CODICE PENALE
LIBRO III
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA
Delle contravvenzioni concernenti l`ordine pubblico e la tranquillità pubblica
§ 1 Delle contravvenzioni concernenti l`inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose
650 Inosservanza dei provvedimenti delI`Autorità
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall`Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica , o d`ordine pubblico o d`igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 400.000.
651 Rifiuto d`indicazioni sulla propria identità personale
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale (c.p.357) nell`esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale (349 c.p.p.), sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l`arresto fino a un mese o con l`ammenda fino a lire 400.000 (c.p.366 n.2).
652 Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
Chiunque in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo (c.p.422-436), ovvero nella flagranza di un reato (382 c.p.p.), rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale (c.p.357) o da una persona incaricata di un pubblico servizio (c.p.358), nell`esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 600.000 (162 bis).
Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l`arresto da uno a sei mesi ovvero con l`ammenda da lire 60.000 a 1.200.000.
653 Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati
Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l`arresto fino a un anno (c.p.306).
654 Grida e manifestazioni sediziose
Chiunque, in una riunione che sia da considerare privata a norma del n. 3) dell`art. 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, (c.p.266 n.4, 303, 414, 415), con l`arresto fino a un anno.
Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l`arresto fino a un anno.
Se chi fa parte della radunata è armato la pena è dell`arresto non inferiore a sei mesi.
Non è punibile chi, prima dell`ingiunzione dell`Autorità, o per obbedire ad essa si ritira dalla radunata.
656 Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l`ordine pubblico
Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l`ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato (c.p.265, 269, 501, 658), con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 600.000.
657 Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata
Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico, ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l`ammenda fino a lire 200.000 (c.p.658, 659, 663).
658 Procurato allarme presso l`Autorità
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l`Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio (c.p.358) è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda da lire 20.000 e 1 milione (c.p.340, 656, 657).
659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 600.000 (657, 660, 703).
Si applica l`ammenda da lire 200.000 a 1 milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell`Autorità.
660 Molestia o disturbo alle persone
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda fino a lire 1 milione (c.p.659, 688).
661 Abuso della credulità popolare
Chiunque, pubblicamente (266 n.4), cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell`ordine pubblico, con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 2 milioni (c.p.640).
§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità
662 Esercizio abusivo dell`arte tipografica (abrogato)
663 Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l`autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con l`arresto fino a un mese e con l`ammenda fino a lire 50.000 .
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell`Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni (c.p.352) .
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all`affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall`autorità competente .
663 bis Divulgazione di stampa clandestina
Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l`osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica , è punito con l`ammenda fino a lire 250.000 o con l`arresto fino ad un anno.
664 Distruzione in deterioramento di affissioni
Chiunque stacca, lacera o rende Abrogato comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con l`ammenda fino a lire 600.000 (c.p.345).
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall`Autorità, la pena è dell`ammenda fino a lire 200.000 (c.p.162, 635) .
§ 3 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici
665 Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati (abrogato)
666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza
Chiunque, senza la licenza dell`Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con l`ammenda da lire 20.000 a 1 milione (c.p.162).
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell`arresto fino a un mese.
667 Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo (abrogato)
668 Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive
Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all`Autorità, è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda fino a lire 600.000.
Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell`Autorità .
Se il fatto è commesso contro il divieto dell`Autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 2) e 3) dell`art. 266.
§ 4 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell`accattonaggio
669 Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell`Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 20.000 a lire 500.000 .
Alla stessa sanzione soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge.
Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l`arresto fino a tre mesi.
La pena è dell`arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l`altrui pietà.
671 Impiego di minori nell`accattonaggio
Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o comunque, non imputabile (c.p.85), la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l`arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall`esercizio della potestà dei genitori (c.p.34) o dall`ufficio di tutore.
Delle contravvenzioni concernenti l`incolumità pubblica
§ 1 Delle contravvenzioni concernenti l`incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni
672 Omessa custodia e mal governo di animali
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000 .
Alla stessa sanzione soggiace:
1) chi, nei luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l`incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l`incolumità delle persone.
673 Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari
Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall`Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 1 milione.
Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione (c.p.437, 428 n.2).
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l`arresto fino a un mese o con l`ammenda fino a lire 400.000.
675 Collocamento pericoloso di cose
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l`ammenda fino a lire 200.000.
676 Rovina di edifici o di altre costruzioni
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un`altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con l`ammenda non inferiore a lire 200.000 (c.p.434, 449, 677).
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell`arresto fino a sei mesi ovvero dell`ammenda non inferiore a lire 600.000.
677 Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell`edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è punito con l`ammenda non inferiore a lire 200.000.
Alla stessa pena soggiace chi, avendone l`obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall`avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell`arresto fino a sei mesi o dell`ammenda non inferiore a lire 600.000.
