potendo essere puniti, in applicazione della regola di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., con pena superiore a quella prevista all'epoca della loro commissione (reclusione fino a due anni e multa), continuano a rientrare, secondo la regola generale di cui all'art. 7, comma primo, cod. proc. pen., nella competenza del pretore.

Sez. I, sent. n. 794 del 28-02-1997.

644 bis Usura impropria (abrogato dall`art. 1, comma 2, della Legge 7 marzo 1996, n. 108)

 

644 ter Prescrizione del reato di usura

La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell`ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

 

645 Frode in emigrazione

Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a 2 milioni (c.p.649).

La pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso a danno di due o più persone.

 

646 Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2 milioni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario , la pena è aumentata (c.p.64).

Si procede d`ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell`art. 61 (649).

 

647 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito

E` punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 60.000 a 600.000:

1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull`acquisto della proprietà di cose trovate (c.c.927-929);

2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o un parte, la quota dovuta al proprietario del fondo (c.c.932)

3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Nei casi preveduti dai nn. 1) e 3), se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire 600.000 (c.p.649).

 

648 Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 1 milione a lire 20 milioni.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire 1 milione, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l`autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile (649) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità (336-346 c.p.p.) riferita a tale delitto .

 

648 bis Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, un modo da ostacolare l`identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni .

La pena è aumentata (c.p.64) quando il fatto è commesso nell`esercizio di un attività professionale.

La pena è diminuita (c.p.65) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l`ultimo comma dell`art. 648.

 

648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni .

La pena è aumentata (c.p.64) quando il fatto è commesso nell`esercizio di un`attività professionale.

La pena è diminuita (c.p.65) nell`ipotesi di cui al secondo comma dell`art. 648.

Si applica l`ultimo comma dell`art. 648.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

 

649 Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo Titolo in danno:

1) del coniuge non legalmente separato ;

2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta ovvero dell`adottante o dell`adottato;

3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo Titolo sono punibili a querela della persona offesa (c.p.120-126), se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll`autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell`affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Segue