§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti
678 Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti
Chiunque, senza la licenza dell`Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l`arresto fino a diciotto mesi e con l`ammenda fino a lire 480.000 (c.p.435, 680).
679 Omessa denuncia di materie esplodenti
Chiunque omette di denunciare all`Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l`arresto fino a dodici mesi o con l`ammenda fino a lire 720.000 (c.p.435).
Soggiace all`ammenda fino a lire 400.000 chiunque, avendo notizia che in luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti omette di farne denuncia all`Autorità.
Nel caso di trasgressione all`ordine, legalmente dato dall`Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti la pena è dell`arresto da tre mesi a tre anni o dell`ammenda da lire 72.000 a 1.200.000 (c.p.680).
Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate (c.p.64) se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata.
681 Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento
Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell`Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l`arresto fino a sei mesi e con l`ammenda non inferiore a lire 200.000 (c.p.666).
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 1 Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti
682 Ingresso arbitrario in luoghi, ove l`accesso è vietato nell`interesse militare dello Stato
Chiunque s`introduce in luoghi, nei quali l`accesso è vietato nell`interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato (c.p.260), con l`arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l`ammenda da lire 100.000 a 600.000 (c.p.162 bis, 260).
683 Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere
Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell`art. 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l`arresto fino a trenta giorni o con l`ammenda da lire 100.000 a 500.000 .
684 Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale
Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d`informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione (c.p.114, 329 c.p.p.), e punito con l`arresto fino a trenta giorni o con l`ammenda da lire 100.000 a 500.000.
685 Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale
Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l`indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l`arresto fino a quindici giorni o con l`ammenda da lire 50.000 a 200.000.
§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell`alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza
686 Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione
Chiunque, contro il divieto della legge ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell`autorità fabbrica, o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche, ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con l`arresto fino a un anno o con l`ammenda da lire 100.000 a 1 milione .
Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell`Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.
687 Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita
Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino a lire 100.000 .
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda da lire 20.000 a 400.000.
La pena è dell`arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l`incolumità individuale (c.p.575-584).
La pena è aumentata (c.p.64) se la ubriachezza è abituale (94 n.2, 221, 234-2).
689 Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente
L`esercente un`osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un`altra infermità, è punito con l`arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l`ubriachezza, la pena è aumentata (c.p.64).
La condanna importa la sospensione dall`esercizio (c.p.35).
690 Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda da lire 60.000 a 600.000 (c.p.613).
691 Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l`arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un`osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall`esercizio (c.p.35).
§ 3 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica
692 Detenzione di misure e pesi illegali
Chiunque, nell`esercizio di un`attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi (c.p.472 n.3) diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con l`ammenda da lire 20.000 a 400.000.
Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio (624-648 ter), o contro la fede pubblica (453-498), o contro l`economia pubblica, l`industria o il commercio (c.p.499-517) o per altri delitti della stessa indole (c.p.101, può essere sottoposto alla libertà vigilata (c.p.228).
693 Rifiuto di monete aventi corso legale
Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino a lire 60.000 (c.p.458) .
694 Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte
Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire 20, monete contraffatte o alterate, non le consegna all`Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l`alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino a lire 400.000 .
§ 4 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l`incolumità individuale
695 Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi
Chiunque, senza la licenza dell`Autorità, fabbrica o introduce nello Stato (42), o esporta, o pone comunque in vendita armi (704), ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d`industria, è punito con l`arresto fino a tre anni e con l`ammenda fino a lire 2.400.000 (700, 701) .
Non si applica la pena dell`arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.
Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l`arresto fino a tre anni e con l`ammenda fino a lire 2.400.000 (c.p.700, 701) .
697 Detenzione abusiva di armi
Chiunque detiene armi (c.p.704) o munizioni senza averne fatto denuncia all`Autorità quando la denuncia è richiesta, è punito con l`arresto fino a dodici mesi o con l`ammenda fino a lire 720.000.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all`autorità, è punito con l`arresto fino a due mesi o con l`ammenda fino a lire 500.000 (c.p.700-701) .
Chiunque trasgredisce all`ordine, legalmente dato dall`Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi (c.p.704) o le munizioni da lui detenute, è punito con l`arresto non inferiore a nove mesi o con l`ammenda non inferiore a lire 240.000 (700, 701) .
Chiunque senza la licenza dell`Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un`arma (c.p.704) fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l`arresto fino a diciotto mesi (c.p.700, 701).
Soggiace all`arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un`arma (c.p.704) per cui non è ammessa licenza (c.p.700, 701).
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate (c.p.64).
Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata (64) qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell`art. 680.
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata (c.p.228).
702 Omessa custodia di armi (abrogato)
703 Accensioni ed esplosioni pericolose
Chiunque, senza la licenza dell`Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi (c.p.704) da fuoco, accende fuochi d`artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l`ammenda fino a lire 200.000 (c.p.435) .
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell`arresto fino a un mese .
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1) quelle indicate nel n. 1) del capoverso dell`art. 585;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
§ 5 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio
705 Commercio non autorizzato di cose preziose
Chiunque, senza la licenza dell`Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda da lire 100.000 a 2 milioni (c.p.713).
706 Commercio clandestino di cose antiche (abrogato)
707 Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (c.p.705-713), (o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta , è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l`attuale destinazione, è punito con l`arresto da sei mesi a due anni (c.p.713) .
NOTA Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.
708 Possesso ingiustificato di valori
Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell`articolo precedente è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l`arresto da tre mesi a un anno.
709 Omessa denuncia di cose provenienti da delitto
Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all`Autorità è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda fino a lire 1 milione
710 Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta
Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell`oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, è punito con l`arresto fino a sei mesi e con l`ammenda da lire 20.000 a 200.000.
711 Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti
Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o dl un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell`oggetto, o come un loro incaricato, è punito con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda da lire 20.000 a 400.000 (c.p.713).
712 Acquisto di cose di sospetta provenienza
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda non inferiore a lire 20.000 (c.p.648).
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata (c.p.228).
§ 6 Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute
714 Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori (abrogato)
715 Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente (abrogato)
716 Omesso avviso all`Autorità dell`evasione o fuga di minori
Il pubblico ufficiale o l`addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all`Autorità dell`evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l`ammenda da lire 20.000 a lire 400.000 (c.p.162, 391).
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell`Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
717 Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose (abrogato)
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI
LA POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE
Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
718 Esercizio di giuochi d`azzardo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d`azzardo (c.p.721) o lo agevola è punito con l`arresto da tre mesi ad un anno e con l`ammenda non inferiore a lire 400.000 (c.p.719, 722) .
Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale (c.p.104, 105), alla libertà vigilata (c.p.228) può essere aggiunta la cauzione di buona condotta (237).
La pena per il reato preveduto dall`articolo precedente è raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco (c.p.721);
2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.
720 Partecipazione a giuochi d`azzardo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall`art. 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo (c.p.721), è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda fino a lire 1 milione (c.p.722) .
La pena è aumentata (64):
1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco (c.p.721) o in pubblico esercizio
2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.
721 Elementi essenziali del giuoco d`azzardo. Case da giuoco
Agli effetti delle disposizioni precedenti:
sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;
sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d`azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.
722 Pena accessoria e misura di sicurezza
La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza (c.p.36). E` sempre ordinata la confisca (c.p.240) del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.
723 Esercizio abusivo di un giuoco non d`azzardo
Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d`azzardo, ma tuttavia vietati dall`Autorità , è punito con l`ammenda da lire 10.000 a 200.000.
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell`art. 719, si applica l`arresto fino a tre mesi o l`ammenda da lire 100.000 a 1 milione.
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell`ammenda fino a lire 100.000.
724 Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti
Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato , è punito con l`ammenda da lire 20.000 a 600.000.
Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
725 Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con l`ammenda da lire 20.000 a 2 milioni (c.p.528, 529) .
726 Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l`arresto fino a un mese o con l`ammenda da lire 20.000 a 400.000 (c.p.527, 529).
Soggiace all`ammenda fino a lire 100.000 chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l`ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
La pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell`allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell`animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza (c.p.36) e la confisca (c.p.240) degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva (c.p.99) la condanna comporta l`interdizione dall`esercizio dell`attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo (c.p.30).
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l`ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. La condanna comporta la sospensione (c.p.35) per almeno tre mesi della licenza inerente l`attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l`interdizione (c.p.30) dall`esercizio dell`attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all`esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione (35) della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.
Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria
728 Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui
Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d`ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l`incolumità della persona, con l`arresto da uno a sei mesi o con l`ammenda da lire 60.000 a 1 milione (c.p.613).
Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
729 Abuso di sostanze stupefacenti (abrogato)
730 Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive (dichiarato illegittimo)
Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l`ammenda fino a lire 1 milione .
Soggiace all`ammenda fino a lire 200.000 chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici (c.p.162) .
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI
L`ATTIVITA` SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
731 Inosservanza dell`obbligo dell`istruzione elementare dei minori
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d`impartirgli o di fargli impartire l`istruzione elementare è punito con l`ammenda fino a lire 60.000.
732 Omesso avviamento dei minori al lavoro
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l`ammenda fino a lire 60.000.
733 Danneggiamento al patrimonio archeologico storico o artistico nazionale
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un`altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale con l`arresto fino a un anno o con l`ammenda non inferiore a lire 4 milioni .
734 Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell`Autorità, è punito con l`ammenda da lire 2 milioni a 12 milioni .